Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16070 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/06/2017),  n. 16070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21398-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliat9 in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

O.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo parzialmente l’appello di O.G., nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per il 2002, e di irrogazione delle sanzioni per mancata risposta al questionario inerente quel periodo d’imposta, avviso con il quale era stata contestata l’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della licenza per l’esercizio del servizio taxi, risultante ammontare ad Euro 120.000, ha ridotto l’imponibile ad Euro 62.747.

Il giudice d’appello ha infatti in tali limiti accolto l’appello, detraendo dal valore finale di Euro 120.000 il costo iniziale della licenza, che al 1986, data di acquisto, “secondo quanto affermato dal contribuente senza contestazione al riguardo da parte dell’Agenzia”, era di Euro 57.253.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso, denunciando “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, l’amministrazione ricorrente assume che il contribuente avrebbe impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio aveva recuperato a tassazione il valore di una plusvalenza non esposta in dichiarazione, derivante dalla cessione di un bene relativo all’impresa – la licenza per l’esercizio del servizio di taxi – unicamente eccependo la carenza di prova della pretesa erariale, e solo in sede di appello avrebbe chiesto che dalla somma accertata fosse detratto il valore iniziale del bene, introducendo così nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione tale da alterare l’oggetto sostanziale della controversia.

Col secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 54 c.c., comma 2, del tuir, e dell’art. 2697 c.c., censura la decisione per aver ritenuto che dal valore accertato debba essere detratto il costo iniziale del bene, quando invece, prevedendo la prima disposizione in rubrica che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo ed il costo non ammortizzato, la CTR avrebbe – dovuto verificare se il contribuente, al quale incombeva l’onere della prova dei fatti posti a fondamento dell’eccezione da esso sollevata,avesse prodotto in giudizio la documentazione contabile necessaria al fine di dimostrare il costo non ancora ammortizzato eventualmente passibile di essere portato in detrazione dalla base imponibile al fine del calcolo della plusvalenza.

Il primo motivo del ricorso è fondato, atteso che, da quanto risulta dalla sentenza impugnata e dal tenore del ricorso introduttivo, solo in secondo grado, nell’udienza di discussione, “il difensore del contribuente ha precisato, in via subordinata, cane dalla somma accertata debba essere detratto il valore iniziale del bene ceduto” (così il “fatto” della sentenza d’appello), laddove in primo grado aveva eccepito la mancanza di prova in ordine alla pretesa impositiva ed al maggior valore (dei redditi) accertato.

Nel giudizio tributario, infatti, “il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (Cass. n. 11223 del 2015); si è in proposito chiarito che “nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57″ (Cass. n. 13742 del 2015).

Il primo motivo deve essere pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata nei limiti indicati – vale a dire nella parte in cui riduce l’imponibile determinato in primo grado – e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito, in considerazione dell’epoca di formazione dei primi orientamenti in materia nella giurisprudenza di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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