Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16071 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19945/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Delfrate Roberto,

elettivamente domiciliato in Roma,

Via Gramsci n. 14, presso lo Studio dell’Avv. Antonella
Giglio, che unitamente all’Avv. Maurizio Leone lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 7/12/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 14
marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Antonella Giglio, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 7/12/08, depositata il 14
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 124/07/07 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n. R1U20041T13681000 col quale, per
mancanza del certificato prescritto dall’art. 3 1. 6
agosto 1954, n. 604, attestante la esistenza condizioni
per l’agevolazione di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 604
del 1954 cit., veniva negata al contribuente Delfrate
Roberto, imprenditore agricolo professionale (IAP),
l’aliquota ridotta relativamente alla registrazione in

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udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

data 26 ottobre 2004 dell’acquisto di terreni agricoli,
col conseguente recupero delle maggiori imposte.
La CTR motivava la decisione nel senso che per aver
diritto beneficio fiscale, questo appunto previsto
all’art. 1 1. n. 604 del 1954, fosse semplicemente
necessario esser imprenditore agricolo professionale

la CTR, difatti, al riconoscimento del beneficio non
poteva esser d’ostacolo la mancanza di certificazione

ex art. 3

1.

n. 604 del 1954, in capo all’imprenditore

agricolo professionale (IAP), dei “requisiti soggettivi
propri del coltivatore diretto e l’idoneità del fondo
acquistato alla formazione o arrotondamento della
piccola proprietà contadina”. Questo perché, sempre
secondo la CTR,

i

requisiti in parola erano

“incompatibili con la qualifica di IAP”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. per “Violazione e/o falsa applicazione:
art.1, comma 4 e 5, d.lgs. 99/2004, nel testo anteriore
alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2005; artt.
1, 2, 3, 4 e 5 1. 604/1954; Nota I, Parte Prima,
Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986; artt. 1 e 10
Tariffa allegata al d.lgs. 347/1990”. A riguardo,
l’Agenzia delle Entrate, pur dando atto che l’art. 1,

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(IAP) “iscritto nella gestione previdenziale”. Secondo

comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, testo applicabile
ratione temporis,

stabiliva che all’imprenditore

agricolo professionale (IAP), iscritto nella gestione
previdenziale ed assistenziale, erano riconosciute
tutte le agevolazioni tributarie previste a favore del
coltivatore diretto, deduceva, tuttavia, che il diritto

simpliciter,

sic et

ma che il riconoscimento dello stesso

dovesse essere comunque subordinato alla esistenza in
capo all’imprenditore agricolo professionale (IAP)
delle identiche condizioni soggettive e oggettive
lege

ex

richieste in capo al coltivatore diretto e da

accertarsi dall’Ispettorato col certificato di cui
all’art. 3 1. n. 604 del 1954, in mancanza del quale
certificato, come da costante giurisprudenza di questa
Corte, peraltro concernente il solo coltivatore
diretto, aggiungeva l’Agenzia delle Entrate,
l’agevolazione non poteva esser concessa. Il quesito
era: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 4 e 5, d.lgs.
99/2004, nel testo anteriore alle modifiche apportate
dal d.lgs. 101/2005, il possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IACP) iscritto
alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale
sia condizione sufficiente per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà
contadina dall’art. l 1. 604/1954 (come ritenuto dalla
CTR), o se, invece, debba affermarsi il diverso
principio di diritto, favorevole alle ragioni erariali,
secondo cui: «il possesso, da parte degli acquirenti

al beneficio fiscale non poteva però spettare

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—VI

di terreno agricolo, della qualifica di imprenditore
agricolo professionale

(IAP)

e l’iscrizione alla

gestione previdenziale ed assistenziale, pur
comportando in base all’art. l, comma 4, d.lgs. 99(2004
la sostanziale equiparazione al coltivatore diretto per
quel che concerne le agevolazioni in materia di

necessaria, ma non sufficiente per poter accedere ai
diversi e maggiori benefici fiscali previsti per la
piccola proprietà contadina dall’art. l 1. 604/1954, la
cui fruizione è subordinata alla sussistenza degli
ulteriori requisiti previsti dall’art. 2 nn. 1, 2, e 3
1. cit., il possesso dei quali deve esser attestato da
apposito certificato rilasciato dall’Ispettorato
Provinciale Agrario, da produrre all’Amministrazione
Finanziaria, a pena di decadenza dai predetti benefici,
entro il termine triennale dalla registrazione
dell’atto>>”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, a’ sensi dell’art. l, comma l, d.lgs.
n. 99 del 2004, nel testo applicabile ratione temporis,
è imprenditore agricolo professionale (IAP) chi ha
“conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999” e dedichi “alle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno
il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno

