Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16068 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

rispettivamente nelle persone del Ministro e del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

CORATTI TOMMASO & C. S.n.c., in persona del rappresentante legale

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Priverno (LT) , alla via della

Stazione, presso l’avv. Carpentieri Dina;

– intimata –

e sul ricorso iscritto al n. 25196 R.G. 2007, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.T., F.M., residenti in

(OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in

Frosinone, alla via Piave 24, presso lo studio degli avv.ti Mosetti

Antonio e Giampaola Ministrini;

– intimati –

il primo, per la cassazione della sentenza della Commissione

Tributaria Regionale del Lazio, Sez. staccata di Latina, del 4 maggio

2005, depositata col n. 704/39/05 in data 22 settembre 2005;

il secondo, per la cassazione della sentenza della Commissione

Tributaria Regionale del Lazio, Sez. staccata di Latina, del 21

aprile 2006, depositata col n. 161/40/06 in data 27 giugno 2006;

Udita la relazione della causa del dott. Papa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate impugnano, con unico complesso motivo – denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonche’ dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” e coordinato “vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 704/39/05, che ha respinto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Frosinone, in materia di rettifica dell’i.lo.r. 1992, nei confronti della S.n.c. Coratti Tommaso & C., avverso la sentenza della Commissione provinciale (n. 356/05/2001), che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della Societa’.

La Societa’ intimata non svolge attivita’ difensiva.

2.- L’Agenzia delle entrate impugna, con quattro motivi – deducendo “assoluta insufficienza motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, e formulando i quesiti di diritto in ordine alle seconde tre censure -, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 161/40/06, che ha respinto il gravame dell’Ufficio locale in materia di ir.pe.f. 1992 relativa al reddito di partecipazione nella sopra indicata Societa’ di C.T., nei confronti del medesimo e della moglie codichiarante M.F., sempre con riguardo ad una decisione della Commissione provinciale (n. 601/10/2001), di accoglimento parziale della impugnativa dei contribuenti.

Questi ultimi non svolgono difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- I ricorsi sono stati riuniti alla udienza odierna, per ragioni di connessione, che risulteranno piu’ evidenti alla stregua delle statuizioni che seguono.

4.- In ordine successivo, sempre in via pregiudiziale, va dichiarato inammissibile il (primo) ricorso del Ministero delle Finanze, che non e’ stato parte nel giudizio di appello, introdotto esclusivamente – con atto depositato il 28 gennaio 2003, successivamente, quindi, al 1 gennaio 2001 – dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Frosinone.

5.- Ancor prima di ogni delibazione sul contenuto dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate, e’ necessario richiamare il principio affermato da Cass., Sez. un., 14815/2008, secondo cui “in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parti nello stesso procedimento, e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente soltanto ad alcuni di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio”.

L’inevitabile conseguenza di tale principio, seguito dalla giurisprudenza successiva e cui il collegio intende dare continuita’, e’, nel caso (come quello in esame) di giudizi separati, quella della cassazione delle sentenze impugnate, per nullita’ dei giudizi di primo e secondo grado, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale (di primo grado) di Frosinone, per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati. In relazione a tanto, come ben si intende, si giustifica la riunione dei ricorsi, di cui in premessa, essendo evidente che la posizione della S.n.c. Coratti & C. deve procedere, ab initio, unitariamente con quella (fra gli altri) del Socio C.T..

6.- Il sopravvenire dell’indirizzo applicato comporta la compensazione integrale fra le parti delle spese fin qui sostenute per l’intero giudizio.

PQM

LA CORTE sui ricorsi riuniti n. 31218/2006 e 25196/2007, dichiara inammissibile quello proposto dal Ministero delle Finanze;

pronunciando su quelli dell’Agenzia delle entrate, dichiara la nullita’ dei giudizi di primo e secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 LUGLIO 2010

 

 

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