Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16074 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30663-2011 proposto da:

S.F., (OMISSIS), B.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

SANINO;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 861/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SCOCCINI Enrico, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RUGGIERO Giampaolo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Mario SANINO, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 gennaio 1997 i coniugi B.R. e S.F. – premesso di abitare in un immobile di proprietà del B. posto a circa 12 metri dal guard-rail del raccordo tra le autostrade (OMISSIS), insistente sulla porzione residuata in proprietà B. di un terreno parzialmente espropriato per la realizzazione di detto raccordo, convenivano davanti al tribunale di Roma la società Autostrade per l’Italia, lamentando l’intollerabilità delle immissioni di rumore, gas e vibrazioni che giungevano alla loro abitazione dalla sede autostradale e chiedendo la condanna della convenuta all’installazione di pannelli insonorizzanti e al risarcimento del danno alla proprietà del B. ed alla salute di entrambi gli attori.

Il tribunale, nel contraddittorio della società Autostrade per l’Italia, rigettava tutte le domande.

La Corte di appello di Roma, adita dagli originari attori, riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed accoglieva la domanda di condanna della società Autostrade per l’Italia all’installazione di pannelli insonorizzanti, fermo restando il rigetto delle domande risarcitorie.

Avverso la sentenza di secondo grado i i coniugi B.- S. propongono ricorso per cassazione con tre mezzi.

La società Autostrade per l’Italia si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due mezzi.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.4.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragioni di ordine logico impongono di iniziare dall’esame del ricorso incidentale, giacchè il relativo accoglimento provocherebbe l’annullamento della statuizione di intollerabilità delle immissioni provenienti dall’autostrada e, pertanto, travolgerebbe le questioni proposte con il ricorso principale, concernenti le pretese risarcitorie dei coniugi B. – S..

Il primo motivo del ricorso incidentale è riferito al vizio di violazione falsa applicazione delle L. n. 47 del 1985, L. n. 729 del 1961, L. n. 765 del 1967, del D.M. 1 aprile 1968, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e del C.d.S.. Secondo la ricorrente incidentale la sentenza gravata avrebbe errato nell’accogliere la domanda di installazione di pannelli insonorizzanti, in quanto il fabbricato degli attori era un fabbricato rurale e non residenziale, abusivamente ampliato dagli attori stessi mediante lavori eseguiti successivamente all’approvazione del progetto di raccordo autostradale e protrattisi anche nel corso dell’occupazione del terreno, come risultante dalla c.t.u. svolta nel giudizio di merito. Detto ampliamento, secondo la ricorrente incidentale, sarebbe illegittimo perchè la cubatura consentita per fini agricoli risultava integralmente sfruttata e, d’altra parte, nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Zagarolo, posto che l’ANAS non aveva rilasciato il nulla -osta previsto dalla L. n. 729 del 19161, trattandosi di fabbricato collocato all’interno alla fascia di rispetto.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè risulta non pertinente alla effettiva ratio decidendi della sentenza gravata, in quanto non attinge la statuizione della corte territoriale secondo cui, se anche debba giudicarsi illegittimo l’ampliamento del fabbricato effettuato dagli attori dopo l’approvazione del progetto dell’opera stradale, ciò non escluderebbe la necessità di mitigare le immissioni a tutela della parte di fabbricato preesistente al suddetto ampliamento.

Nè appare concludente il rilievo della ricorrente incidentale secondo cui il fabbricato era originariamente rurale, giacchè la tutela contro le immissioni eccedenti la normale tollerabilità è attribuita dall’articolo 844 c.c. anche ai fondi rustici e, quanto all’apprezzamento concreto della tollerabilità di immissioni rumorose, è irrilevante che un fabbricato sia accatastato come rurale o come urbano. A tale proposito va sottolineato, per un verso, che anche un fabbricato rurale può essere adibito all’ uso abitativo di chi coltiva il fondo e della sua famiglia, cosicchè esso non si differenzia, sotto il profilo dell’apprezzamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose, da un fabbricato abitativo urbano; per altro verso, che anche in relazione a fabbricati adibiti esclusivamente allo svolgimento di lavorazioni agrarie, la valutazione di normale tollerabilità delle immissioni rumorose non può prescindere dalla considerazione delle ragioni di tutela delle persone che in tali fabbricati svolgono le suddette attività.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è riferito al vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (artt. 1 e 6) nonchè al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo applicabile alla fattispecie l’articolo 844 c.c., invece che la normativa di settore che fissa le soglie non superabili di inquinamento acustico in relazione alle diverse sorgenti rumorose, tra le quali la circolazione di veicoli sulle grandi infrastrutture viarie. Secondo la ricorrente incidentale i gestori di strutture viarie sarebbero tenuti a conformarsi alla disciplina fissata dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 – che, in esecuzione della L. n. 447 del 1995, art. 11detta “disposizioni sull’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” – e la sussunzione della fattispecie in tale disciplina escluderebbe la possibilità di ricondurre la stessa all’ambito applicativo dell’art. 844 c.c.. Da ultimo, nel mezzo di ricorso si invoca il disposto del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 (“Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.”).

