Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16069 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 13/12/2016, dep.28/06/2017),  n. 16069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14061/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GRANAROLO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO DEL FEDERICO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2593/2014 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato D’ILIO per delega

dell’avvocato DEL FEDERICO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1997 la spa SAIL – nel 2009 incorporata nella spa Granarolo – acquistava dal Consorzio Romagnolo Produttori Latte l’intero capitale sociale della srl Daunia, con la quale l’anno successivo si fondeva incorporandola: la fusione produceva un disavanzo da annullamento della partecipazione che la SAIL iscriveva nell’attivo della situazione patrimoniale alla voce “Avviamento”, da ammortizzare in 25 anni in quote costanti da Euro 411.035,83.

La SAIL, ritenendo che “i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento” godessero dell’affrancamento dall’imposta previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, lett. b), faceva concorrere le quote di ammortamento dell’avviamento alla formazione del proprio reddito come componente negativa.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento degli avvisi con i quali veniva rettificato il reddito dichiarato dalla SAIL spa per il 2008, recuperandosi a tassazione la detta quota di ammortamento dell’avviamento di Euro 411.035,83, computata senza che in relazione al disavanzo da annullamento fosse stata pagata l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 1 e senza che ricorresse alcuna delle condizioni di cui al successivo comma 2.

Secondo il giudice d’appello, infatti, il legislatore, modificando il precedente regime, aveva introdotto con il D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 2, “un affrancamento fiscale (comportante l’esclusione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista al precedente comma 1) dei disavanzi di fusione nei limiti in cui la società risultante dalla fusione fosse stata in grado di provare che i maggiori valori iscritti in bilancio derivanti dal disavanzo di fusione avessero concorso a formare il reddito dell’impresa cedente residente”.

Si trattava di stabilire se la previsione del detto D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 2, lett. b) – secondo cui “i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell’importo complessivo netto,… dei maggiori o dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un’impresa residente” andasse letta, come opinavano il giudice di primo grado e la società contribuente, nel senso che i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione rilevano per il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d’impresa e, quindi, indipendentemente da un versamento d’imposta, oppure se, come sostenuto dall’ufficio sulla scorta della relazione al decreto legislativo, la disposizione in parola andasse intesa nel senso che l’affrancamento del disavanzo di annullamento sia possibile solo se si dimostra che tali maggiori valori “scaturiscono da plusvalori precedentemente assoggettati a tassazione”, e, cioè, abbiano scontato le imposte ordinarie.

Ad avviso della Commissione regionale, l’interpretazione letterale della disposizione indicava in modo chiaro ed univoco che “i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell’importo complessivo netto dei maggiori e dei minori valori,… che hanno concorso a formare il reddito di un’impresa residente”, indipendentemente dal pagamento o meno dell’imposta.

re ciò derivava, ha concluso il giudice d’appello, che legittimamente la contribuente aveva computato tra i componenti negativi di reddito 2008 la quota di ammortamento oggetto della presente controversia.

La spa Granarolo resiste con controricorso illustrato con successiva memoria, con la quale eccepisce il giudicato esterno costituito dalla sentenza di questa Corte n. 16598 del 2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 2”, l’amministrazione ricorrente si duole che in base alla norma in rubrica il giudice d’appello abbia ritenuto non esservi alcuna correlazione tra la possibilità di dedurre le quote di ammortamento e il pagamento dell’imposta sul plusvalore, laddove, con esclusivo riferimento al disavanzo da annullamento si sarebbe inteso riconoscere rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a condizione che sia dimostrato che essi scaturiscono da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione, limitandosi la norma a salvaguardare il valore della partecipazione annullata quando altrimenti si verificherebbe una doppia tassazione economica: questa potrebbe verificarsi solo se vi sia stato un effettivo pagamento da parte di una delle due parti perchè, in caso contrario, non potrebbe mai verificarsi un doppio assoggettamento a tassazione.

Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione la spa Granarolo ha opposto l’efficacia preclusiva del giudicato costituito dalla sentenza di questa Corte 7 agosto 2015, n. 16598.

Il rilievo è fondato, perchè tale decisione, resa in controversia fra le medesime parti, ha il medesimo oggetto, ancorchè riferita ad un diverso, precedente, periodo d’imposta, vale a dire la sussistenza delle condizioni per la deducibilità riconosciuta nella sentenza richiamata – di una delle venticinque quote annuali (e quindi di ciascuna delle venticinque quote annuali) in cui era stato suddiviso l’ammortamento relativo al disavanzo di fusione determinatosi a seguito della fusione e dell’incorporazione da parte della contribuente SAIL spa della controllata Daunia Natura srl, senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 1.

Costituisce consolidato indirizzo di questa Corte il principio secondo cui, con riguardo alla materia tributaria, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (Cass. sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916).

Si è in particolare precisato che “l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili dà periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. n. 6953 del 2015, n. 2433 del 2013)).

Accertata nella specie l’esistenza del giudicato esterno, il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.800, oltre alle spese generali determinate forfettariamente nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA