Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16069 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16069 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 26/06/2013

SENTENZA

sul ricorso n. 7842/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Ganis Corrado;
– intimato avverso la sentenza n. 17/02/06 della Commissione
Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, depositata il
25 gennaio 2007;

‘,1

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;

Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 17/02/06, depositata il 25
gennaio 2007, la Commissione Tributaria di secondo
grado Bolzano, accolto l’appello del contribuente Ganis
Corrado, in riforma della decisione n. 13/02/05 della
Commissione Tributaria Provinciale della stessa città,
annullava l’avviso di liquidazione e irrogazione
sanzioni n. 001 art. 2165 col quale, revocato il
beneficio “prima casa”, a cagione della violazione del
divieto di rivendere l’abitazione entro il quinquennio
dall’acquisto, veniva recuperata la maggior imposta di
registro.
La CTR, per quanto d’interesse, statuiva la decadenza
dell’Ufficio dalla pretesa tributaria perché
l’impugnato avviso era stato notificato oltre il
triennio previsto dall’art. 76, comma 2, d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131, statuendo, in particolare, che la
proroga biennale dei termini di cui all’art. 11, comma
1

bis,

1. 27 dicembre 2002, n. 289, non potevasi

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

applicare alla concreta fattispecie, bensì “solo per
accertamenti di maggior valore”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Il contribuente non si costituiva.

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 1. n. 289
del 2002, deducendo, a riguardo, che erroneamente la
CTR aveva considerato inapplicabile la proroga biennale
prevista all’art. 11, comma l, 1. n. 289 cit., giacché,
la stessa, secondo una corretta interpretazione
sistematica, trovava applicazione anche con riferimento
ai recuperi d’imposta conseguenti la revoca delle
agevolazioni di cui all’art. 11, comma 1 bis, l. n. 289
del 2002, poiché anche pei recuperi in parola si poneva
la necessità di garantire all’Amministrazione il
termine biennale per la verifica dell’istanze di
definizione agevolata. Il quesito era, in effetti, il
seguente: “se la decisione della CT di II ° grado che
abbia ritenuto applicabile la proroga biennale per la
liquidazione della maggior imposta dovuta prevista
dall’art. 11, comma l, l. 289/02 ai soli «accertamenti
di maggior valore» violi il combinato disposto dei
commi l e l bis del citato articolo 11, in forza del
quale, al contrario, la suddetta proroga deve ritenersi
operante anche nella ipotesi di violazioni relative

3

Diritto

all’applicazione con agevolazioni tributarie delle
imposte di cui al comma 1 dell’art. 11 cit.”.
Il motivo è fondato perché, come peraltro questa Corte
ha già avuto occasione di affermare, indipendentemente
dal valore del recupero, essendo stato il “condono”
art. 11, comma 1 bis,

ex

1. n. 289 del 2002 esteso anche

materia di agevolazioni, deve ritenersi applicabile la
proroga biennale di cui all’art. 11, comma 1, 1. 289
cit., giacché il legislatore ha evidentemente inteso
concedere all’Amministrazione un tempo adeguato alla
verifica delle istanze, in mancanza del quale sarebbe
stato impossibile non decadere dalla pretesa tributaria
(Cass. sez. VI ord. n. 279 del 2013; Cass. sez. trib.
n. 12069 del 2010).
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
causa può esse definita col rigetto del ricorso
introduttivo della lite tributaria.
3.

Nella successivo consolidarsi del richiamato

orientamento della Corte, debbono esser ravvisati i
giusti motivi che inducono a compensare integralmente
le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
del contribuente avverso l’avviso di liquidazione e
irrogazione sanzioni n. 001 art. 2165; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

alle liti fiscali conseguenti la violazione di norme in

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