Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16071 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23430/11) proposto da:

P.C., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Corrado e Maurizio

Piscione del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il

loro studio in Roma, via P. della Valle n. 1;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la decreto della Corte d’appello di L’Aquila n. 82 v.c.,

depositata il 5 luglio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che – in assenza della ricorrente – ha

concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito

il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1105 c.c., depositato il 9 gennaio 2007, dinanzi al Tribunale di Pescara, C.M., premesso di essere proprietaria di unità immobiliari poste al piano primo e secondo di un fabbricato sito in (OMISSIS), stabile composto esclusivamente da altra unità abitativa posta al piano terra, di proprietà di P.C., chiedeva che venissero autorizzati i lavori di ristrutturazione della facciata dell’edificio e di rifacimento degli infissi e della porta di accesso al piano terra, nonchè la redazione delle relative tabelle millesimali a cura di perito nominato del Tribunale.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della P., la quale assumeva che la C. aveva fatto eseguire, in precedenza, senza alcun preavviso, dei lavori di ristrutturazione con interventi invasivi dell’altrui proprietà, il giudice adito, con decreto dell’I 1 gennaio 2010, ritenuta la tardività dell’eccezione con la quale la resistente si era doluta della mancata previa convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 1105 c.c., u.c., prima dell’instaurazione del procedimento de quo, disponeva il rifacimento della facciata del fabbricato. Avverso tale decreto la P. proponeva reclamo avanti alla Corte di appello di L’Aquila, che con decreto n. 82/2010 del 9 novembre 2010, rigettava il reclamo.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che la mancata convocazione dell’assemblea era priva di rilievo in quanto, trattandosi nella specie di condominio minimo, entrambi i comproprietari dello stabile si erano già espressi prima dell’introduzione del giudizio in ordine ai provvedimenti da assumere per l’amministrazione della cosa comune. Nè era controverso che l’esercizio dell’azione ad opera di C.M. fosse stato preceduto da numerosi inviti all’esecuzione dei lavori de quibus, mai raccolti da P.C..

Avverso tale ultimo decreto della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione P.C., articolato su due motivi, rimasta intimata C.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che non costituisse presupposto dell’instaurazione di un procedimento ex art. 1105 c.c., u.c., la previa convocazione dell’assemblea dei condomini, sull’assunto che trattandosi di condominio minimo, le due uniche comproprietarie avevano già espresso in precedenza e in maniera univoca la loro volontà.

Il motivo è infondato.

L’art. 1105 c.c. garantisce il diritto di partecipazione di ogni singolo comunista alle vicende inerenti l’amministrazione del bene comune pro indiviso, per cui nessuno dei compartecipi ha per legge il potere di rappresentare gli altri nell’amministrazione della cosa comune, dove vige il principio del concorso di tutti i comunisti che si attua indiscutibilmente tramite la convocazione dell’assemblea che delibera a maggioranza (anche in presenza di due soli comproprietari). Nessuno, infatti, può essere escluso dagli atti che riguardano la sua cosa e se proprietario di questa sono soltanto due persone, ciascuna di esse deve necessariamente entrare a formare la volontà comune (magari pronunciandosi in modo diverso ovvero non pronunciandosi affatto) in tema di amministrazione del bene in comunione, tant’è che l’art. 1105 c.c., comma 3 richiede, per tali deliberazioni, che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati, mediante avviso di convocazione. Sul punto questa Corte ha costantemente ribadito che nell’ipotesi di condominio composto di due soli partecipanti (cd. “piccolo condominio”), le spese necessarie alla conservazione o riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell’assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all’altro condomino della necessità di procedere a determinati lavori (cfr. ex plurimis: Cass. 3 aprile 2012 n. 5288; ma già, Cass. 29 maggio 1998 n. 5298 e Cass. 25 giugno 1991 n. 7126).

Il principio della preventiva convocazione e successiva deliberazione dell’assemblea in ordine alle spese comuni, che si fonda sull’indiscutibile diritto di ciascun comproprietario di partecipare all’amministrazione del bene comune, tuttavia può essere derogato se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari. Infatti, la regola generale per i casi, nei quali non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione o non si forma una maggioranza, è che ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 1105, comma 4).

Correttamente, pertanto, la sentenza ha accertato che la C. aveva preceduto l’introduzione del presente giudizio da numerosi inviti all’esecuzione dei lavori de quibus indirizzati alla comproprietaria, la quale era rimasta del tutto inattiva, come è confermato dalla opposizione alla quale la medesima ha fatto riferimento. La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il presupposto per ricorrere all’autorità giudiziaria è l’inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie, costituendo le spese per la conservazione della cosa comune delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediato tra l’obbligazione e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo.

La ricorrente contesta la ricostruzione della vicenda nei termini dianzi esposti, sostenendo che il complesso delle sue difese deponeva nel senso che essa aveva negato di essere mai stata avvisata dalla controparte. Per l’esattezza, la P. evidenzia come l’eccezione di improponibilità della domanda ex art. 1105 c.c., uc. “era fondata sulla mancanza di qualsiasi precedente avviso” e che “aveva contestato di non essere stata preventivamente consultata per l’effettuazione di opere sui beni comuni”, tanto che persino “il giudice di primo grado aveva accertato che…….non era stata mai preventivamente informata della necessità di deliberare in ordine all’esecuzione di opere sui beni comuni”.

Osserva il Collegio che l’eccezione di mancata convocazione dell’assemblea condominiale si riferisce ad una specifica omissione procedurale imputata alla controparte, e non può, quindi, essere interpretata nel senso indicato dalla P., la quale asserisce di avere affermato di non essere stata comunque mai informata della necessità dei lavori de quibus.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non era stata data prova che la presentazione del ricorso fosse stata preceduta da numerosi inviti ad effettuare i richiesti lavori.

La censura è inammissibile in quanto difetta del requisito dell’autosufficienza. Infatti la P. non è stato riprodotto nel ricorso il contenuto degli atti processuali per mezzo dei quali ella assume che “aveva contestato di non essere stata preventivamente consultata per l’effettuazione di opere sui beni comuni” ed il provvedimento con il quale “il giudice di primo grado aveva accertato che… non era stata mai preventivamente informata della necessità di deliberare in ordine all’esecuzione di opere sui beni comuni”. In altri termini, la ricorrente non espone in che termini la doglianza era stata formulata nei motivi di reclamo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. CA.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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