Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16072 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 02/08/2016), n.16072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15012-2011 proposto da:

P.L., (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex

art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, V.BERENGARIO 7,

presso lo studio dell’avvocato CARLO FEDE;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

COMUNE DI GESTURI, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE GALLUS;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 563/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato P.L. difensore di se medesimo, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GALLUS Francesco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GALLUS Raffaele, difensore del resistente che si

riporta e deposita cartolina di ricevimento notifica controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità dei

due ricorsi e compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 11/11/2000 l’avvocato P.L. convenne davanti al tribunale di Cagliari il Comune di Gesturi, lamentando che il medesimo aveva interrato in un terreno di proprietà dell’attore un tubo di plastica destinato a condotta di acqua, in tal modo impossessandosi di una striscia di tale terreno lunga circa ottocento metri e larga circa un metro.

Il Comune, costituendosi, eccepì di essere divenuto proprietario di tale striscia di terreno, in tesi, per aver espropriato la stessa nel 1958, insieme con la maggiore area destinata alla realizzazione della contigua sede stradale; in ipotesi, per averla usucapita.

Il primo giudice rigettò la domanda dell’attore.

La corte d’appello di Cagliari, adita con il gravame dell’avvocato P., ha confermato la sentenza di primo grado, modificandone, tuttavia, la motivazione.

La Corte distrettuale – premesso che il Comune non aveva mai contestato che l’avvocato P. fosse l’originario proprietario della striscia di terreno occupata dalla condotta idrica, cosicchè gravava sullo stesso Comune l’onere di provare di aver acquistato tale proprietà – ha affermato che il primo giudice aveva errato nel ritenere provato l’intervenuto esproprio dell’area in questione, nonostante che nessun decreto di esproprio fosse stato prodotto in atti. Sotto altro profilo la Corte cagliaritana ha rilevato come il Comune non avesse provato di aver acquistato la proprietà dell’area in questione per usucapione. Ciò, tuttavia, non conduceva, secondo la Corte distrettuale, all’accoglimento dell’appello dell’avvocato P., dovendo al contrario ritenersi che il Comune, come dal medesimo eccepito in nella comparsa di costituzione in appello, avesse acquistato la proprietà dell’area in questione per accessione invertita. In proposito la sentenza gravata rileva come fosse pacifico che l’area della sede stradale fosse in proprietà comunale, discutendosi fra le parti solo della proprietà della zona contigua alla carreggiata, nella quale era stata appunto posata la condotta per cui è causa. Sulla scorta di tale premessa, nella sentenza gravata si osserva che, consistendo l’opera pubblica in una strada, doveva escludersi che il relativo progetto prevedesse unicamente la costruzione della carreggiata e non comprendesse le banchine pedonali, le zone laterali per lo scolo dalla carreggiata e, in genere, tutti quegli elementi accessori posti al servizio della stessa per garantirne l’agibilità e la funzionalità ed in relazione ai quali la L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22 pone una presunzione di appartenenza alla sede stradale alla quale gli stessi accedono. In sostanza, secondo la Corte distrettuale, l’occupazione per la costruzione della strada avrebbe necessariamente interessato anche l’area immediatamente adiacente alla carreggiata, successivamente interessata dalla posa della condotta in contestazione. Nè, si argomenta ancora nella sentenza gravata, a diverse conclusioni si potrebbe giungere in base all’assunto dell’attore secondo cui il Comune avrebbe acquistato la sede stradale in base ad un atto di cessione volontaria di soli 4,5/5 metri, giacchè tale atto di cessione non era stata dimostrato per iscritto e, avendo ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari, non poteva essere dimostrato per testimoni. Avverso la sentenza della Corte cagliaritana l’avvocato P. ricorre sulla scorta di un solo mezzo di gravame rubricato come “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.

Il Comune di Gesturi si è costituito con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi, relativi, il primo, all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della statuizione concernente il mancato raggiungimento della prova della intervenuta espropriazione del terreno de quo e, il secondo, la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa disattendendo la domanda di usucapione del Comune.

