Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16073 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 02/08/2016), n.16073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16746-2011 proposto da:

P.P., (OMISSIS), M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo

studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO MARIA COVA;

– ricorrenti –

contro

L.G., (OMISSIS), L.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio

dell’avvocato RENATO AMATO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCELLO SEQUI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 413/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 28/05/16;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato AMATO Renato, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SEQUI Marcello, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I coniugi P.P. e M.F. ricorrono contro i signori M. e L.G. per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva reintegrato i signori L. nel compossesso di una porzione – antistante l’abitazione e l’autorimessa dei coniugi P. – di un più vasto piazzale adibito a stazione di servizio; compossesso del quale i coniugi L. erano stati spogliati dai P. mediante la collocazione di fioriere sulla pretesa linea di confine tra detta porzione e la restante parte del piazzale.

La Corte distrettuale ha disatteso sia la tesi degli originari ricorrenti L., secondo cui sull’intero piazzale di cui fa parte la porzione in contesa – e quindi anche su detta porzione – essi avrebbero esercitato un possesso uti domini (mediato attraverso il conduttore dell’area, gestore dell’autostazione al cui esercizio l’area stessa era adibita), mentre i signori P. avrebbero esercitato solo un possesso di servitù di passaggio; sia la tesi degli originari resistenti P., secondo cui su detta porzione di piazzale essi avrebbero esercitato un possesso uti domini, consentendo per mera tolleranza al gestore dell’autostazione parziali atti di utilizzo della stessa, quali lo svolgimento delle manovre di accesso e di uscita dei veicoli e delle autobotti. Secondo la Corte cagliaritana, per contro, l’istruttoria espletata consentiva di affermare l’esistenza di una situazione di compossesso di entrambe le parti sull’area in contestazione.

Il ricorso dei signori P. si articola su tre motivi.

I signori L. hanno resistito resistono con controricorso.

Solo i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo di ricorso, riferito all’errata interpretazione degli artt. 1168, 1170, 1040 e 1144 c.c., nonchè al vizio di motivazione, si censura la statuizione della sentenza gravata che ha escluso che gli atti di utilizzo del bene da parte del gestore dell’autostazione fossero dovuti a tolleranza dei signori P.. In particolare i ricorrenti deducono che la Corte distrettuale avrebbe male interpretato le risultanze istruttorie, giacchè:

i transiti delle auto dei clienti per il rifornimento e delle autocisterne per l’approvvigionamento non costituirebbero manifestazione di un compossesso, ma “avvenimenti di portata assolutamente occasionale e sporadica ed estremamente limitata nel tempo di durata” (pagina 16 del ricorso);

la presenza del cartello di “passo carraio” sulla porta dell’autorimessa dei P. di per sè renderebbe impossibile a terzi l’uso dell’area antistante l’accesso alla rimessa medesima e pertanto manifesterebbe l’esclusività del loro possesso su tale area, contrariamente a quanto opinato dal giudice di secondo grado (che proprio dalla presenza di tale cartello argomenta la non esclusività del possesso dei P. sull’area frontistante la rimessa).

Il mezzo non può trovare accoglimento, perchè, ancorchè rubricato con riferimento ai vizi di violazione di legge e contraddittorietà e illogicità della motivazione, non individua specifiche regole di diritto implicitamente o esplicitamente applicate dalla Corte territoriale in contrasto con la disposizioni richiamate nel motivo stesso, nè enuclea specifici vizi logici del ragionamento decisorio del giudice territoriale, ma propone una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella operata da tale giudice, investendo la Corte di cassazione di una inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali.

Il secondo mezzo di ricorso, riferito all’errata interpretazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e artt. 1168, 1170, 1100 e 1102 c.c., nonchè al vizio di motivazione, si articola in tre distinte censure.

La prima censura denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione di artt. 1168 e 1170 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa riconoscendo ai L. un indistinto compossesso uti domini sull’area in questione, ancorchè i medesimi nell’atto introduttivo avessero qualificato loro situazione possessoria con esclusivo riferimento al transito ed allo stazionamento delle autocisterne e dei veicoli in rifornimento. La censura è inammissibile, perchè la reintegra nel compossesso uti domini, invece che in un possesso di servitù di transito e stazionamento di veicoli, era stata disposta già con la pronuncia di primo grado, confermato in secondo grado. Il lamentato vizio di ultrapetizione risalirebbe dunque alla sentenza del tribunale e i ricorrenti non deducono che tale vizio sia stato fatto valere con uno specifico motivo di appello (cfr. SSUU 15277/01: “Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello”; Conf. Sez. 2 n. 10172/15). Con la seconda censura si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del mutamento dello stato dei luoghi effettuato in corso di causa da parte dei L., con lo spostamento della colonnina del carburante e conseguente aggravamento della posizione dei coniugi P., sull’argomento che questi ultimi non avevano formulato alcuna domanda in ordine alla turbativa, conseguente al nuovo stato dei luoghi, del possesso da loro esercitato. Al riguardo i ricorrenti negano la necessità di una loro contro-azione e affermano che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito delle loro eccezione. Il motivo è infondato. I signori L. avevano chiesto la reintegrazione del loro possesso sulla porzione di piazzale in contestazione (in sostanza, l’eliminazione delle fioriere e la cessazione del turbativa) e, ai fini della pronuncia su tale domanda, lo spostamento in corso di causa della colonnina del carburante era irrilevante; correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha rilevato che la esaminata in possesso.

Con la terza dispositivo di medesimo siquestione dello spostamento di tale colonnina non poteva essere difetto di una domanda dei P. di manutenzione del loro censura si lamenta la contraddittorietà e ineseguibilità del primo grado, confermato dalla Corte d’appello, laddove nel ordine ai signori P. di “astenersi da ogni comportamento idoneo ad ostacolare il transito sull’area in contestazione dei veicoli diretti e provenienti dalla stazione di servizio, così come il temporaneo stazionamento dei veicoli autorizzati dei gestori della stazione di servizio, nella misura in cui tale stazionamento non compromette il contemporaneo utilizzo dell’area da parte del resistenti”. Il motivo va disatteso in quanto il dispositivo è coerente con il riconoscimento di un compossesso e le questioni che possono sorgere in sede esecutiva devono essere definite dal giudice dell’esecuzione.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 e rubricato come “mancanza di coerenza tra le ragioni esposte per contrasto con le risultanze processuali”, si censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado che – sull’argomento che il teste R.G. era un dipendente ma non il titolare della stazione di servizio – aveva rigettato l’eccezione di incapacità di deporre di costui. Argomentano al riguardo i ricorrente che detto teste fu sentito sia in fase sommaria che nel giudizio di merito possessorio e che, mentre nella prima deposizione egli si qualificò come dipendente, nella seconda si qualificò come titolare. Il motivo è inammissibile, perchè attinge una statuizione priva di portata decisoria. La statuizione censurata si fonda infatti su più ragioni del decidere: una è quella, attinta dal motivo in esame, della qualità di dipendente del teste R.; l’altra ragione è che l’eccezione di incapacità di tale teste non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e tale ragione non è stata censurata ed è autonomamente idonea a sorreggere il rigetto del motivo di appello avverso la decisione del primo giudice di ammissione del teste R..

In conclusione, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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