Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16074 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20040-2009 proposto da:

P.M.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo

studio dell’avvocato SANTANGELO GIOVAN BATTISTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEMMO GIAN LUCA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 342/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 3/11/08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ufficio della Struttura centralizzata per

l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria R.G.

20040/09 RELAZIONE (art. 380 bis c.p.c.).

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. V.P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 342/07/08, depositata il 18.12.2008, con cui è stato accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2004.

Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e ad essa notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

L’intimata non si è costituita.

2. La predetta notificazione del ricorso è affetta da nullità – e non già da inesistenza non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, ma detta nullità non può ritenersi sanata, in difetto di costituzione della parte a cui la notifica è destinata (Cass., Sez. Un., n. 22641 del 2007).

Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di disporne la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle entrate presso la relativa sede (centrale o locale).

Il relatore (Giuseppe Caracciolo):

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ha rilevato che alla data di oggi la parte ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la cartolina di ricezione che è prova del completamento della procedura di notifica, donde deriva una ragione di inammissibilità del ricorso che assorbe e rende irrilevanti gli argomenti valorizzati nella trascritta relazione:

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile:

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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