Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1607 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1607 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 12192-2010 proposto da:
COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO 00084640838, in
persona del suo Sindaco pro tempore, Dott. CANDELORO
NANIA, considerato domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO ANTONINO
0
,2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2242

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, in persona
del suo legale rappresentante Dott. GIANMARIO GATTA,

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI N.
76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FIORE CATERINA MARIA giusta procura in
atti;

avverso la sentenza n. 726/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/03/2009, R.G.N. 1447/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

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– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 12 marzo

2009, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello
proposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti
della Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del

Il Tribunale era stato adito dal Comune con la domanda diretta
ad ottenere la condanna della convenuta società assicuratrice al
pagamento della differenza, che asseriva dovuta oltre il
massimale di polizza, tra la somma di lire 129.395.887, pagata
per capitale, rivalutazione, interessi e spese processuali dal
Comune al signor Domenico Imbesi, in esecuzione di una sentenza
di condanna per risarcimento dei danni emessa a suo carico dalla
Corte d’Appello di Messina, e la somma di lire 30.000.000, pari
al massimale di polizza messo a sua disposizione dalla compagnia
solo dopo la pronuncia della suddetta sentenza e dopo il decorso
di oltre tredici anni dall’evento dannoso imputato al Comune
(incidente stradale verificatosi per mancata segnalazione da
parte del Comune del dislivello tra due strade), quale
indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione
della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917 cod. civ.
1.1.-

Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’attore,

ritenendo che non vi fosse stata

mala gesti°

da parte della

compagnia di assicurazione né ritardo colpevole nel mettere a
disposizione del Comune il massimale di polizza.

3

Tribunale di Milano n. 2322/04.

2.- Proposto appello da parte del Comune e costituitasi anche in
appello la Milano Assicurazioni, la Corte d’Appello ha, come
detto, rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata e
condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
3.- Avverso la sentenza il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

L’intimata si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.-

Con l’unico

motivo di ricorso si denuncia vizio di

motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché
la Corte d’Appello non avrebbe considerato un fatto controverso
e decisivo per il giudizio che se attentamente e correttamente
analizzato avrebbe di certo condotto, secondo il ricorrente, ad
un esito della vertenza favorevole nei suoi confronti.
Il ricorrente fa riferimento alla pronuncia di questa Corte
Suprema n. 11597 del 22 giugno 2004 che, a suo dire, avrebbe
allargato l’ambito di configurabilità della mala gestio anche al
caso che l’assicuratore, una volta posto a conoscenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, avesse omesso di
avvertire l’assicurato del rischio di dover rispondere in via
esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella
definizione della vertenza.
Il ricorrente deduce che l’omessa considerazione di questo fatto
da parte del primo giudice sarebbe stata già oggetto di apposito
motivo d’appello che, però, la Corte territoriale avrebbe
trattato con motivazione carente e/o insufficiente e/o

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propone ricorso affidato ad un unico motivo.

contraddittoria, poiché non avrebbe incentrato la propria
indagine, come invece avrebbe dovuto fare, sui rapporti, specie
extraprocessuali, tra il Comune e la Milano Assicurazioni, al
fine di accertare se quest’ultima avesse, o meno, fatto fronte
agli obblighi nascenti dal contratto secondo buona fede. In

da parte della compagnia di assicurazioni avrebbe comportato
«una esautorazione imperiosa dei poteri del Comune»,

senza che

il Comune fosse informato di quel che accadeva in giudizio
(venendo privato anche della possibilità di raggiungere una
soluzione transattiva) e senza avvertire l’assicurato che le
lungaggini processuali ed un esito sfavorevole lo avrebbero
costretto rispondere di un somma notevolmente superiore al
massimale previsto.
2.

Il motivo non merita di essere accolto.

Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio espresso
nel precedente di cui a Cass. n. 11597/04, su cui il ricorso è
fondato, per il quale la responsabilità dell’assicuratore della
responsabilità civile per violazione del principio di buona fede
(mala gestio) è configurabile quando l’assicuratore si limiti a
non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria
condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato,
dovendo invece, una volta posto a conoscenza del “fatto accaduto
durante il tempo dell’assicurazione”, attivarsi nei confronti
del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria
disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo

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particolare, non avrebbe considerato che la gestione della lite

l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva
dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione
della vertenza.
Tuttavia, la massima va interpretata, alla luce dell’inequivoca
motivazione, non certo nel senso preteso dal ricorrente, ma nel
il giudice di merito, chiamato a decidere della

responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d.
mala gesti°,

non si può limitare ad esaminare la condotta

processuale di questi e dell’assicurato, ma deve anche indagare
sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi, ove la parte
assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare
la mancanza di buona fede nell’esecuzione del contratto; in
particolare, soltanto nel contesto di tali rapporti può il
giudice di merito attribuire o meno rilevanza al fatto che
l’assicuratore non abbia espressamente avvertito l’assicurato
dell’obbligo, pur se contrattualmente previsto, della
responsabilità esclusiva per i maggiori oneri conseguenti al
ritardo nella definizione della vertenza, con apprezzamento in
fatto non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
2.1.- La Corte d’Appello di Milano ha svolto detta indagine ed,

avendo dato atto della gestione della lite in senso lato da
parte della Milano Assicurazioni, dopo averne esaminato la
condotta processuale ritenendola conforme ai principi
giurisprudenziali in materia, ha esteso tali principi anche,
come richiesto dall’appellante, al comportamento
extraprocessuale dell’assicuratore, ritenendo di non poter

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senso che

rimproverare alla compagnia

«di aver violato l’obbligo di

diligenza … per non aver evitato l’insorgere della lite, per non
aver definito transattivamente la vertenza e per non aver
comunque tempestivamente messo a disposizione del danneggiato
Imbesi l’intero massimale di polizza».

sarebbe stato irrilevante accertare se l’assicuratore avesse o
meno manifestato espressamente all’assicurato la propria seria
disponibilità a prestare la garanzia dovuta o lo avesse o meno
espressamente avvertito dei rischio di dover rispondere in via
esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella
definizione della vertenza -che costituisce l’oggetto specifico
dell’unica censura del ricorso- essa non va certo considerata
isolatamente, ma assume il significato suo proprio soltanto se
valutata nel contesto motivazionale in cui si inserisce.
Ed invero, riguardo alla manifestazione da parte della Milano
della disponibilità a prestare la garanzia dovuta, a lungo la
sentenza si intrattiene nel dimostrare come, nel caso di specie,
questa non fosse richiesta per le ragioni esposte alla pagina 9
(cui è sufficiente fare integrale rinvio), sicché la motivazione
sul punto non né omessa né insufficiente, né il ricorso
evidenzia profili di contraddizione (peraltro non riscontrabili
dalla sola lettura della detta motivazione).

Così come

esauriente, logica e completa risulta la motivazione in punto di
opinabilità dell’affermazione di responsabilità del Comune nei
confronti dell’Imbesi e quindi della mancanza di colpa nel non

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Quanto all’affermazione della Corte territoriale secondo cui

essere addivenuti, come detto, ad una soluzione transattiva
della controversia.
Quanto al mancato espresso avvertimento circa il rischio che, in
caso di soccombenza, il Comune avrebbe dovuto rispondere ultra
massimale, è logica e giuridicamente corretta l’affermazione

specie, in ragione del fatto che la stessa Corte ha ritenuto
dimostrati -contrariamente a quanto sostenuto dall’appellantecostanti contatti tra assicurato ed assicuratore anche in sede
extraprocessuale, quindi ha ritenuto sussistenti un rapporto ed
una interlocuzione tali da rendere, appunto, superfluo detto
espresso avvertimento.
In tale contesto motivazionale assume rilievo la sottolineatura
da parte della Corte che l’eventuale responsabilità esclusiva
dell’assicurato oltre il massimale di polizza era prevista
espressamente dal contratto di assicurazione: qualora
l’assicurato sia stato posto in grado, nell’esecuzione del
contratto, di interloquire con l’assicuratore in merito alla
gestione della vertenza, non può non avere colto in tutta la sua
portata applicativa la previsione contrattuale di che trattasi,
come appunto il giudice di merito ha ritenuto essersi verificato
nel caso di specie.
Pertanto, il lamentato vizio di motivazione non sussiste ed il
ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.

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della Corte territoriale circa la sua irrilevanza, nel caso di

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo
complessivo di C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

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