Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16070 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18379/16) proposto da:

P.T., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Maria Giovanna Talia ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio, in Roma, v. L. Zuccoli, n. 47;

– ricorrente –

contro

R.F., (C.F.: (OMISSIS)) e D.S.A., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Michele Imperio e

Francesco De Florio e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– controricorrenti –

e

C.A., (C.F.: (OMISSIS)) e S.R. (C.F.:

(OMISSIS));

– intimate –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.,

nell’interesse del ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del novembre 2002 P.T. conveniva in

giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto – sez. dist. di Manduria, R.F., D.S.A. e C.A. per sentir dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù passaggio vantato dai predetti convenuti sul tratto di strada (denominato “(OMISSIS)”) di proprietà di esso attore nel tipo di frazionamento n. (OMISSIS), approvato dall’UTE il 18 luglio 1983, ubicato in agro di (OMISSIS).

Nella costituzione dei convenuti e con la chiamata in causa egli eredi di S.G.B. (che pure si costituivano in giudizio), l’adito Tribunale, con sentenza n. 155/2010, rigettava la domanda ritenendo che, invece, fosse stata legittimamente costituita una servitù di passaggio in favore dei convenuti sul tratto di strada dedotto in causa.

2. Interposto appello da parte del P., al quale resistevano tutti gli appellati, la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 296/2015 (depositata il 15 giugno 2015), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte tarantina rilevava l’infondatezza del proposto motivo circa l’errata interpretazione delle clausole contenute nell’atto pubblico del 12 agosto 1983, con la quale i danti causa del P. (i coniugi Cr. – Ce.) avevano acquistato il compendio poi trasferitogli con atto pubblico del 28 maggio 1993.

In particolare, il giudice di appello riteneva che dall’esame degli atti acquisiti in giudizio emergeva che l’appellante non aveva acquistato la zona di terreno che i coniugi Cr. – Ce. si erano impegnati ad adibire per l’allargamento della sede stradale, che era avvenuto con la creazione e la denominazione della strada come “(OMISSIS)”, ragion per cui il P. non aveva diritto a negare l’accesso sulla menzionata strada ad alcuno e, men che meno, a coloro – tra i quali si ricomprendevano gli appellati – in cui favore, per espressa disposizione della venditrice dei suoi danti causa, era stato riservato il passaggio.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, P.T. resistito con un congiunto controricorso gli intimati R.F. e D.S.A., mentre le altre due intimate C.A. e S.R. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità dell’impugnata sentenza per avere la Corte di appello rigettato il gravame di esso P., in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dello stesso, espressamente rigettata dal giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c., ma meramente riproposta in fase di gravame da parte degli appellati con riferimento all’art. 346 c.p.c., in violazione, perciò, del giudicato interno formatosi sulla questione, dovendo, invece, per effetto della mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado, confermarla.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – la nullità della sentenza della Corte territoriale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in causa, nella parte in cui, in assenza di qualsiasi motivazione al riguardo, aveva di fatto rigettato la richiesta di esso P. di ammissione di c.t.u. per la verifica della reale condizione dello stato dei luoghi e non aveva tenuto conto, senza fornire alcuna motivazione, delle risultanze della c.t.u. svolta in analoga controversia.

3. Ritiene il collegio che la prima censura è infondata e deve essere, perciò, respinta.

Infatti, la Corte di appello (confermando la decisione del giudice di prime cure) non ha invero rilevato d’ufficio il difetto della legittimazione attiva dell’odierno ricorrente ad esperire l’azione introdotta con la domanda originaria dinanzi al Tribunale, ma ha – nel conoscere propriamente l’oggetto della controversia accertato che i contratti di provenienza relativi all’acquisto del fondo contestato non avrebbero consentito al P. di intraprendere l’actio negatoria servitutis, dal momento che tale diritto in favore delle controparti doveva, invece, ritenersi legittimamente costituito per titolo.

Pertanto, la Corte territoriale, nel momento in cui ha compiuto il predetto accertamento, ha giudicato non sulla questione attinente alla riferita legittimazione ma propriamente sul merito della proposta azione, riconoscendo il diritto dei convenuti ad esercitare la contestata servitù di passaggio siccome risultante dai documenti ritualmente acquisiti in giudizio, giungendo, così, alla dichiarazione di infondatezza della domanda formulata dal P., in tal senso risolvendo le contrapposte difese e definendo la causa, senza che gli appellati avessero l’onere di proporre appello incidentale per reiterare l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’avversa pretesa (da considerarsi, perciò, avanzata infondatamente).

4. Il secondo motivo è inammissibile poichè non può farsi rientrare nel vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ammissione di una c.t.u. o l’asserita mancata valutazione di altra c.t.u. esperita in separato giudizio.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, precisandosi che tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Appare, quindi, evidente che – avendo, in ogni caso, la Corte territoriale espresso le necessarie argomentazioni a supporto del raggiunto convincimento – la contestazione inerente la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, così come la mancata considerazione delle risultanze di altra c.t.u., non possono affatto ricomprendersi nel vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo cui si riferisce dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5).

5. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) in favore dei controricorrenti, senza che – invece – debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese con riguardo alle altre parti intimate, non avendo esse svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap, nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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