Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16074 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Bolzano Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Avazzana 1, presso

l’avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dall’avv. MOLLO

Antonio, giusta pro cura speciale per notaio Francesca Boschetti di

Barbarano Vicentino, del 1 febbraio 2005, Rep. n. 8344;

– ricorrente –

contro

Latteria Sociale di Bolzano Vicentino S.c.a. (già Latteria Sociale

di Bolzano Vicentino S.c.a.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di

Ripetta 70, presso l’avv. LOTTI Massimo che, unitamente all’avv.

Mauro Albertini, la rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia), Sez. 7, n. 43/7/04 dell’8 novembre 2004, depositata il 2

dicembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999 e 2000;

Letto il controricorso;

Considerato che il ricorso poggia su una complessa censura di violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative e di vizio di motivazione (due motivi), sulla cui base è contestata la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la soggezione ad ICI dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esercitata dalla Cooperativa, e su un motivo (il primo) con il quale si lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rimessione al giudice di prime cure, perchè questi aveva pronunciato nonostante la richiesta di rinvio presentata dal Comune.

Ritenuto che il ricorso debba essere rigettato per manifesta infondatezza: a) quanto al primo motivo, che in parte è anche privo della necessaria autosufficienza, essendo la sentenza congruamente motivata in ordine alla circostanza che il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza non determina l’irregolare costituzione del contraddittorio; b) quanto alle restanti censure sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di fabbricati strumentali delle cooperative agricole secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS) al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci” (Cass. S.U. n. 18568 del 2009).

Orbene dalla sentenza impugnata risulta che: a) la Latteria aveva impugnato nei confronti dell’Ufficio del Territorio di Vicenza la classificazione in (OMISSIS) del caseificio operata con provvedi nato notificato alla cooperativa il 5 dicembre 2000; b) il medesimo caseificio a seguito di ampliamento e di una domanda di variazione catastale aveva ottenuto in data 25 settembre 2002 la classificazione in (OMISSIS); c) la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 1472/10/01 aveva accolto il ricorso della Latteria avverso l’Ufficio del Territorio attribuendo al caseificio la classificazione in (OMISSIS). Tali circostanze non sono smentite dal ricorso, dal quale risulta confermata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza sulla classificabilità in (OMISSIS) del caseificio (con sentenza depositata, secondo quanto indicato nel ricorso due giorni prima dell’udienza di discussione nella quale è stata poi pronunciata la sentenza qui impugnata); mentre non è evidenziata alcuna puntuale e specifica contestazione di siffatta classificazione.

Ritenuto, pertanto, che, stante la indiscussa classificazione del caseificio in categoria (OMISSIS), il ricorso debba essere rigettato;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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