L’avvocato P. ha depositato controricorso al ricorso incidentale eccependo la nullità della procura a margine del controricorso e ricorso incidentale in quanto priva di data e non richiamata, se non genericamente, nell’intestazione del controricorso e, comunque, contestando nel merito i motivi del controricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale, sollevata dal ricorrente sull’assunto che la procura speciale ad litem sarebbe nulla perchè carente del requisito della specialità e priva dell’indicazione della data di rilascio. Quanto alla pretesa carenza del requisito della specialità, è sufficiente rilevare che la procura in esame risulta apposta a margine del controricorso e nel suo testo viene espressamente menzionato il numero e la data di deposito della sentenza ex adverso impugnata; quanto alla mancata indicazione della data di rilascio, tale indicazione non è necessaria quando la procura sia trascritta nella copia del ricorso o controricorso notificata alla controparte, essendo tale trascrizione di per sè idonea a dimostrare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica dell’atto (cfr. Cass. 19560/06).

Passando all’esame del ricorso principale, lo stesso va dichiarato inammissibile per mancanza del requisito formale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (esposizione sommaria dei fatti di causa) e per mancanza del requisito della specificità dei motivi.

Sotto il primo profilo, va qui ribadito, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (SSUU n. 5698/12, Sez. L. n. 17168/12, Sez. 6/3 n. 593/13, Sez. 6/5 n. 10244/13 e altre):

che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo particolarmente indaginosa la individuazione della materia del contendere;

– tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura;

in tale caso, il ricorso risulta inammissibile, in quanto la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso;

costituisce cioè onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso;

la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso;

il rilievo che la sintesi ha assunto nell’ ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2 codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è invece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa;

la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. rischierebbe di comprometterne la terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost.

Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio che, nella parte del ricorso intitolata “FATTO” (pagg. 1-18), non è contenuta alcuna esposizione dei fatti di causa, ma vengono testualmente ed integralmente riprodotti la citazione introduttiva, la comparsa di risposta, l’atto di appello e la comparsa di risposta dell’appellato, integrandosi tali riproduzioni con la sola menzione del contenuto delle decisioni adottate in primo e secondo grado; nella parte del ricorso intitolata “MOTIVI” (pag. 18-24), per contro, l’esposizione delle censure non viene supportata da adeguata esposizione dei fatti rilevanti per la relativa comprensione, i quali risultano quindi sottoposti alla cognizione della Corte solo attraverso la riproduzione degli atti di merito svolta nelle pagine precedenti.

Deve quindi concludersi che nel ricorso difetta il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Quanto alla rilevata mancanza del requisito della specificità dei motivi, va qui ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n. 9100/15 che per poter ritenere ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si articola in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, è necessario che la formulazione del motivo medesimo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Tanto non accade nell’unico mezzo del ricorso principale, giacchè nel corpo del motivo risultano promiscuamente svolte, sotto una rubrica riferita esclusivamente al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, doglianze relative agli accertamenti in fatto sulla distruzione degli archivi dell’Assessorato regionale ai trasporti e, quindi, sulla esistenza della documentazione relativa all’esproprio del terreno de quo (pag. 19 del ricorso, ultimo cpv), doglianze relative ad errori in procedendo (violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., pag. 20 del ricorso) e doglianze relative alla violazione di legge (L. n. 2248 del 1865, art. 22 pag. 21 del ricorso); doglianze il cui sviluppo argomentativo risulta inestricabilmente confuso, con conseguente impossibilità di enucleare le specifiche ragioni portate a fondamento di ciascuna doglianza. Deve quindi concludersi che nel ricorso difetta anche il requisito della specificità dei motivi.

Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale, pur se non espressamente qualificato come condizionato, tale in effetti va considerato, essendo il Comune rimasto integralmente vittorioso nel giudizio di secondo grado, e pertanto va dichiarato assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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