Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16070 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16070 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 17964/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro

Colli Aminei S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,
Via G. Palumbo n.

26,

assistita e difesa dall’Avv.

Giulio Gaeta, giusta delega a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/06/2013

e sul ricorso n.

proposto da:

Colli Aminei S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,
Via G. Palumbo n. 26, assistita e difesa dall’Avv.
Giulio Gaeta, giusta delega a margine del
controricorso;

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

intimata

avverso la sentenza n. 81/17/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 14
maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito Giulio Gaeta,

per il

controricorrente e

ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per

2

– ricorrente incidentale –

l’accoglimento del ricorso principale e assorbito
l’incidentale.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 81/17/07, depositata il 14
maggio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, accolto l’appello della contribuente “Colli

della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, pur
accertando, in motivazione, sia il diritto
all’agevolazione di cui agli artt. 33, comma 3, 1. 23
dicembre 2000, n. 388 e 76 1. 28 dicembre 2001, n. 488,
questa prevista in caso di acquisto di immobili
inseriti in piani particolareggiati a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro
cinque anni dal trasferimento, sia il diritto
all’agevolazione di cui all’art. l, comma l, Parte I
della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n.
131, questa prevista in caso di trasferimento di
immobili di interesse storico, artistico e
archeologico, condannava l’Amministrazione a pagare
soltanto la somma rinveniente dal riconoscimento della
agevolazione di cui agli artt. 33, coma 3, 1. n. 388
del 2000 e 76 l. n. 488 del 2001.
La CTR, pur dando atto che l’immobile oggetto di
trasferimento era inserito in un “Piano Territoriale
Paesistico”, coi derivati vincoli di inedificabilità,
riteneva, dato “lo spirito delle norme agevolative de
quibus,

che è quello di favorire il rilancio del

settore edilizio”, che l’agevolazione stabilita agli
3

Aminei S.r.l.”, in riforma della decisione n. 551/01/05

artt. 33, comma 3, 1. n. 388 del 2000 e 76 1. n. 488
del 2001, fosse da riconoscersi “anche per l’acquisto
di immobili per i quali l’intento edificatorio sia
riferito al restauro ed al risanamento conservativo”,
con sola eccezione le “mere manutenzioni ordinarie”. La
CTR, come ricordato, riconosceva inoltre, senza però

il diritto all’agevolazione di cui all’art. l, comma l,
Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del
1986, perché l’immobile, così spiegava la CTR, “attesa
la sua particolare ubicazione”, interna al territorio
vincolato dal “Piano paesistico”, costituiva un “bene
paesaggistico di cui agli artt. 138 ss. del Codice dei
Beni Culturali” che, pertanto, come del resto anche
affermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n. 60 E del 29 marzo 2007, poteva godere del beneficio
in parola. La CTR, infine, dichiarava violato l’art. 16
d.p.r. n. 131 del 1986, perché l’Ufficio, al momento
della registrazione, non aveva applicato le ridotte due
tariffe agevolate.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso, a sua
volta proponendo ricorso incidentale affidato ad un
unico mezzo.
Contro il ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate
non presentava difese.
Diritto

4

alcuna corrispondente statuizione in dispositivo, anche

1. I ricorsi principale e incidentale, debbono esser
riuniti ex art. 335 c.p.c..
2. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 33, comma 3, 1.
n.

388

del

2000,

deducendo

come

il

“piano

comportante

una

“nuova

edificazione”,

non

la

“conservazione di situazioni naturali esistenti” come
invece imponeva il “Piano Paesistico”, cosicché, in
mancanza di un “Piano particolareggiato” non potevasi
riconoscere l’agevolazione. Il quesito era: “se abbia
errato la CTR a riconoscere l’agevolazione

ex

art.

33/388 ritenendo equivalente al “piano urbanistico
particolareggiato”

richiesto

da

tale

norma

1′ (esclusivamente) qui esistente piano territoriale
paesistico Posillipo”.
Col terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3 e 4, c.p.c., ancora per violazione dell’art. 33,
comma 3, 1. n. 388 del 2000, deducendo, in particolare,
che l’utilizzazione edificatoria dell’area, richiesta
dalla disposizione agevolatrice, comportava, di
necessità, la integrale demolizione dell’immobile e la
sua ricostruzione, nella concreta fattispecie
impossibile, trattandosi di area vincolata dal “piano
Paesistico”. Il quesito era: “se la CTR abbia violato
l’art. 33 1.388/00 riconoscendo agevolabile, in quanto
asseritamente analogo all’«utilizzazione

