Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16073 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19994-2009 proposto da:
M.G. in proprio e quale titolare di omonima ditta,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo
studio dell’avvocato SCIALLA MARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARTINI MICHELE, giusta procura ad litem in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di FIRENZE del 22.4.08, depositata il 17/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Michele Martini che richiede la
trattazione del ricorso in pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è
stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Struttura centralizzata per l’esame
preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria relazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c. sulla causa n. 19994/2009.
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
La CTR di Firenze ha respinto l’appello di M.G. – appello proposto contro la sentenza n. 39/02/2007 della CTP di Grosseto che ha rigettato il ricorso del contribuente – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 1998 con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione la differenza d’imposta rispetto all’aliquota agevolata al 4% applicata sugli effettuati lavori di edificazione di un villaggio turistico.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata. Il M. ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, entrambi i motivi di censura (rubricato sotto la tipologia di “‘Violazione o falsa applicazione” di norma di legge) non contengono quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo):
che la relazione è stata comunicata a pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011