Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PESICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 9/06/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 19988/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati.

Diritto

OSSERVA

La CTR di Bologna ha accolto l’appello di R.A. – appello proposto contro la sentenza n. 59/03/2006 della CTP di Forlì che aveva respinto il ricorso del medesimo R. – ed ha così annullato il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta per gli anni dal 1998 al 2000 sulla premessa che dal materiale istruttorie emergesse che il R. non si avvaleva di una struttura organizzata per lo svolgimento della propria attività di medico, sicchè il reddito da lui prodotto doveva considerarsi equiparato a quello di lavoro autonomo.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo motivo.

Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, il motivo unico di impugnazione (rubricato come: “insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assistito da idoneo momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.) l’Agenzia ricorrente domanda sostanzialmente una rinnovata valutazione della rilevanza degli strumenti e del capitale impiegato nell’attività (giudizio al quale già il giudice del merito ha provveduto. In esatta osservanza dei suoi poteri) senza affatto evidenziare quale sarebbe il “fatto decisivo” in relazione al quale il giudicante avrebbe espresso insufficientemente le ragioni del decidere.

L’assunto che detto “fatto” consisterebbe ne “l’esistenza o meno degli elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’IRAP”, maschera appunto questa richiesta di una nuova valutazione del merito della lite che a questa Corte non è consentito di fare, appunto perchè giudice della logicità e della adeguatezza della motivazione ma non anche della conformità a giustizia del convincimento palesato dal giudice del merito. In termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3161 del 05/03/2002: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo);

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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