Anche questo motivo non può trovare accoglimento, perchè si appunta contro una affermazione della sentenza gravata ultronea rispetto alla effettiva ratio decidendi e perciò sostanzialmente priva di portata decisoria. La corte territoriale infatti, pur affermando in linea teorica che la disciplina pubblicistica dei limiti massimi di emissioni rumorose non impedisce l’applicazione dell’art. 844 c.c. nei rapporti tra privati, in concreto fa discendere il proprio giudizio di intollerabilità delle immissioni patite dal fondo degli attori proprio al superamento dei limiti fissati dal D.P.R. n. 142 del 2004 per le fasce di rispetto di infrastrutture stradali (100 m dalla infrastruttura), precisando che tali limiti sono rimasti invariati rispetto a quelli fissati per tutto il territorio nazionale dal precedente D.P.C.M. 1 marzo 1991 (70 dB in ore diurne 60 dB in ore notturne) e affermando che tali valori “sono stati superati dalla media delle emissioni rumorose provenienti dal traffico autostradale, monitorate per sette giorni di seguito, come risulta dalla c.t.u.”).

Peraltro il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di nomofilachia, precisare che l’assunto della ricorrente incidentale secondo cui il rispetto dei limiti fissati dalla disciplina di settore (nella specie, dal D.P.R. n. 142 del 2004, esecutivo della L. n. 447 del 1995, art. 11) precluderebbe qualunque ulteriore vaglio di tollerabilità ex art. 844 c.c. è giuridicamente errato, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 1418/06, 939/11, 8474/15), in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni. Nè una revisione di tale principio può essere indotta dal disposto del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter specificamente invocato dalla ricorrente incidentale; in proposito questa Corte ha già avuto modo di precisare – con la sentenza n. 20927/15, che il Collegio condivide che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giacchè a tale disposizione non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

In definitiva il ricorso incidentale va disatteso e, pertanto, si deve procedere all’esame del ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla proprietà B.. Il motivo risulta correttamente formulato con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22759/14) ed è fondato. In effetti la corte territoriale si è pronunciata soltanto sulla domanda di risarcimento del danno biologico avanzata dai coniugi B. – S., trascurando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel pregiudizio arrecato all’immobile in proprietà B., proposta nella citazione introduttiva, confermata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e reiterata in appello, come si evince dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, possibile in questa sede in ragione della natura del vizio denunciato.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli articoli 844, 2043, 2727 e 2729 c.c., oltre che di omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa rigettando la domanda di risarcimento del danno alla salute di entrambi gli attori, senza considerare, per un verso, che il danno prodotto dalla prolungata esposizione al rumore sarebbe in re ipsa, e, per altro verso, che l’esistenza del danno poteva presumersi in ragione della intensità e continuità delle immissioni rumorose de quibus.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui si articola. L’assunto secondo cui il danno cagionato da immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità sarebbe un danno in re ipsa trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento al danno esistenziale, inteso come lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr. sentt. 20927/15, 26899/14), ma non con riferimento al danno biologico, oggetto della domanda risarcitoria il cui rigetto è impugnato in questa sede; in proposito si è anzi espressamente chiarito che l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sè prova dell’esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica (sent. 25820/09 da cui il Collegio non ritiene di discostarsi).

Quanto all’assunto secondo cui la corte di appello avrebbe potuto presumere l’esistenza del danno biologico in considerazione della intensità e continuità delle immissioni rumorose a cui gli odierni ricorrenti erano esposti a causa del traffico autostradale, è sufficiente rilevare che si tratta di considerazione di merito, inammissibile in questa sede perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo motivo del ricorso principale, infine, si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e art. 61 c.p.c. e segg., oltre che di omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, per un verso, non liquidando equitativamente il suddetto danno da rumore e, per altro verso, non accogliendo l’istanza di c.t.u. medico-legale proposta dagli odierni ricorrenti.

Il primo profilo di censura resta travolto dal rigetto del secondo mezzo di ricorso; la reiezione del gravame avverso la statuizione del giudice di merito che ha ritenuto non provato il danno biologico elide, infatti, qualunque interesse all’esame della doglianza concernente le modalità di liquidazione del danno stesso.

Il secondo profilo di censura, con cui si attinge la statuizione di rigetto dell’istanza di c.t.u. medico-legale volta ad accertare esistenza ed entità del danno biologico, va giudicato infondato. L’argomento speso nella sentenza gravata per motivare detta statuizione (“non vi sono in atti certificati od altri elementi che possano far ritenere l’esistenza di un fumus relativo ad un pregiudizio psico-fisico in capo agli appellanti, nè tanto meno all’eventuale nesso causale tra l’eventuale pregiudizio e le immissioni sonore intollerabili”, pag. 5, 6) risulta allineato al principio, espresso da questa Corte, alla cui stregua la consulenza c.d. percipiente è ammissibile solo se la parte abbia assolto al proprio onere di allegazione (cfr. sent. 20695/13, 1190/15); allegazione che, in materia di danno biologico, non può risolversi nella mera enunciazione di disturbi generici, ma postula una concreta descrizione tecnica, tendenzialmente rimessa ad una documentazione medica di parte, delle patologie che si assumono essere state causate dall’evento dannoso e per il cui effettivo accertamento si chiede l’ammissione di consulenza tecnica di ufficio.

In definitiva il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, rigettati gli altri, e il ricorso incidentale va interamente rigettato.

La sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale, che si pronuncerà sulla domanda di risarcimento del danno alla proprietà B. e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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