Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16069 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24623/2015 proposto da:

L.M., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA AGNESE

IMPARATO;

– ricorrente –

contro

G.G., G.A., in qualità di eredi di

T.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEL LIDO, 78, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANCINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLO SCOVAZZI;

– controricorrenti –

e contro

P.M.L., C.A., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1041/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 24 luglio 2014, la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello principale proposto da P.M.L., P.G. e L.M. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2821 del 2008 e l’appello incidentale proposto da G.A. e G., quali eredi di T.F..

2. Il Tribunale di Genova, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dalle appellanti principali a seguito di rimessione ex art. 354 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M., aveva rigettato la domanda proposta da P.M.L. e G. di trasferimento della nuda proprietà degli immobili indicati nella scrittura privata 15 dicembre 1997, previo accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte da T.F. e L.M. in calce alla scrittura stessa.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione impugnata.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale ha condiviso il rilievo del Tribunale secondo il quale, il mancato tempestivo disconoscimento della sottoscrizione da parte del T., dopo la produzione dell’atto in originale avvenuta nella precedente fase di appello, era priva di effetti, poichè il giudizio si era concluso con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di integrità del contraddittorio, e con la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

2.2. La Corte d’appello ha poi ritenuto che il mancato tempestivo deposito della relazione del CTU non comportasse nullità della stessa, non essendo perentorio il termine di deposito; ha escluso la violazione del contraddittorio durante le operazioni peritali e, infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il CTU si fosse avvalso di un collaboratore senza preventiva autorizzazione del giudice.

3. L.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resistono con controricorso G.A. e G.G.. Non hanno svolto difese P.M.L., P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 215 e 354 c.p.c., artt. 54 e 125 disp. att. c.p.c. e si contesta la ritenuta irrilevanza dell’accertamento in ordine alla tempestività del disconoscimento, da parte del T., della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 15 dicembre 1997, dopo la produzione dell’originale.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., non comporta la perdita dell’attività posta in essere dalle parti, sicchè il mancato disconoscimento del T. avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione.

1.1. Il motivo è infondato.

Nell’ipotesi in cui il giudice d’appello accerti la mancata integrazione del contraddittorio, la pregiudizialità del vizio rilevato comporta che il predetto giudice debba limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice al quale è riservato di rinnovare a contraddittorio pieno le attività invalidamente svolte fino a quel momento (ex plurimis, Cass. Sez. U. 23/04/2008, n. 10462; Cass. 14/01/2003, n. 432).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c., artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c. e si contesta che il rigetto dell’eccezione di nullità della CTU in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice.

La ricorrente sostiene che il decorso del termine ordinatorio, in mancanza di proroga, abbia gli stessi effetti preclusivi del decorso del termine perentorio.

2.1. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro (ex plurimis, Cass. 18/03/2014, n. 6195; Cass. 08/11/2010, n. 22708).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c., artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto irrilevante il fatto che il CTU si fosse avvalso di un collaboratore per le elaborazioni digitali della grafia, senza autorizzazione del giudice, e avesse svolto tali operazioni di elaborazione senza avvisare i consulenti di parte, con conseguente violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Premesso che il consulente tecnico può avvalersi dell’opera di altri specialisti al fine di poter acquisire, mediante i necessari supporti tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che ciò comporti motivo di nullità della consulenza allorquando l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente (ex plurimis, Cass. 14/11/2017, n. 26875; Cass. 15/07/2009, n. 16471), nella fattispecie in esame, peraltro, l’attività del collaboratore non ha inciso in alcuno modo sull’accertamento demandato al CTU.

Come argomentato esaustivamente dalla Corte d’appello, sulla base di quanto dichiarato dal CTU nelle conclusioni tecniche alla relazione, lo scopo delle elaborazioni era puramente illustrativo e non accertativo.

Da ciò discende che non è configurabile in radice la violazione del contraddittorio e della difesa.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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