Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26276/2019 proposto da:
T.J.R., rappresentato e difeso dall’avvocata Simona
Alessio, con studio in Torino via Collegno 44;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via
Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– T.J.R., cittadino della Costa d’Avorio, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;
– assume il ricorrente di essere di religione cristiana mentre la sua famiglia è musulmana e di essersi convertito sin da piccolo a seguito della frequentazione con le persone con cui giocava a calcio; precisava che i suoi genitori non avevano accettato la sua conversion; era stato costretto a lasciare nell'(OMISSIS) il suo paese a seguito della morte per annegamento del fratello più grande perchè i genitori lo accusavano di stregoneria e dell’omicidio del fratello, chiedendo ad alcuni giovani del paese di picchiarlo; aggiungeva di essere stato effettivamente picchiato ed accusato di stregoneria fuggendo in Mali e poi in Libia dove era stato picchiato, arrestato, sottoposto ai lavori forzati riuscendo a fuggire imbarcandosi per l’Italia;
– il tribunale procedeva all’audizione del ricorrente ma concludeva ritenendo le motivazioni esposte non credibili contraddittorie e generiche;
– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del provvedimento impugnato, sui presupposti allegati per il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale;
– il motivo esamina congiuntamente tutte le distinte forme vagliate dal decreto impugnato ed è inammissibile perchè non indica quali specifici fatti allegati dal ricorrente non sarebbero stati considerati dal tribunale nell’esame delle domande di protezione internazionale;
– inoltre il ricorso appare privo delle indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., n. 4, avuto riguardo ai presupposti normativi asseritamente non considerati dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 28780/2020);
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
– in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura indicata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in Euro 2100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021