Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16069 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE

(art. 391 bis c.p.c.)

nel procedimento camerale, iscritto al n. 4834 r.g. tra:

F.V., domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti 9,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Loris Tosi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale di Stato, dalla quale è rappresentata e

difesa.

– controricorrente –

per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione, sezione

quinta civile- tributaria, n. 4137/21 depositata il 17 febbraio

2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile

2021 dal Consigliere relatore Francesco Federici.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che si è riscontrato, d’ufficio, come l’originale cartaceo dell’ordinanza indicata in epigrafe risulti mancante di undici righe nell’ultima pagina con discontinuità testuale emendabile di ufficio, mediante la ricostituzione dell’integrità del testo nelle forme della correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 360 bis c.p.c.;

che a tale fine soccorrono atti e minute interne al Collegio decidente, parzialmente coincidente con quello odierno;

che la parte mancante è inerente alla prosecuzione del capoverso nel quale si dava atto che il ricorso incidentale spiegato dalla F. avverso il ricorso autonomo dell’Agenzia delle entrate -riunito al ricorso già presentato dalla F. – era fondato su motivi integralmente sovrapponibili a quelli formulati dalla contribuente nel ricorso da lei introdotto, così che la decisione sul ricorso più antico rispondeva a tutte le difese e domande della F., frase però non compiuta perchè interrotta con l’ultimo rigo della pag. 11 dell’ordinanza; inoltre la parte mancante afferisce anche alle prime righe del principio di diritto, formulato all’esito delle ragioni della decisione, che le difese delle parti, regolarmente avvisate dell’odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie con osservazioni;

dispone:

che, in continuità al testo della pagina numerata come undicesima, a partire dall’inizio della pagina numerata come dodicesima, l’ordinanza della Corte di Cassazione sezione quinta civile-tributaria n. 4137/21, depositata il 17 febbraio 2021, deve intendersi rettificata e corretta dall’aggiunta del seguente testo:

“… introdotto dall’Amministrazione finanziaria. Trattasi infatti di motivi integralmente sovrapponibili a quelli formulati dalla F. con il ricorso principale.

Il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà alla decisione della causa tenendo conto del seguente principio di diritto: “in tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni a vocazione edilizia e a destinazione agricola, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), il meccanismo dell’imposta sostitutiva previsto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, e dalle norme che ne hanno prorogato l’applicabilità, non impone alcuna formalità di redazione della perizia, risultando solo indispensabile: 1) la redazione stessa di una perizia di stima sul valore del cespite immobiliare alla data…”.

P.Q.M.

alla cancelleria per le annotazioni di rito e per l’avviso ai difensori delle parti.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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