Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16072 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19946/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

ricorrente

contro
Delfrate Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Gramsci n. 14, presso lo Studio dell’Avv. Antonella
Giglio, che unitamente all’Avv. Maurizio Leone lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 17/12/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 9
aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Antonella Giglio, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 17/12/08, depositata il 9
aprile 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 123/07/07 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n.

R1U20041T13681000 col quale,

per

mancanza del certificato prescritto dall’art. 3 1. 6
agosto 1954, n. 604, attestante la esistenza condizioni
per l’agevolazione di cui agli artt. l e 2 1. n. 604
del 1954 cit., veniva negata al contribuente Delfrate
Luigi,

imprenditore agricolo professionale

(IAP),

l’aliquota ridotta relativamente alla registrazione

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udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

dell’acquisto di terreni agricoli del 26 ottobre 2004,
col conseguente recupero delle maggiori imposte.
La CTR motivava la decisione nel senso che per aver
diritto beneficio fiscale, questo appunto previsto
all’art. l l. n. 604 del 1954, fosse semplicemente
necessario esser imprenditore agricolo professionale

la CTR, difatti, la volontà del legislatore era quella
“di estendere al soggetto, cui spetti la nuova
qualificazione giuridica di imprenditore agricolo
professionale, le agevolazioni fiscali e i benefici
previsti dalla normativa per il coltivatore diretto, al
quale il primo è stato è stato

tout court equiparato,

ovviamente senza bisogno di ulteriori requisiti e
presupposti”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c. per
“Violazione e/o falsa applicazione: art.1, comma 4 e 5,
d.lgs. 99/2004, nel testo anteriore alle modifiche
apportate dal d.lgs. n. 101/2005; artt. l, 2, 3, 4 e 5
l. 604/1954; Nota I, Parte Prima, Tariffa allegata al
d.p.r. 131/1986; artt. l e 10 Tariffa allegata al
d.lgs. 347/1990”. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate,
pur dando atto che l’art. l, comma 4, d.lgs. 29 marzo

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(IAP) “iscritto nella gestione previdenziale”. Secondo

2004, n. 99, testo applicabile

ratione temporis,

stabiliva che all’imprenditore agricolo professionale
(IAP), iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, erano riconosciute tutte le agevolazioni
tributarie previste a favore del coltivatore diretto,
deduceva, tuttavia, che il diritto al beneficio fiscale

riconoscimento dello stesso dovesse essere comunque
subordinato alla esistenza in capo all’imprenditore
agricolo professionale (IAP) delle identiche condizioni
soggettive e oggettive

ex lege

richieste in capo al

coltivatore diretto e da accertarsi dall’Ispettorato
col certificato di cui all’art. 3 1. n. 604 del 1954,
in mancanza del quale certificato, come da costante
giurisprudenza di questa Corte, aggiungeva l’Agenzia
delle Entrate, giurisprudenza peraltro concernente il
solo coltivatore diretto, l’agevolazione non poteva
esser concessa. Il quesito era: “se, ai sensi dell’art.
l, comma 4 e 5, d.lgs. 99/2004, nel testo anteriore
alle modifiche apportate dal d.lgs. 101/2005,i1
possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IACP) iscritto alla relativa gestione
previdenziale ed assistenziale sia condizione
sufficiente per poter usufruire delle agevolazioni
fiscali previste per la piccola proprietà contadina
dall’art. l l. 604/1954 (come ritenuto dalla CTR), o
se, invece, debba affermarsi il diverso principio di
diritto, favorevole alle ragioni erariali, secondo cui:
«il possesso, da parte degli acquirenti di terreno

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non poteva però spettare sic et simpliciter, ma che il

agricolo, della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP) e l’iscrizione alla gestione
previdenziale ed assistenziale, pur comportando in base
all’art. l, comma 4, d.lgs. 99(2004 la sostanziale
equiparazione al coltivatore diretto per quel che
concerne le agevolazioni in materia di imposizione

sufficiente per poter accedere ai diversi e maggiori
benefici fiscali previsti per la piccola proprietà
contadina dall’art. l l. 604/1954, la cui fruizione è
subordinata alla sussistenza degli ulteriori requisiti
previsti dall’art. 2 nn. l, 2, e 3 l. cit., il possesso
dei quali deve esser attestato da apposito certificato
rilasciato dall’Ispettorato Provinciale Agrario, da
produrre all’Amministrazione Finanziaria, a pena di
decadenza dai predetti benefici, entro il termine
triennale dalla registrazione dell’atto>>”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, a’ sensi dell’art. l, coma l, d.lgs.
n. 99 del 2004, nel testo applicabile ratione temporis,
è imprenditore agricolo professionale (IAP) chi ha
“conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999” e dedichi “alle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno
il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno
il cinquanta per cento del proprio reddito globale da

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indiretta, costituisce condizione necessaria, ma non

lavoro”. Ai fini dell’agevolazione, quindi, non possono
evidentemente richiedersi all’imprenditore agricolo
professionale (IAP) condizioni incompatibili con la sua
figura, condizioni che son soltanto proprie del
coltivatore diretto, condizioni la cui mancanza non può
perciò esser d’ostacolo al riconoscimento del beneficio

certificazione. Questo perché, come è stato ricordato,
l’art. l, comma 4, d.lgs. 99/2004 ha voluto estendere
all’imprenditore agricolo professionale (IAP) le
agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore
del coltivatore diretto. E sarebbe contraddittorio
estendere all’imprenditore agricolo professionale (IAP)
le agevolazione previste a favore del coltivatore
diretto, per poi negarle in caso mancassero condizioni
che solo il coltivatore diretto deve avere.
Occorre quindi verificare se le condizioni di cui
all’art. 2 1. n. 604 del 1954, condizioni alla cui
certificazione di esistenza la legge originariamente
subordinava l’agevolazione a favore del coltivatore
diretto, siano o no compatibili con la qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP). Questo
perché, si ripete, in caso di incompatibilità, le
stesse non sarebbero da certificare. Ora, con
riferimento alla condizione ex art. 2, n. l, 1. n. 604
del 1954, cioè l’abituale lavoro manuale della terra, è
palese che la stessa sia incompatibile con la figura
dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), che non
richiede, ad es., il lavoro manuale. Anche le

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e che per tal motivo non debbono esser oggetto di

dimensioni del terreno acquistato e venduto, che
debbono esser tali da non eccedere o ridurre entro un
certo limite la piccola proprietà contadina,
condizioni, queste, previste all’art. 2, n. 2 e 3, l.
n. 604 del 1954, sembrano in contrasto con la
fattispecie dell’imprenditore agricolo professionale

e produttive proprietà agricole, nel tentativo di
superamento delle scarsamente redditizie imprese
agricole familiari.
Nella sostanza il legislatore, in questo modo appare in
definitiva congruo leggere l’art. l, comma 4, d.lgs. n.
99 del 2004, nel testo anteriore al d.lgs. n. 101 del
2005, per cui “All’imprenditore agricolo professionale,
se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresì riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso
riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo
professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova,
differente da quella prevista a favore del coltivatore
diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa dà
luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che ha la
funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola;
un’agevolazione che perciò prescinde dai requisiti in
precedenza da certificare, come si evince, appunto,
dall’incompatibilità degli stessi rispetto

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(IAP), anche introdotto a promuovere più ampie, moderne

all’imprenditore

agricolo

professionale

ENTE DÀ REGISTM> AZIONE
M SENSi D!::!
N.131
J. -1\1.5
MATERIA TRii3UTAXIA
(IAP);

beneficio che per assolvere la sua funzione, quella
dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa
agricola, non può esser subordinato all’esistenza, da
certificare, di requisiti che, nella sostanza, la
neghino.

farsi consistere i giusti che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 15 maggio 2013

2. Nella novità e particolarità della lite, debbono

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