Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16068 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16068 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 7280/08 proposto da:
Università degli Studi di Genova,

elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.

14,

presso

lo Studio dell’Avv. Gabriele Pafundi, assistito e
difeso dall’Avv. Luigi Cocchi, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente ft.29′

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 84/12/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 30
gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Gabriele Pafundi, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 84/12/2006, depositata il
30 gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Liguria, accolto l’appello dell’Ufficio, in
riforma della decisione n. 105/20/03 della Commissione
Tributaria Provinciale di Genova, respingeva il ricorso
proposto dalla contribuente Università degli Studi di
Genova avverso l’avviso di liquidazione n. 642-2V, col
quale avviso veniva applicata l’imposta di registro in
misura proporzionale, ritenendosi dall’Erario che
l’atto di acquisto registrato il 10 agosto 2001 non
potesse scontare la misura fissa, in quanto
l’agevolazione prevista all’art. 1, Parte Prima,
Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
potevasi riconoscere esclusivamente ai trasferimenti
immobiliari a favore dello Stato.

2

udienza del 15 maggio 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR motivava la decisione osservando che le
Università statali, in forza dell’art. 6, comma 1, 1. 9
maggio 1989, n. 168, avevano conseguito autonoma
personalità giuridica, mentre il beneficio della misura
fissa

ex

art. l, Parte Prima, Tariffa era stato

stabilito solo a favore dello Stato e suoi organi e
senza possibilità d’interpretazione analogica in quanto
l’agevolazione costituiva regola che faceva eccezione a
quella generale.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La contribuente depositava memoria.
Diritto

1. La contribuente censurava la sentenza per violazione
e falsa applicazione dell’art. l Parte Prima, della
Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, deducendo
che, come da richiamato orientamento della Corte,
l’Università dello Stato, pur se dotata di autonoma
personalità giuridica, aveva lo stesso diritto
all’applicazione in misura fissa, poiché comunque
inserita “nell’apparato amministrativo della istruzione
pubblica”. Il quesito era: “se gli acquisti immobiliari
della Università sono soggetti ai fini della tassa di
registro a imposizione a tassa fissa a’ sensi del’art.
l, comma 5 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986
sulla base della sua interpretazione storica, logica e
sistematica”.
Il motivo è infondato.

Va premesso che risulta pacifica, questo anche per la
ricorrente, l’interpretazione per cui, in ragione del
ricordato art. 6, comma l, 1. n. 168 del 1989, le
Università son divenute persone giuridiche autonome e,
conseguentemente, che debba escludersi che facciano
parte dell’Amministrazione dello Stato (Cass. sez. un.

Prima della Tariffa, laddove prevede il beneficio solo
per lo Stato e suoi organi, contiene un’agevolazione
fiscale che, come tale, costituisce una disposizione
eccezionale, quindi insuscettibile di applicazione
analogica a causa del divieto contenuto all’art. 14
Preleggi (Cass. sez. trib. n. 8825 del 2012; Cass. sez.
trib. n. 9223 del 2011). Di qui la conseguenza,
correttamente ricavata dalla CTR, dell’impossibilità di
applicare alla ricorrente Università, appunto persona
giuridica autonoma, estranea all’Amministrazione
Statale, agevolazioni stabilite esclusivamente a favore
dello Stato (Cass. sez. trib. n. 9495 del 2010).
Eccezionali agevolazioni che sarebbe perciò
irragionevole

perpetuare per

effetto

dell’oramai

risalente natura statale dell’Università; o,
addirittura, come proposto dalla ricorrente, perché le
Università fanno parte di un “sistema scolastico
statale”, categoria indefinita, in cui potrebbero
rientrare istituti privati aventi scopo di lucro.
Per chiarezza va evidenziato che il contrario indirizzo
di questa Corte, si era inizialmente formato con
riferimento ad un atto registrato in epoca anteriore

4

n. 10700 del 2006). Va rilevato poi che l’art. l Parte

CISENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26.1419*5
N. 131 TAB. ALL. B. – N.
MATERIA TICi3UTIAKIA
alla 1. n. 168 del 1989 che ha riconosciuto autonomia

di persona giuridica alle Università (Cass. sez. trib.
16169 del 2000; cui per vero si è aggiunta la
posteriore, Cass. sez. trib. n. 8490 del 2009); e che,
in termini di sistema, occorre altresì tener conto
delle cit. Sez. Un. n. 10700 del 2006 che, dalla

fatto derivare il mancato obbligo di patrocinio da
parte dell’Avvocatura dello Stato.
2.

Nel

successivo

consolidarsi

del

presente

orientamento, debbono farsi consistere i giusti motivi
che inducono questa Corte a compensare integralmente le
spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 15 maggio 2013

perdita della natura statale delle Università, hanno

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