Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16073 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16073 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1346/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

ricorrente

contro
Edilemme S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,
Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo Studio
dell’Avv. Dario Martella, assistito e difeso dall’Avv.
Italo Maggioni, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente e sul ricorso n. proposto da:
Edilemme S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,
Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo Studio
dell’Avv. Dario Martella, assistito e difeso dall’Avv.

controricorso;
– ricorrente incidentale

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

intimata

avverso la sentenza n. 79/30/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 6
ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per

2

Italo Maggioni, giusta delega a margine del

l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 79/30/08, depositata il 6
ottobre 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia,

accolto

l’appello

della

contribuente

Edilemme S.r.l., in riforma della decisione n.

Milano, annullava l’avviso di liquidazione e
irrogazione sanzioni n. 20021V00318000 col quale,
revocato il beneficio previsto all’art. 33, comma 3, 1.
23 dicembre 2000, n. 388, per cui “I trasferimenti di
beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale,
sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento
e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area
avvenga entro cinque anni dal trasferimento”, venivano
recuperate a tassazione maggiori imposte relativamente
alla registrazione di un atto di compravendita di
terreno avvenuta nel 2002.
La CTR, senza entrate nel merito, dichiarava la
decadenza dell’Ufficio dalla pretesa fiscale perché
l’impugnato avviso di liquidazione era stato notificato
oltre il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2,
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, ritenendo, in
particolare, che non potevasi applicare ai recuperi
d’imposta conseguenti a violazioni di norme
agevolative, la proroga biennale stabilita per il
3

386/41/07 della Commissione Tributaria Provinciale di

”condono” dall’art. 11, coma l, l. 27 dicembre 2002,
n. 289, in quanto la stessa non era stata espressamente
prevista dall’art. 11, comma l bis, 1. n. 289 del 2002
cit.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico

La contribuente resisteva con controricorso, a sua
volta proponendo ricorso incidentale condizionato.
Contro il ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia
delle Entrate non presentava difese.
Diritto

1. Il ricorso principale e quello incidentale, debbono
riunirsi ex art. 335 c.p.c.
2. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., per “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 1.289/2002, dell’art. 76 d.p.r. 131/86”,
deducendo, a riguardo, che erroneamente la CTR aveva
considerato inapplicabile la proroga biennale prevista
all’art. 11, comma l, l. n. 289 cit., giacché, la
stessa,

secondo

una

corretta

interpretazione

sistematica, trovava applicazione anche con riferimento
ai recuperi d’imposta conseguenti la revoca delle
agevolazioni di cui all’art. 11, comma l bis, l. n. 289
del 2002, poiché anche pei recuperi in parola si poneva
la necessità di garantire all’Amministrazione il
termine biennale per la verifica dell’istanze di
definizione agevolata. Il quesito era: “se l’art. 11 1.

4

motivo.

289/2002 vada interpretato nel senso che la proroga dei
termini con esso stabilita si estende (o meno)
all’intero corpo della norma; ciò premesso,
relativamente al caso di specie, dica la Corte se la
suddetta proroga dei termini, di cui alla predetta
legge, concerna le sole ipotesi di definizione dei

se, al contrario, si applichi anche nelle ipotesi di
violazione delle disposizioni agevolative fiscali
operando, la suddetta proroga dei termini, in
riferimento ad entrambe le fattispecie di condono
(i.e., definizione dei valori e violazione delle
disposizioni agevolative fiscali)”.
Il motivo è fondato perché, come peraltro questa Corte
ha già avuto occasione di affermare, essendo stato il
“condono” ex art. 11, comma l bis,

1. n. 289 del 2002

esteso anche alle liti fiscali conseguenti la
violazione di norme in materia di agevolazioni, deve
ritenersi applicabile la proroga biennale di cui
all’art. 11, comma 1, 1. 289 cit., giacché il
legislatore ha evidentemente inteso concedere
all’Amministrazione un tempo adeguato alla verifica
delle istanze, in mancanza del quale sarebbe stato
impossibile non decadere dalla pretesa tributaria
(Cass. sez. VI ord. n. 279 del 2013; Cass. sez. trib.
n. 12069 del 2010).
2. Col secondo motivo del ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 4, c.p.c., deducendo violazione dell’art.

5

valori – come ritenuto nell’impugnata sentenza – ovvero

112 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato sul merito
tributario. Il quesito era: “se incorra in violazione
dell’art. 112 c.p.c. – censurabile in ogni stato e
grado – il giudice che abbia omesso di pronunciarsi su
una domanda e/o eccezione di parte e, per l’effetto, se
relativamente al caso di specie, se sia viziata da

in qualità di giudice del gravame, in nessun modo si
sia pronunciata sulla eccezione proposta dall’Ufficio
volta a ottenere una pronuncia che dichiarasse, nel
merito, l’assenza dei requisiti previsti per
l’applicazione della agevolazione fiscale di cui alla
1. 388/2000”.
Il motivo è infondato perché, con l’accoglimento della
preliminare questione della decadenza dell’Ufficio
dalla pretesa tributaria, veniva assorbita la questione
della fondatezza o no della stessa.
3. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo
del ricorso principale, respinge il secondo, assorbito
il ricorso incidentale condizionato, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi e
regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 15 maggio 2013

nullità la sentenza resa dalla CTR di Milano la quale,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA