Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16070 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18500-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COSMIND SRL COSTRUZIONI MONTAGGI INDUSTRIALI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 273/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 13.12.07, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 23 giugno 2008 la commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti della soc. Cosmind, confermando l’annullamento dell’avviso di recupero di credito d’imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate. Il 22 luglio 2009 l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3); la soc. contribuente non si è costituita.

E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di notificazione. Infatti, non è stato notificato per mezzo di un ufficiale giudiziario, o di un aiutante ufficiale, e neppure di un messo di conciliazione, ma a mezzo di un messo speciale dell’ufficio di Caserta dell’Agenzia delle Entrate (vale a dire del medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, e che compare nell’intestazione dell’atto come ricorrente). Questi messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche – ove debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, sul contenzioso tributario – nell’ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere notificatorio nell’ambito del procedimento per cassazione (anche se in materia tributaria), che è regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale e in particolare dal codice di procedura civile. Anche se nel caso di specie il messo speciale ha indicato chiaramente la propria qualità e ha specificato le proprie generalità, ciò non di meno quella notifica è affetta da una nullità insanabile. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida notificazione, sulla scorta di principi sopra enunciati e direttamente desunti da Sez. 5, Sentenza n. 21516 del 07/11/2005 (Rv. 585056), ai quali dunque si ritiene di dare continuità.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che, disatteso il ricorso, nulla consegue per spese, non essendovi costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA