Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4461/16) proposto da:

CIBOFER INTERNATIONAL S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giorgio M.

Jungiger e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo, in Roma, v. F. Confalonieri, 5;

– ricorrente –

contro

ACM S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, poi divenuta ALEF s.r.l., rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale per notar T. del 5 dicembre 2019

(rep. 30397), dall’Avv. Giovanni Meliadò ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. G. Vico, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3133/2015,

depositata il 16 luglio 2015 (non notificata).

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

La s.r.l. A.C.M. conveniva in giudizio, con citazione dell’aprile 2006, dinanzi al Tribunale di Monza la s.r.l. Cibofer Commerciale chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 369.696,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di adempimento di un contratto di compravendita di motori elettrici per tapparelle o, comunque, per risarcimento dei relativi danni.

Il citato Tribunale, con sentenza n. 2126/2007, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata in via alternativa e condannava la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma di Euro 234.294,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.

Decidendo sull’appello interposto dalla Cibofer e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2819/2009, rigettava il gravame, pur correggendo la motivazione dell’impugnata decisione in ordine alla composizione del danno, differenziandolo in danno emergente e lucro cessante.

L’appellante proponeva ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di secondo grado e questa Sezione, con sentenza n. 7759/2012, accoglieva per quanto di ragione il ricorso stesso avuto riguardo alla carente individuazione dei criteri da considerare per la determinazione del mancato guadagno e del lucro cessante.

Riassunto ritualmente il giudizio a seguito del disposto rinvio, altra Sezione della Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3133/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Cibofer al pagamento della ridotta somma di Euro 164.005,80 in favore dell’A.C.M. s.r.l. sempre a titolo risarcitorio, confermando nel resto le statuizioni del giudice di primo grado quanto alle spese e regolando le spese degli ulteriori gradi in base al principio della soccombenza.

A fondamento dell’adottata sentenza in sede di rinvio la Corte ambrosiana, previa rilevazione dell’inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall’A.C.M. e precisato che, all’esito del giudizio di cassazione, doveva ritenersi accertata la responsabilità della Cibofer, osservava che l’aspetto attinto dall’annullamento della sentenza di appello riguardava l’esatta individuazione dei criteri idonei per la determinazione del danno dovuto a titolo di mancato guadagno e di quello imputabile a lucro cessante. A quest’ultimo riguardo la Corte di rinvio riteneva che, in difetto di criteri univoci di riferimento, il danno doveva essere liquidato in via equitativa, in applicazione dell’art. 1226 c.c., computandolo in quello riconosciuto dal giudice di primo grado con l’abbattimento del 30%.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, la Cibofer International s.r.l., al quale ha resistito con controricorso l’ACM s.r.l..

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, sull’asserito presupposto che, con l’impugnata sentenza, la Corte di rinvio non si era conformata al principio statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7759/2012.

1.1. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., prospettando che, nella fattispecie, la Corte di rinvio non avrebbe potuto procedere alla liquidazione equitativa dei danni lamentati dall’ACM s.r.l. in difetto della circostanza che la mancata prova del danno nel suo ammontare fosse dipesa dall’impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo in caso di notevole difficoltà nella loro quantificazione.

1.3. Con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato il vizio di mancata motivazione in merito alla liquidazione del danno in via equitativa, avendo provveduto alla relativa quantificazione in modo ingiustificato, ponendo nuovamente riferimento al prezzo dei motori.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e segg. e segg., nonchè l’insufficiente ed assente motivazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite a carico di essa ricorrente.

2. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, perciò, respinto.

Occorre, infatti, osservare che la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, si è correttamente conformata al “dictum” della sentenza di cassazione n. 7759/2012, avendo provveduto a scorporare le voci di danno in concreto riconoscibili in favore dell’ACM (sul presupposto, quindi, dell’accertata responsabilità della attuale ricorrente) e, di conseguenza, a pronunciarsi sulla relativa liquidazione, specificandone criteri (sulla base degli elementi istruttori già acquisiti) ed entità.

