Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16068 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 02/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22506-2014 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – C.C.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO

STICCHI DAMIANI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

MATARRESE S.R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria

dell’A.T.I. con il CO.EDI.SAL, nonchè il CO.EDI.SAL CONSORZIO

STABILE EDILSTRADE SALENTO S.C.R.L., in proprio e quale mandante

dell’A.T.I. con la Matarrese s.r.l., in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

MORRONE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIETRO QUINTO e LUIGI QUINTO, per deleghe a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (in proprio e quale mandataria del

raggruppamento costituito con SO.CO.STRA.MO S.R.L.), ICS GRANDI

LAVORI S.P.A., A.G.I. ASSOCIAZIONE IMPRESE GENERALI, IRCOP S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3344/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli avvocati Annunziata ABBINENTE per delega dell’avvocato

Angelo Piazza, Corrado MORRONE, Pietro QUINTO ed Ettore FIGLIOLIA

per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 17 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo regionale della Puglia-sezione distaccata di Lecce dichiarava inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese MATARRESE- COEDILSA, classificatosi quarto nella graduatoria finale della procedura di gara indetta dall’Anas per l’appalto pubblico avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera strategica “Itinerario (OMISSIS)”, avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese UNILAND-CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI: dopo aver rigettato le ragioni contestative dei requisiti di partecipazione di altra impresa concorrente, qualificatasi al secondo posto in graduatoria.

In accoglimento del successivo gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza 3 luglio 2014, ritenuta la carenza dei requisiti di ammissione alla gara delle prime tre classificate, condannava l’Anas al risarcimento del danno subito dalla SALVATORE Matarrese s.p.a., in proprio e nella veste di capogruppo del R.T.I.: risarcimento, liquidato nella misura del 5% del prezzo offerto e dell’ulteriore importo pari all’1,5% del medesimo prezzo a titolo di perdita di chances.

Motivava, per quanto ancora rilevante in questa sede, che doveva essere respinta la domanda di nullità del contratto concluso con l’Uniland, nonostante l’illegittimità della relativa aggiudicazione, in virtù del divieto stabilito dalla norma speciale di cui all’art. 125, comma 3 cod. proc. amministrativo; aggiungendo testualmente: “salva la possibilità che l’Anas nella sua esclusiva e responsabile competenza, in relazione alla macroscopicità delle illegittimità rilevate, faccia luogo all’eventuale auto annullamento, in autotutela, dell’aggiudicazione e alla conseguente risoluzione del contratto”.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per cassazione il Consorzio Cooperative Costruzioni-C.C.C. per violazione dei limiti di giurisdizione, nonchè per eccesso e sviamento di potere giurisdizionale nel sindacato dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ravvisabili nella surriportata previsione di un intervento in autotutela nell’ambito di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di infrastrutture strategiche per le quali era escluso il potere di annullamento.

Resistevano con controricorso sia la Matarrese s.r.l., congiuntamente con il Consorzio Stabile Edilstrade Salento s.c.r.l., sia l’Anas s.p.a.

Tutte le parti depositavano memorie illustrative, ex art. 378 c.p.c. All’udienza del 21 giugno 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La statuizione sopra testualmente riprodotta, censurata sotto il profilo della violazione dei limiti di giurisdizione, non ha, in realtà, alcun valore decisorio; tale, cioè, da incidere sulla situazione soggettiva del Consorzio Cooperative Costruzioni: risolvendosi, per contro, nella mera dichiarazione di ammissibilità di un eventuale autoannullamento dell’aggiudicazione, con conseguente risoluzione del contratto, nell’esercizio del generale potere di autotutela riconoscibile all’Anas.

Consiste quindi in un obiter dictum; vale a dire, nell’enunciazione di un principio di diritto generale ed astratto, privo di alcuna attualità e aderenza alla fattispecie concreta: come del resto si deduce agevolmente dal suo mancato richiamo nel dispositivo della sentenza.

Pertanto, fa difetto l’interesse del consorzio ricorrente a far valere l’erroneità di simile passo della motivazione, non tradottosi in alcuna specifica disposizione attuativa, nè suscettibile di assurgere a giudicato sostanziale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle due parti controricorrenti, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge;

– Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T. U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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