Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16074 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16074 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1523/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., elettivamente
domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 18, presso
lo Studio dell’Avv. Davide Pirrottina, rappresentata e
difesa dall’Avv. Placido La Rocca, giusta delega a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 162/34/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di
Catania, depositata il 13 novembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Urbani Neri Alessia, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Davide Pirrottina, per delega dell’Avv.
Placido La Rocca, per la contro ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 162/34/06, depositata il 13
novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettato
l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione n.
760/04/00 della Commissione Tributaria Provinciale
della stessa città che aveva annullato l’avviso di
liquidazione e irrogazione sanzioni n. 1363/MOD. 71 ME
REGISTRO, questo emesso in relazione ad un’operazione
di “consolidamento” di un debito pregresso che
prevedeva la rinegoziazione dello stesso mediante
pagamento ratealmente dilazionato da eseguirsi oltre il
termine di diciotto mesi, operazione per la quale

udienza del 16 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

l’Amministrazione
all’agevolazione

non

riconosceva

prevista

all’art.

il
15

diritto
d.p.r.

29

settembre 1973, col conseguente recupero a tassazione
della maggior somma di lire 135.270.000 nei confronti
della contribuente Banca di Credito Popolare S.p.A.
Secondo la CTR, in effetti, l’operazione di dilazione

“finanziamento” per le quali l’art. 15 cit. stabilisce
l’agevolazione. La CTR, così letteralmente statuiva:
“Nel caso in esame con il predetto atto si evidenzia,
rispetto al preesistente rapporto, una diversa
manifestazione di volontà finalizzata, ad assicurare al
rapporto scadenza a medio termine prevista appunto
dall’art. 15 d.p.r. 601/73”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico
mezzo.
La contribuente Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.,
che nelle more aveva incorporato la Banca di Credito
Popolare S.p.A., resisteva con controricorso e
depositava memoria.
Diritto

1. Con l’unico mezzo di impugnazione, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 d.p.r. n. 601 del 1973,
deducendo, a riguardo, che, anche secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la norma violata era da
interpretarsi nel senso che per “finanziamento” a medio

in parola era invece da farsi rientrare tra quelle di

o lungo termine, operazione per cui era prevista
l’agevolazione in discorso, era da intendersi solo
quello destinato a investimenti produttivi, con la
conseguenza che la rinegoziazione di un pregresso
debito, mediante dilazione del pagamento dello stesso,
come avvenuto nella specie, non poteva usufruire del

del pagamento di debiti scaduti derivanti da scoperti
di conto corrente,

non avendo ad oggetto un

finanziamento, nel senso precisato, ma soltanto le
modalità e i tempi di recupero del credito già erogato,
esula

dall’ambito

applicativo

della

disciplina

agevolativa costituita dall’art. 15 del d.p.r. n. 601
del 1973 e se pertanto ha errato la CTR di Palermo,
sez. staccata di Catania, che lo ha riconosciuto”.
Il motivo è fondato, perché, come numerose volte questa
Corte ha avuto occasione di spiegare, il senso della
disposizione,

secondo

quella

che

appare

esser

l’evidente volontà del legislatore, è quella di
agevolare i finanziamenti produttivi, mentre tali non
sono le pattuizioni del tipo di quella pervenuta
all’esame, cioè di semplice pagamento dilazionato di
debiti anteriori (Cass. sez. trib. n. 5270 del 2009;
Cass. sez. trib. n. 3970 del 2009).
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
causa, in applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,
deve essere decisa nel merito col rigetto del ricorso.
3.

Sussistono

motivi

giusti

per

compensare

integralmente le spese del merito, mentre le spese del

4

beneficio. Il quesito era: “se il negozio di dilazione

MENTE DA R.FG1STR
Al SENSI DEL

kTIONT.

N. 131 TA13. Ali. 13. – N. 5

MATtRIA TRIZLITAXIA
presente seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo la controversia, rigetta il
ricorso della contribuente avverso l’avviso di

REGISTRO; compensa integralmente le spese dei giudizi
di merito; condanna la contribuente a rimborsare
all’Agenzia delle Entrate le spese del presente, che si
liquidano in C 8.000,00 per compensi, oltre a spese
prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013

liquidazione e irrogazione sanzioni n. 1363/MOD. 71 ME

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