Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16069 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.L., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto in data 5 dicembre 2006, depositata col n.

53/33/06 il 19 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa del dott. Papa; sentito il P.M., in

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico,

che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate impugna, con due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato l’inapplicabilita’ della sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione al socio di una societa’ di persone, relativamente al proprio reddito di partecipazione – fermo il rigetto, nel merito, del ricorso, in ordine alla percezione di tale reddito. Nel provvedimento ora impugnato si legge che “l’interpretazione dei primi giudici trova pieno accoglimento da parte di questo collegio in quanto ormai consolidata giurisprudenza ritiene che le penalita’ siano attribuibili solo alla societa’, come giustamente asserito in prime cure, giudicandosi invece che le pene pecuniarie siano comminate anche ai soci solo nella eventualita’ che la dichiarazione dei redditi sia stata fatta successivamente alla rettifica senza l’opportuno adeguamento della dichiarazione alle imposte rettificate e, quindi, solo in questo caso, attribuibile ai soci l’infedele dichiarazione”.

Deducendo, col primo motivo, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente contrasta, in diritto, l’impostazione del giudice a quo, espressamente invocando Cass., 5^, 17492/2002, che ha affermato l’applicabilita’ delle sanzioni al socio accomandante; col secondo motivo, enunciando il vizio di “motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, essa critica il richiamo, nel provvedimento impugnato, ad una presunta consolidata giurisprudenza.

L’intimato non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla udienza di discussione del 3 dicembre 2009, su preliminare richiesta della difesa della ricorrente, si e’ rinviata la trattazione, per consentire – sulla scorta di apposita certificazione dell’Ente Poste – di documentare la ricezione del ricorso, notificato appunto a mezzo posta. Alla udienza odierna erroneamente si e’ dato atto della mancata produzione di tale documentazione – onde, appunto, la richiesta del P.M. – da parte dell’Avvocatura dello Stato, che, invece, aveva provveduto, gia’ in data 24 dicembre 2009, al deposito di copia conforme dell’atto, da cui risulta il ritiro, in data 1 marzo 2008, del piego raccomandato da parte dell’intimato. Onde, poiche’ la sentenza impugnata e’ stata depositata il 19 dicembre 2006 ed il ricorso e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 2 febbraio 2008 – e, dunque, nel rispetto del termine lungo -, risulta positivamente dimostrata l’ammissibilita’ della impugnazione.

Cio’ posto, il ricorso e’ fondato.

Merita infatti risposta affermativa il quesito formulate, in relazione al primo motivo – con assorbimento del seconde, in cui il dedotto vizio di motivazione non assume autonomo rilievo, indipendentemente dalla mancanza del c.d. momento di sintesi -, dalla ricorrente “dica la Corte se al socio di una s.n.c. non sia mai applicabile una sanzione per infedele dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 in quanto questi non puo’ che adeguarsi alla dichiarazione resa dalla societa’, ovvero se la predetta sanzione sia ad esso applicabile per omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della societa’”.

In senso positivo, a partire da Cass., Sez. un., 127 e 128/1993, si e’ sempre espressa – contrariamente all’opinione (solo) affermata nella sentenza impugnata – la giurisprudenza di legittimita’ (Cass., 1^, 4579/1994; 5^, 2699/2002, 19192/2006, 12177/2009), cui, in totale mancanza di argomenti contrari, il collegio intende dare continuita’.

Ed infatti, “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una societa’ di persone (nella fattispecie, societa’ in nome collettivo), ed imputato al socio ai fini dell’i.r.pe.f., a norma del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5 (poi sostituito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 6 in quanto ai soci di societa’ di persone e’ consentito il controllo dell’amministrazione sociale, e la verifica dell’effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione non viene quindi irrogata sulla base della mera volontarieta’, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, e del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attivita’ sociale, mentre la colpa, per i soci amministratori, deriva dai poteri di gestione, direzione e controllo dell’attivita’ sociale” (Cass., 5^, 19192/2006 citata).

Di qui l’accoglimento del ricorso – dovendosi appena rammentare la continuita’ normativa e l’identita’ di sanzione tra l’abrogato art. 46 citato, comma 4, ed il sopravvenuto D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2 – con la cassazione della sentenza impugnata e la pronunzia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: pronunzia che e’, come ben si intende, di rigetto del ricorso introduttivo, anche sotto il profilo sanzionatorio.

Le spese del giudizio di appello e della presente fase vanno poste, per il criterio della soccombenza, a carico dell’intimato.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente – anche con riguardo alle sanzioni – il ricorso introduttivo; condanna l’intimato alle spese del giudizio di appello e della presente fase, liquidate, le prime, in Euro 2.000,00, di cui 800,00 per diritti e 1.200,00 per onorario, e, le seconde, in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, con accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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