Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26152/2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Collina, 48,

presso lo studio dell’avvocato Ermanno Pacanowski, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ex lege domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.I., cittadino nigeriano, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente commissione territoriale;

– a sostegno delle domande il richiedente asilo ha dichiarato di aver vissuto nel villaggio di (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS), di essere di fede cristiana e di essere sposato e padre di due figlie; ha, inoltre, dichiarato di avere lasciato la Nigeria per motivi economici in quanto o non trovava un lavoro o non veniva pagato; per pagare le cure mediche necessarie alla moglie aveva venduto gli strumenti di lavoro e nel 2014 aveva lasciato la Nigeria per raggiungere l’Italia; in Libia era stato imprigionato da bande locali ed era stato arrestato dalla polizia; successivamente veniva trasferito in un centro per le espulsioni e nel 2017 riusciva a raggiungere l’Italia;

– in sede di audizione avanti al tribunale egli ha confermato i motivi economici dell’espatrio ed ha affermato di avere ricevuto in Italia delle cure mediche a causa dei maltrattamenti patiti durante la detenzione in Libia;

– il tribunale aveva ritenuto attendibile il suo racconto ma escluso L presupposti per il conseguimento dello status di rifugiato così come quelli della protezione sussidiaria e quelli della c.d. protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di cinque motivi, cui resiste il Ministero dell’interno con costituzione tardiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dalle disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, la violazione e falsa applicazione di norme in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio;

– assume il ricorrente cioè che il tribunale avrebbe dovuto indicargli quali documenti allegare, cosa dovesse dimostrare e avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i mezzi di prova necessari a decidere il ricorso;

– la censura è inammissibile poichè oltre a non specificare le norme violate, è del tutto generica rispetto ai principi sull’onere probatorio in materia che sarebbero stati asseritamente violate; inoltre fornisce un’interpretazione dell’onere probatorio in materia, incompatibile con tutta la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda 3016/2019;11096/2019);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame delle dichiarazioni del ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni riguardanti le condizioni del paese di origine;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi: il tribunale ha esaminato le dichiarazioni del ricorrente che è stato liberamente interrogato e le ha ritenute plausibili e coerenti (cfr. pag. 2), ma ha escluso la ravvisabilità nei fatti narrati delle condizioni di legge per il riconoscimento delle forme di protezione domandate;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il mancato erroneo riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche della Nigeria;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la motivazione e le fonti informative sulla scorta della quale il tribunale ha concluso per l’insussistenza del requisito di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo circoscritta nel Nord-est della Nigeria l’epicentro delle violenze di (OMISSIS) mentre il ricorrente proviene dalla zona sud del Paese nella quale non si registrano situazioni di violenza indiscriminata (cfr. pag. 3, secondo capoverso);

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere riconosciuto i presupposti della protezione umanitaria alla luce della effettuata produzione documentale;

– il mezzo è inammissibile perchè non si confronta con la decisione assunta dal tribunale che ha evidenziato come, nonostante il termine assegnato, il richiedente non abbia prodotto la documentazione sanitaria sulle cure mediche asseritamente ricevute in Italia ed ancora in atto;

– infine, come quinto motivo viene sollevata l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3, 24,111 e 113 Cost., per avere soppresso il grado di appello ed aver stabilito quale unica impugnazione ammissibile quella del ricorso per cassazione;

– si tratta in realtà di una questione inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., perchè manifestamente infondata come già affermato da questa Corte;

– è stato, infatti, chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, soddisfa esigenze di celerità a fronte delle quali non vi è incisione di principi inderogabili, atteso che non esiste una copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, gli elementi istruttori essenziali ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. 2770/2018; 28119/2018; id. 22950/2020);

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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