Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19990-2009 proposto da:

D.M. (OMISSIS) in qualità di erede della

coniuge C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 78, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COCCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TARRICONE PASQUALE, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Benevento;

– intimata –

avverso la sentenza n. 202/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 28.5.08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è

stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte suprema di cassazione Struttura centralizzata per l’esame

preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria relazione ai sensi

dell’art. 380-bis C.P.C. sulla causa n. 19990/2009.

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Napoli ha respinto l’appello di D.M. – appello proposto contro la sentenza n. 204/02/2006 della CTP di Benevento che aveva respinto il ricorso del medesimo D. – ed ha così da una parte dichiarato la decadenza dal diritto al rimborso e dall’altra parte confermato il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta per gli anni dal 1998 al 2001, sulla premessa che dal materiale istruttorio emergeva che tale dott.ssa C.P. (della quale il D. è erede) da una parte aveva lasciato trascorrere più di 48 mesi dalla data del pagamento relativo al 1998 e dall’altra parte si avvaleva di una autonoma organizzazione per lo svolgimento della propria attività di medico, sicchè il reddito da quella prodotto doveva considerarsi non equiparabile a quello di lavoro autonomo. Il D. ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:”Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione alla sussistenza in capo al contribuente del presupposto di imposta dell’IRAP” ed assistito da idoneo quesito di diritto) il contribuente chiede sostanzialmente alla Corte di rapportare alla disciplina di legge la valutazione che il giudice di merito ha già fatto, conformemente alle sue prerogative, in ordine alla rilevanza dell’organizzazione di cui la professionista si avvaleva per lo svolgimento della propria attività, così prospettando che una valutazione circa la concreta rilevanza dei contributi personali e strutturali adoperati possa rinvenire una sua espressa qualificazione già nel dettato normativo. Senonchè, è sintomatico dell’inidoneità dell’assunto la circostanza che il ricorrente non specifichi quale sia esattamente la regula iuris che prospetta violata, riferendosi invece a quel concetto di “minimo indispensabile” che per essere non una clausola generale, ma un concreto connotato di specie da riferirsi a ciascuna tipologia di attività e a ciascuna peculiare situazione non può che essere oggetto di una valutazione il cui accertamento (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: per tutte Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2007, n. 9211) spetta al giudice di merito ed è insidacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella sua formulazione, improntata al vizio di violazione di legge, il motivo appare perciò inammissibile.

Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (rubricati come:

“omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, il primo dei quali peraltro assistito da inidoneo momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.) la parte ricorrente da un canto si duole di omessa motivazione perchè il giudicante non avrebbe dato conto dell’iter logico del proprio convincimento e d’altro canto si duole dell’omesso esame dei documenti prodotti in causa (con specifico riferimento alle fatture relative alla corresponsione dei compensi di sostituzione in occasione delle assenze).

Senonchè il giudice di secondo grado ha manifestamente tenuto conto della predetta documentazione ai fini del raggiungimento del proprio convincimento (ed infatti si è riferito alla “consistente spesa per collaboratori destinati a sostituire la titolare”) ed ha con ciò stesso adeguatamente esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto integrato il requisito della autonoma organizzazione, con motivazione che – siccome adeguata e agevolmente intelligibile – non vi è ragione per ritenere che possa dare adito a cassazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità – manifesta infondatezza.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo):

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettalo.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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