Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1607 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35965/2018 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

DOMENICO GIAMPA’, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1154/2018 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A. ha impugnato, con ricorso articolato in quattro motivi, il decreto n. 1154/2018 della Corte di Appello di Catanzaro, reso su domanda di equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, per violazione della ragionevole durata del processo.

Il ricorso fondato è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia con controricorso.

Il Ministero svolge, inoltre, ricorso incidentale fondato su un motivo e resistito con apposito controricorso dell’ A.. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, rigettava l’opposizione dell’ A. della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta avverso il decreto del magistrato designato, che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione (con indennizzo determinato in e 500,00 del pregiudizio di natura non patrimoniale da irragionevole durata del procedimento incardinato il 2.7.1999 innanzi al Tribunale di Lametia Terme e conclusosi in appello nel 2005, dalla sua dante causa, L.S.M., deceduta il (OMISSIS)).

Il ricorso è deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata ritenuta la particolare rilevanza delle questioni di diritto prospettate. Il ricorrente A. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Deve procedersi innanzitutto all’esame del ricorso incidentale atteso il suo carattere pregiudiziale e dirimente. Con detto ricorso, fondato su un motivo, si deduce che la richiesta indennitaria a titolo successorio era comunque inammissibile perchè tardiva.

La censura, svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per pretesa violazione e falsa applicazione della L. n. 80 del 2001, art. 4, postula la tardività della svolta richiesta indennitaria.

Tanto in dipendenza degli effetti scaturenti dalla successione, a titolo universale, degli eredi in corso del procedimento a quo. Secondo parte ricorrente incidentale tale sostituzione “non avrebbe potuto avere un effetto sostitutivo sotto il profilo strictu sensu soggettivo” in ordine alla richiesta indennitaria”.

Il motivo (al di là della novità della questione oggi sottoposta all’esame di questa Corte, ma non risultante prima proposta nel corso del giudizio) è comunque infondato in quanto l’indennizzo compete comunque anche alla parte erede costituitasi in giudizio per il tempo in cui si è costituita (Cass. S.U. 14 gennaio 2014, n. 585).

Pertanto il motivo va respinto ed il ricorso incidentale deve essere rigettato.

2.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione di più norme di legge.

In particolare e per quanto oggi più rileva, parte ricorrente la meta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis.

Il motivo è, in punto, fondato.

Il calcolo della durata non ragionevole del processo, al di là della concorrente posizione della dante causa L.S. (che ebbe a partecipare al solo primo grado del giudizio a quo), andava svolto con riferimento anche alle singole fasi del giudizio e non già nel suo complesso.

Peraltro la Corte ha errato nel ritenere di soli undici e per la sola L.S. lo sforamento complessivo dell’intero giudizio a quo nel mentre il calcolo della durata andava comunque correttamente svolto sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo per ciascun rado del giudizio.

Il motivo deve, dunque essere accolto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione di più norme di legge.

La doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa al preteso errore denunciato relativo al calcolo della durata del processo nel senso che la sua entità complessiva doveva risultare dal cumulo fra tutti i periodi delle fasi processuale, ai quali (come innanzi già detto) era presente la dante causa o l’odierno ricorrente.

Il motivo non è fondato.

Il previsto cumulo di periodi prospettato dall’odierno ricorrente non si applica nel caso di eventi precedenti alla costituzione ovvero alla scomparsa del dante causa.

Al riguardo deve richiamarsi il principio per cui, proprio ai sensi dell'”art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (che) qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo….. in caso di pluralità di persone lese, che non siano considerate come un autonomo ed unitario soggetto, il risarcimento del danno deve avvenire in favore di ciascuno dei danneggiati ” e quindi separatamente e senza la anzidetta prospettata possibilità di cumulo (Cass. civ, Sez. sesta -2, Sent. 24 marzo 2015, n. 5916).

Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

4.- Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg..

Il motivo pone la questione della tutela che andrebbe accordata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento giurisdizionale ed anche a parte non costituita, ma nei cui confronti possono esserci effetti.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5.

La doglianza prospettava attiene alla questione delle spese liquidate da Giudice.

Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accogliento del primo motivo.

6.- Alla stregua di quanto innanzi affermato e il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo con conseguente rimessione al Giudice di rinvio in dispositivo indicato, che provvederà uniformandosi a quanto innanzi detto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo, assorbiti i rimanenti motivi, cassa l’impugnato provvedimento in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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