5

particolareggiato” fosse uno strumento urbanistico

edificatoria>>

prevista

dalla

norma,

anche

un

«intervento conservativo e di risanamento>>, pur
«oneroso e complesso>>, ma tuttavia non contemplante
la demolizione integrale e ricostruzione dell’edifico”.
I motivi, che per la loro stretta connessione possono
esser esaminati congiuntamente, sono fondati.

che l’agevolazione in discorso spetti unicamente per
l’utilizzazione edificatoria di un’area inserita in un
piano particolareggiato. La legge, quindi, non
riconosce il beneficio in parola alla compravendita di
edificio sul quale siano eseguite opere di
manutenzione, fossero anche di carattere straordinario,
come ad es. il rifacimento di tetto, pavimenti e
impianti, ecc. Opere, quindi, che non comportano una
nuova utilizzazione dell’area, come potrebbe per es.
esser invece il caso di integrale demolizione e
ricostruzione di un immobile inserito in un piano
particolareggiato. Opere che, proprio in ragione dei
vincoli edificatori conseguenti il “Piano paesistico”,
sono qui addirittura ex lege vietate. All’evidenza, in
effetti, l’intenzione legislativa è stata quella di
abbattere i costi di nuova costruzione in un piano
particolareggiato, non di incentivare la manutenzione
di immobili già esistenti fuori dello stesso. Ciò che,
peraltro, conferma la regola per cui le norme
contenenti agevolazioni, facendo eccezione a quelle
generali, a’ sensi dell’art. 14 Preleggi non possono
applicarsi oltre i casi ivi espressamente previsti

6

Serve rilevare che la lettera della legge è nel senso

(Cass. sez. trib. n. 11969 del 2012; Cass. sez. trib.
n. 2824 del 2012).
3. Assorbito il secondo motivo.
4. Col quarto motivo, l’Agenzia delle Entrate censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3 e 5,
c.p.c., sia per violazione dell’art. l, n. l, Parte I,

per omessa o insufficiente motivazione, deducendo, a
riguardo, che la CTR non aveva spiegato perché – e
comunque aveva erroneamente ritenuto che
trasferimento

dell’immobile

potesse

beneficiare

dell’agevolazione in discorso pur in assenza del
prescritto

provvedimento

amministrativo

di

riconoscimento di “bene paesaggistico”. Il quesito era:
“se la CTR abbia errato nel ritenere un immobile
«soggetto a vincoli paesaggistici ed archeologici» e
quindi trasferibile con aliquota agevolata

ex art. l

Tariffa parte I Allegata al d.p.r. 131/86, in assenza
di ogni provvedimento dichiarante un vincolo su di
esso, ma sol perché ricadente in zona essa sola
soggetta a tali vincoli”.
Il motivo,

sotto

il preliminare profilo della

violazione di legge, è fondato.
In effetti, come anche evidenziato dalla Risoluzione n.
60 del 29 marzo 2007, per l’applicazione della tariffa
agevolata di cui dell’art. l, n. l, Parte I, della
Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, occorre
necessariamente che l’immobile trasferito sia tra
quelli amministrativamente riconosciuti come “bene

7

della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, sia

paesaggistico”. Questo perché, come ancora evidenziato
dalla cit. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, il
mero inserimento di una costruzione nel perimetro di un
“Piano paesistico”, in nessun modo implica che lo
stesso abbia quelle caratteristiche di eccezionale
bellezza naturale che la’ legge ritiene necessarie per

quindi, non poteva ritenere che l’immobile potesse
godere dell’agevolazione pel semplice fatto che lo
stesso fosse inserito nel “Piano paesistico”.
4. Assorbiti il quinto motivo del ricorso principale,
oltreché l’unico mezzo del ricorso incidentale,
quest’ultimo rivolto ad ottenere anche il beneficio

ex

art. 1 Tariffa parte I Allegata al d.p.r. 131/86, che
non

era

stato

espressamente

riconosciuto

in

dispositivo.
5. Non essendovi altri fatti da accertare, la causa
deve esser qui definita col rigetto del ricorso
introduttivo della lite fiscale.
6.

Sussistono

motivi

giusti

per

l’integrale

compensazione delle spese del merito; le spese del
presente,

seguono invece la soccombenza e sono

liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo, terzo e
quarto motivo del ricorso principale, dichiara
assorbiti il secondo ed il quinto, oltreché il ricorso
incidentale, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel
merito respinge il ricorso della contribuente avverso

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la sottoposizione al vincolo “paesistico”. La CTR,

InIANT5 DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D2i. 26.;.;119ti6
N, 131 TAEt. ALL.. – N. 5
MATERIA TalaUTARIA

il provvedimento di silenzio rifiuto di rimborso
oggetto di lite; condanna la contribuente a rimborsare
all’Agenzia delle Entrate le spese del grado di
legittimità, che liquida per compensi in C 13.000,00,
oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 15 maggio 2013

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