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imposizione indiretta, costituisce condizione

il cinquanta per cento del proprio reddito globale da
lavoro”. Ai fini dell’agevolazione, quindi, non possono
evidentemente richiedersi all’imprenditore agricolo
professionale (IAP) condizioni incompatibili con la sua
figura, condizioni che son soltanto proprie del
coltivatore diretto, condizioni la cui mancanza non può

e che per tal motivo non debbono esser oggetto di
certificazione. Questo perché, come è stato ricordato,
l’art. l, comma 4, d.lgs. 99/2004 ha voluto estendere
all’imprenditore agricolo professionale (IAP) le
agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore
del coltivatore diretto. E sarebbe contraddittorio
estendere all’imprenditore agricolo professionale (IAP)
le agevolazione previste a favore del coltivatore
diretto, per poi negarle in caso mancassero condizioni
che solo il coltivatore diretto deve avere.
Occorre quindi verificare se le condizioni di cui
all’art. 2 l. n. 604 del 1954, condizioni alla cui
certificazione di esistenza la legge originariamente
subordinava l’agevolazione a favore del coltivatore
diretto, siano o no compatibili con la qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP). Questo
perché, si ripete, in caso di incompatibilità, le
stesse non sarebbero da certificare. Ora, con
riferimento alla condizione ex art. 2, n. 1, 1. n. 604
del 1954, cioè l’abituale lavoro manuale della terra, è
palese che la stessa sia incompatibile con la figura
dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), che non

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perciò esser d’ostacolo al riconoscimento del beneficio

richiede, ad es.,

il lavoro manuale. Anche le

dimensioni del terreno acquistato e venduto, che
debbono esser tali da non eccedere o ridurre entro un
certo limite la piccola proprietà contadina,
condizioni, queste, previste all’art. 2, n. 2 e 3, 1.
n. 604 del 1954, sembrano in contrasto con la

(IAP), anche introdotto a promuovere più ampie, moderne
e produttive proprietà agricole, nel tentativo di
superamento delle scarsamente redditizie imprese
agricole familiari.
Nella sostanza il legislatore, in questo modo appare in
definitiva congruo leggere l’art. 1, comma 4, d.lgs. n.
99 del 2004, nel testo anteriore al d.lgs. n. 101 del
2005, per cui “All’imprenditore agricolo professionale,
se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresì riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso
riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo
professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova,
differente da quella prevista a favore del coltivatore
diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa dà
luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che ha la
funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola;
un’agevolazione che perciò prescinde dai requisiti in
precedenza da certificare, come si evince, appunto,

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fattispecie dell’imprenditore agricolo professionale

dall’incompatibilità

degli

stessi

rispetto

all’imprenditore agricolo professionale (IAP);
beneficio che per assolvere la sua funzione, quella
dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa
agricola, non può esser subordinato all’esistenza, da
certificare, di requisiti che, nella sostanza, la

2.

Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle

Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. per “Insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio”, questo testualmente così
individuato:

“il contribuente, pur rivestendo la

qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale
ex

art. l d.lgs. 99/2004, non è in possesso degli

ulteriori requisiti richiesti dall’art. l, 2 e 3, l.
604/1954 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
di cui all’art. l della medesima legge”.
Il motivo è assorbito, per quanto concluso in
precedenza, giacché per l’imprenditore agricolo
professionale (IAP) i requisiti in parola non sono
prescritti.
3. Nella novità e particolarità della lite, debbono
farsi consistere i giusti che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.

8

neghino.

t±SEINTE DA RECTIST’t AZIONE
AI SENSI DEL t st :›
c,16
N. 131 TAB.
N. 3
MATERIA TRIBUTARIA
camera di consiglio del

Così deciso in Roma, nella

giorno 15 maggio 2013

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