Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/06/2017),  n. 16072

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17274-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2010 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, ha riconosciuto a S.L., ragioniere, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2004, con esclusione delle annualità 2001 e 2002 e di quanto versato il 20 luglio 2000.

Secondo il giudice d’appello, essendo la contribuente un ragioniere che lavorava da solo con un computer e normali macchine da ufficio, la circostanza che pagasse un canone di locazione per il godimento dei locali dove esercitava materialmente la professione è irrilevante ai fini della soggezione all’IRAP, “non aggiungendo al risultato ottenuto alcun vantaggio ulteriore rispetto alla situazione in cui la stessa contribuente utilizzasse uno studio con analoghe caratteristiche (60 mq. di superficie). La locazione infatti non può ritenersi un discrimine del presupposto richiesto dalla legge per applicare l’IRAP, giacchè, normalmente, chiunque svolga l’attività di ragioniere deve disporre di uno studio dove tenere la contabilità, ricevere i clienti e la corrispondenza”.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, l’amministrazione ricorrente assume non possa escludersi l’autonoma organizzazione quando il professionista si avvalga di uno studio, sia esso allocato in un immobile di proprietà, sia esso condotto in locazione o altro titolo.

Col secondo motivo denuncia insufficiente motivazione, per essersi la sentenza impugnata soffermata ad analizzare solo un aspetto della controversia, vale a dire la presenza di uno studio, trascurando di esaminare gli ulteriori elementi contabili che l’ufficio aveva evidenziato a riprova del presupposto di imposta.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono infondati.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui essendo la contribuente un ragioniere che lavorava da sola con un computer e normali macchine da ufficio, la circostanza che pagasse un canone di locazione per il godimento dei locali dove esercitava materialmente la professione è irrilevante ai fini della soggezione all’IRAP, “non aggiungendo al risultato ottenuto alcun vantaggio ulteriore rispetto alla situazione in cui la stessa contribuente utilizzasse uno studio con analoghe caratteristiche (60 mq. di superficie). La locazione infatti non può ritenersi un discrimine del presupposto richiesto dalla legge per applicare l’IRAP, giacchè, normalmente, chiunque svolga l’attività di ragioniere deve disporre di uno studio dove tenere la contabilità, ricevere i clienti e la corrispondenza” – è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; al riguardo, si è più recentemente chiarito cane il detto requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

L’uso di uno studio non è quindi di per sè indice dell’esistenza di autonoma organizzazione; costituisce infatti oggetto dell’accertamento di fatto del giudice di merito – che nella specie è stato compiuto in modo logicamente coerente ed immune da vizi, senza trascurare il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, poste in relazione al normale svolgimento di quella specifica attività – la verifica della “eccedenza” del bene strumentale rispetto al “minimo indispensabile per l’esercizio di attività in assenza di organizzazione”.

Si è, del resto, avuto modo di osservare che “in tana di IRAP, la locazione di uno studio, da parte di un avvocato, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poichè detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista” (Cass. n. 24117 del 2012); e, con riguardo ad altro ambito professionale, che “la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poichè detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica” (Cass. n. 13048 del 2012).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte della contribuente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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