3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e deve essere, quindi, rigettato.

Il giudice di rinvio – nell’uniformarsi alla richiamata sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità – ha dato corso alla rideterminazione del risarcimento del danno in favore dell’ACM, attenendosi alla regola generale di cui all’art. 1223 c.c., nel distinguere tra danno ricollegabile alla perdita subita dal creditore che al mancato guadagno, quali effetti conseguenti direttamente alla condotta inadempiente della controparte e, quindi, specificando le componenti del danno emergente e del lucro cessante, tenendo conto – al riguardo – anche della circostanza che la produzione dei motori oggetto della fornitura era stata sicuramente programmata ma non ancora realizzata, dovendo perciò esso giudice di rinvio considerare pure l’ipotesi dell’eventuale riutilizzo, anche parziale, delle materie prime in giacenza presso la società creditrice (come statuito, per l’appunto, con la sentenza della Cassazione).

Sulla base di tali presupposti, con la sentenza adottata in sede di rinvio (e qui impugnata), la Corte milanese ha motivato sul perchè non fosse possibile provvedere alla liquidazione del danno in forma diversa da quella in via equitativa, non emergendo univocamente la prova nel suo specifico ammontare. E a tal proposito la stessa Corte di rinvio ha ritenuto che, avuto riguardo anche alle plausibili indicazioni in percentuale fornite da ACM con riferimento ai costi di acquisto delle materie prime, la liquidazione poteva essere ridotta rispetto a quella già quantificata nella sentenza cassata, con un abbattimento del 30%, evidenziando idoneamente i dati oggettivi che giustificavano l’operata riduzione (v. pag. 11 dell’impugnata sentenza).

Pertanto, con la sentenza oggetto di ricorso, la Corte territoriale, che ha deciso in sede di rinvio, non è affatto incorsa nella prospettata violazione poichè essa – sulla premessa che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa (cfr., tra le tante, Cass. 20990/2011 e Cass. n. 4310/2018) – lo ha correttamente applicato emergendo la condizione che per la parte interessata risultasse obiettivamente impossibile, o (comunque) particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (v. anche Cass. n. 5613/2018), senza ricomprendere – nella inerente operazione l’accertamento del pregiudizio a cui si riferiva la liquidazione, essendo stato già stato assolto l’onere della parte danneggiata ACM s.r.l. di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno (donde l’an debeatur era da ritenersi definitivamente accertato anche per effetto della stessa portata oggettiva della con la sentenza n. 7759/2012 adottata dalla Cassazione).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè, per quanto specificato con riferimento al motivo precedente (avuto riguardo al compiuto iter argomentativo addotto a sostegno della decisione qui impugnata), non ricorre affatto il vizio di omessa motivazione (che avrebbe dovuto, oltretutto, essere dedotto con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla possibile violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) ed è, inoltre, inammissibile – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5 (ratione temporis applicabile nella fattispecie) – pur ove voglia essere correlato alla possibile insufficienza (peraltro, comunque insussistente) del percorso logico-giuridico seguito nell’impugnata sentenza (cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014).

5. Anche il quarto ed ultimo motivo non coglie nel segno.

Esso è, per un verso, inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di insufficiente motivazione in merito alla liquidazione delle spese di lite a carico di essa ricorrente (quale appellante riassumente), siccome non più deducibile in virtù del novellato testo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Per altro verso si prospetta infondato quanto alla denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il giudice di rinvio applicato il principio della soccombenza riferito all’esito finale della causa (v., ad es., Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 15506/2018), essendo stata, invero, comunque accolta in via definitiva la domanda risarcitoria dell’ACM, ancorchè con la sola riduzione del “quantum” risarcitorio rispetto a quello riconosciuto con la sentenza cassata, e ciò per effetto della necessaria conformazione del giudice di rinvio a quanto rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7759/2012.

6. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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