Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1607 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2018, (ud. 09/11/2017, dep.23/01/2018),  n. 1607

Fatto

RILEVATO

che G.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di giudice del lavoro l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano (d’ora in avanti, ASSB) chiedendo di essere reintegrata nell’incarico dirigenziale dell’Ufficio Legale da cui era stata rimossa a seguito di azioni “riorganizzative” del vertice dell’ASSB dirette miratamente alla sua estromissione da tale ruolo, evidenziando come la Giunta Comunale del Comune di Bolzano, dapprima, con Delib. macro-organizzativa 7 maggio 2015, n. 375, aveva eliminato l’Ufficio Legale da essa ricorrente diretto (alla quale era seguito l’immediata revoca dalla sua posizione dirigenziale) e con successiva Delib. 8 febbraio 2016, n. 39, aveva soppresso un posto di avvocato nella dotazione organica dell’ASSB e ò ricostituito l’Ufficio Legale soppresso sotto diversa forma organizzativa non dirigenziale e diverso nome di “Avvocatura” con riassegnazione a quest’ultima delle competenze tecnico-giuridiche dell’Ufficio Legale soppresso, delibere queste illegittime e di cui chiedeva incidenter tantum la disapplicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 63, comma 1, ove necessario; in via subordinata, chiedeva quanto meno la reintegra nell’incarico di responsabile dell’unità organizzativa Avvocatura e formulava varie richieste risarcitorie;

che l’adito giudice, con ordinanza del 14 febbraio 2017, sul rilievo che non sussisteva un potere di disapplicazione della predetta Delib. n. 39 del 2016 e che quest’ultima era stata impugnata dalla G. innanzi al giudice amministrativo (risultava essere stato proposto appello avverso la decisione del TAR di Bolzano di inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso aventi ad oggetto l’impugnazione della detta Delib. n. 39 del 2016), ritenuta la ricorrenza di una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., tanto rispetto alla domanda principale che a quelle subordinate, disponeva la sospensione del giudizio sino all’esito di quello pendente innanzi al Consiglio di Stato;

che avverso tale ordinanza la G. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza sostenendo: a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, commi 1 e 2, ed all’art. 2907 c.c., in quanto in giudizio era stato fatto valere il diritto soggettivo al mantenimento della posizione professionale correlata al rapporto di lavoro quale avvocato dirigente dell’ASSB leso dagli atti gestionali consequenziali ed esecutivi adottati dall’ente datoriale per effetto dell’atto di macro-organizzazione presupposto ragion per cui doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 63 cit.; tale norma, infatti, ha configurato un sistema di cd. doppia tutela a favore del dipendente il quale, in relazione agli atti di macro-organizzazione presupposti incidenti indirettamente sulla sua posizione lavorativa può instaurare due giudizi, uno innanzi al giudice amministrativo avverso l’atto macro-organizzativo ed un altro per la tutela del diritto vantato nell’ambito del rapporto di lavoro innanzi al giudice ordinario con l’esclusione, quindi, della pregiudizialità amministrativa; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c., artt. 3,24 e 111 Cost., stante la esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio come più volte affermato da questa Corte;

che l’ASSB è rimasta intimata mentre ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., il Comune di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso, previa riunione del presente giudizio con quello recante il n. R.G. 7002/17 pure avente ad oggetto altro regolamento necessario di competenza proposto dalla G. avverso altra ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., resa in altra causa intentata sempre nei confronti dell’ASSB;

che il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

che la G. ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, va rilevata la tardività del deposito della memoria ex art. 47 c.p.c., da parte del Comune di Bolzano nel presente procedimento perchè effettuato oltre il termine fissato dall’ultimo comma del citato art. 47 c.p.c., ragion per cui, stante l’opposizione di controparte, del relativo contenuto non se ne tiene conto (Cass. n. 17842 del 08/08/2014; Cass. n. 25891 del 21/12/2010; Cass. n. 3075 del 30/03/1999; Cass. n. 3773 del 13/06/1980);

che il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Procuratore Generale;

che il ricorso è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui “Nell’ambito di controversia relativa a rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la pregiudiziale amministrativa (da ritenersi configurabile anche in presenza del nuovo testo dell’art. 295 c.p.c., che pure non ne reca più l’esplicita menzione) può astrattamente sussistere solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell’ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive, ma mai nel caso di controversia avente ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti a tutela interessi legittimi, avendo conferito la legge al giudice ordinario il potere di disapplicazione dei provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso l’istanza di sospensione del giudizio relativo all’assunzione di un vincitore di concorso sulla base delle risultanze della graduatoria, benchè questa fosse stato oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo)”. (Cass. 18709 del 06/09/2007; negli stessi teiiiiini sia pure in ipotesi in cui non opera la sospensione: Cass. n. 12901 del 24/05/2013; Cass. n. 9558 del 12/06/2012; con riferimento alla revoca di incarico di alto dirigente, vedi Cass. n. 13530 del 1 luglio 2016; Cass. n. 3054 del 09/02/2009; Cass. n. 26799 del 07/11/2008); ed infatti, il provvedimento con cui il”Tribunale di Bolzano, nel caso in esame, ha disposto la sospensione erroneamente non ha applicato il disposto del cit. D.Lgs n. 165 del 2001, art. 63, il quale esclude espressamente un potere di sospensione del processo del lavoro in caso di impugnazione innanzi al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia, attribuendogli, piuttosto, un potere di disapplicazione degli atti “rilevanti ai fini della decisione”. E’ stato, infatti, osservato che tale norma ha inteso sottolineare la distinzione tra controversia sul rapporto e controversia sull’atto, e, in questa prospettiva, non si è in presenza di una deroga al disposto dell’art. 295 c.p.c., non essendo configurabile un’ipotesi di causa “pregiudiziale”, dal momento che non è dalla risoluzione della controversia ad opera del giudice amministrativo che dipende la decisione della causa civile e l’eventuale contrasto fra i giudici appartenenti al diverso ordine non può concretare tecnicamente “contrasto di giudicati”, nè conflitto di giurisdizione, stante il diverso oggetto delle controversie;

che, tale principio, come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale, appare del tutto calzante rispetto al caso in esame in cui, indipendentemente dalla portata che potrà assumere la decisione definitiva del giudice amministrativo rimangono affidati alla cognizione del giudice del lavoro i numerosi profili di doglianza prospettati dalla G. con il ricorso rispetto ai quali l’atto presupposto di riorganizzazione dell’Azienda rappresenta uno dei tasselli della ben più complessa vicenda prospettata; che, è il caso di precisare come il precedente di questa Corte richiamato nell’ordinanza impugnata a sostegno della disposta sospensione si riferisce a diversa fattispecie in cui la situazione giuridica dedotta in giudizio era suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento amministrativo con la conseguente non operatività del disposto del cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e, quindi, del potere di disapplicazione ivi previsto (Cass. n. 3054 del 09/02/2009 in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali – deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno – chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l’attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell’ambito dei dipendenti);

che, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata ordinanza va cassata ed il giudizio va proseguito innanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di giudice del lavoro;

che il regolamento delle spese del presente giudizio va differito al definitivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di giudice del lavoro; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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