Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/06/2017),  n. 16071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17014-2011 proposto da:

COSMAR DI M.C. & C. SAS in persona del Socio

accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato) in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO,

rappresentatA e difesA dall’avvocato MARIO CIANCIO giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 224/2010 della COMM. TRIB. REG. depositata il

26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il resistente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas COSMAR di M.C. & C. propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado di sostanziale conferma – fatta salva la deducibilità del costo delle visite mediche e le spese di rimessaggio auto ritenute detraibili al 50% – della fondatezza dell’avviso di accertamento parziale, con il quale, ai fini dell’IRAP per l’anno 2001, veniva determinato a carico della società un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società contribuente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essere stati entrambi i gradi di giudizio celebrati nel necessario contraddittorio della società di persone e dei suoi soci – puntualmente indicati, litisconsorti necessari, e ciò benchè essa società avesse dedotto la circostanza in grado di appello.

Il rilievo formulato col ricorso, che del resto pone una questione rilevabile d’ufficio, è fondato.

Con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio, in seguito costantemente osservato (ex multis, Cass. n. 23096 del 2012), secondo cui “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio sinora svolto, in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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