Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Societa’ Immobiliare Vico S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Giuseppe Mazzini 11, presso gli avv.ti proff.ri CIPOLLA Giuseppe

Maria e Salvini Livia, che la rappresentano e difendono, giusta

procura speciale per notaio Antonluigi Alessandro Magi di Siena, del

25 settembre 2006, Rep. n. 36373;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

T.I.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 16, n. 75/16/01 del 18 ottobre 2001,

depositata il 16 novembre 2001, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 giugno 2010

dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che nessuno e’ presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha chiesto la dichiarazione di cessazione del

contendere in relazione al primo motivo del ricorso principale e al

ricorso incidentale, l’accoglimento del secondo motivo relativamente

a T.I., assorbito l’altro sub motivo relativo all’Immobiliare

Vico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, dell’avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM, relativamente ad un immobile conferito dalla sig.ra T.I. alla societa’ Immobiliare Vico s.r.l. L’avviso era emesso sulla base di una sentenza con la quale la Commissione Tributaria di 2^ Grado di Siena aveva determinato il valore dell’immobile a L. 3.941.000.000 al netto della passivita’ ipotecarie esistenti (pari a L. 699.000.000). La societa’ conferitaria affermava che anche le imposte ipotecarie e catastali dovessero essere commisurate al valore “netto”, mentre la conferente T. affermava l’applicabilita’ nella specie della sola imposta nella misura dell’1% e in ogni caso la commisurazione dell’INVIM sul solo valore “netto”.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi impugnati e riconoscendo l’immediata applicazione della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, ritenendo di conseguenza assolta ogni pretesa erariale per le imposte di registro, catastale ed INVIM con il pagamento dell’imposta sui conferimenti dell’1%. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riconosceva tutte dovute nell’an le imposte di registro ipotecarie e catastali e l’INVIM, ma riduceva alla misura “netta” il valore rispetto al quale doveva esserne commisurata la determinazione. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso la Immobiliare Vico s.r.l., che con lo stesso atto propone ricorso incidentale con unico motivo. Non si e’ costituita la sig.ra T.I., alla quale il ricorso per Cassazione non risulta essere stato notificato. La societa’ Immobiliare Vico ha depositato documenti e memoria con cui, dimostrata la propria adesione al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 relativamente alla controversia in discussione, chiede che sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse. L’Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, depositato memoria con cui si evidenzia che il condono concerne le sole imposte di registro ipotecarie e catastali, sicche’, se presta adesione alla dichiarazione di cessazione del contendere relativamente a dette imposte, afferma che la controversia deve proseguire relativamente all’INVIM (nonostante debitrice di quest’ultima sia solo l’intimata T.I.), insistendo nell’accoglimento del proprio ricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Considerata la documentazione prodotta dalla societa’ Immobiliare Vico s.r.l. e la relativa memoria, vista la memoria depositata dall’amministrazione ricorrente principale, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’immobile conferito, questione che concerne la sola posizione della societa’ conferitaria. Resta, invece, aperta, la controversia relativamente all’INVIM, questione alla quale e’ dedicato il secondo motivo del ricorso principale con il quale sotto il profilo della violazione di legge si censura la sentenza impugnata nella parte in cui “pretende di applicare anche per l’INVIM la medesima base imponibile dell’imposta di registro conferiti prevista dal D.P.R. 131 del 1986, art. 50, comma 3”. La questione, come afferma l’amministrazione, concerne solo l’intimata T.I., alla quale, tuttavia, il ricorso in esame non e’ stato notificato, nonostante la stessa sia stata indicata nel ricorso come parte intimata.

Nella fattispecie si tratta di cause scindibili che sono state riunite per ragioni di economia processuale: ci si trova di fronte, quindi, ad una ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, rispetto alle quali la sentenza che le definisce e’ solo formalmente unica, ma, in realta’, consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione. In questa ipotesi, trattandosi di litisconsorzio non necessario in cause scindibili, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ma potrebbe solo essere ordinata la notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 332 c.p.c., laddove nei confronti della parte cui il ricorso non sia stato notificato l’impugnazione non sia preclusa per scadenza del termine, come nel caso, invece, e’. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della societa’ Immobiliare Vico s.r.l. e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di T.I., in ragione della mancata notifica del ricorso e della scadenza dei termini di impugnazione. In considerazione della particolare situazione della controversia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della societa’ e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di T.I.. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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