Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4205/16) proposto da:

S.B., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti

Salvatore Loschiavo e Salvatore Orlando ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Dino Di Giacomantonio, in Roma, v.

Cardinale Massimi, n. 8;

– ricorrente –

contro

P.A., (C.F.: (OMISSIS)) e P.M. (C.F.:

(OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Adriana Massarani e

domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

e

MILANO FREE TIME S.R.L., in persona del curatore fallimentare;

– intimata –

avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della Corte di appello

di Milano n. 2981/2015, depositata il 10 aprile 2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza del 9 gennaio 2015, pronunciata ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta da S.B. con la quale aveva convenuto in giudizio i sigg. P.A. e P.M. oltre che la s.r.l. Milano Free Time diretta all’accertamento dell’avvenuta conclusione tra essa ricorrente e i citati convenuti P., per il tramite della indicata società, di un contratto di compravendita di un autocaravan, marca Elnagh Duke 46G targato (OMISSIS), con la condanna della stessa S. all’immediata riconsegna del predetto veicolo in favore dei sigg. P..

Decidendo sull’appello avanzato dalla S.B. e nella sola costituzione degli appellati P., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2981/2015 (depositata il 9 luglio 2015), respingeva il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte ambrosiana rilevava che, nel caso di specie, doveva escludersi che si fosse realizzata un’alienazione gestoria, che dal mandato a vendere si evinceva che era stato fissato quale corrispettivo dell’eventuale vendita il prezzo di Euro 25.000,00, senza che fosse desumibile il consenso a ricevere un altro autocaravan in conto permuta parziale e che, quindi, non poteva considerarsi propriamente intervenuta una compravendita tra la S. e i P., escludendosi, altresì, l’emergenza di indizi idonei a dimostrare la volontà del mandante di ratifica dell’operato del mandatario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, la S.B., al quale hanno resistito con congiunto controricorso P.A. e P.M., mentre l’altra intimata Milano Free Time s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del procedimento per asserita violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto che non si fosse configurata un’alienazione gestoria del veicolo, non già per effetto della mancata consegna dell’autocaravan della Milano Free Time (commissionaria) ad essa S., ma per non aver l’acquirente esattamente eseguito l’obbligazione di pagamento del prezzo, per come definita nel contratto di conto vendita intercorso tra la stessa Milano Free Time (mandataria) e il sig. P.A. (mandante).

1.2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la falsa applicazione degli artt. 1552 e 1269 c.c., sul presupposto che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la cessione fatta da essa S. alla Milano Free Time del proprio autocaravan in conto prezzo di acquisto del caravan nella disponibilità di quest’ultima società integrasse una permuta e non, invece, una delegazione di pagamento. 1.3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla ratifica dell’operato del mandatario.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al capo della sentenza riguardante la condanna alle spese del giudizio, siccome riconosciute in misura eccedente rispetto a quella riportata nella nota spese presentata dai difensori degli appellati P..

2. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, quindi, rigettato.

Infatti, posto che non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., allorquando si contesti l’esercizio del potere di qualificazione della domanda proposta da parte del giudice di merito, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la Corte di appello si è limitata ad individuare ulteriori elementi idonei a confermare la qualificazione già operata dal giudice di primo grado, escludendo, in particolare, la configurazione di un’alienazione gestoria (spiegandone compiutamente gli argomenti giustificativi, poichè la Milano Free Time non aveva chiesto e conseguito il consenso da parte dei titolari del veicolo compravenduto a ricevere parte del prezzo mediante permuta), nonchè la circostanza che si fosse venuta a perfezionare una vendita tra S. e P..

Va, perciò, riconfermato il principio pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’instante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (v., da ultimo, per tutte, Cass. n. 513/2019, ord.).

3. Il secondo motivo si prospetta inammissibile perchè – sotto la formale deduzione della riportata violazione di legge – con esso la ricorrente tende a risollecitare una valutazione di merito circa la qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, intendendolo ricondurre alla figura della delegazione di pagamento, tuttavia non configurabile in difetto della manifestazione del consenso da parte dei P. alla asserita delegazione, in virtù della regola secondo cui non è possibile sostituire il debitore senza il consenso espresso del creditore.

In ogni caso, ove anche di delegazione di pagamento si fosse trattato, tale qualificazione non sarebbe stata in grado di influire sulla decisione adottata dalla Corte di appello, comportandone una mera integrazione del rapporto dedotto in giudizio, con rilevanza solo tra la S. e la Milano Free Time (senza alcun coinvolgimento dei P.).

4. Il terzo motivo è manifestamente destituito di fondamento poichè, nell’impugnata sentenza, non è stato affatto omesso l’esame del dedotto fatto relativo alla possibile sussistenza della ratifica dell’operato da parte del mandatario, avendo la Corte di appello preso specifica posizione sul punto escludendone la ricorrenza sulla base della mancata acquisizione di indizi idonei a dimostrare la volontà del mandante in tal senso.

5. E’, invece, fondato il quarto ed ultimo motivo del ricorso, essendosi venuta a configurare la denunciata violazione processuale, dal momento che, poichè (per come incontestato ed ammesso, invero, dagli stessi controricorrenti: v. pag. 17 del controricorso) i difensori degli appellati P. avevano chiesto, con la nota spese depositata, la condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro 3.105,00, la Corte di appello non avrebbe potuto liquidare – in favore degli stessi appellati vittoriosi – un importo maggiore di quello indicato in detta nota, ragion per cui, avendo riconosciuto per spese e competenze del grado di appello, la somma di Euro 8.000,00 (oltre accessori), è evidente che si sia venuta a consumare la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Anche a tal riguardo è univoca la giurisprudenza di questa Corte nello statuire che, in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (cfr. Cass. n. 5327/2003, Cass. n. 11522/2013 e, da ultimo, Cass. n. 17057/2019).

6. In definitiva, vanno respinti i primi tre motivi e deve essere accolto il quarto, con conseguente cassazione, in relazione alla censura ritenuta fondata, dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con riferimento al motivo accolto, riliquidando in senso riduttivo, in favore di P.A. e P.M.E., l’importo dovuto per spese e competenze del giudizio di appello nella misura di Euro 3.105,00 (oltre accessori di legge), in conformità al “quantum” richiesto dai loro difensori con la presentata nota spese.

Per effetto della parziale reciproca soccombenza sussistono idonei e gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese della presente fase di legittimità, ponendo a carico della ricorrente – in quanto prevalentemente soccombente – la residua metà.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese circa il rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e l’intimata Milano Free Time, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva in questa sede.

Le spese stesse si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito, liquida le spese e competenze accollate all’appellante in favore degli appellati, odierni controricorrenti, nella ridotta misura di Euro 3.105,00 (oltre accessori di legge), in sostituzione di quella di Euro 8.000,00, riconosciuta con la sentenza di appello.

Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio di cassazione e pone a carico della ricorrente la residua metà, liquidandole, nel loro complessivo ammontare, in Euro 1.700,00, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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