Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16067 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20410/2009 proposto da:
SOCIETA’ PLAIM SPA (OMISSIS), incorporata dalla VIMATEX SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 39, presso lo studio
dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PORTANOVA RAIMONDO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso
l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO
ANGELA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA DEL 26/01/09, depositata il 26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“Plaim s.p.a. propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 45/38/09, pronunciata il 26-1-09, depositata il 26-3-09, confermativa della sentenza della CTP di Roma che respingeva il ricorso della contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso nei confronti della medesima dal Comune di Roma per il pagamento dell’ICI relativa agli anni 1998 e 2000.
Il Comune resiste con controricorso.
L’unico motivo, concernente la asserita violazione da parte della Commissione di appello della L. n. 342 del 2000, art. 74, ai sensi quindi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non presenta il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.
Il ricorso pare quindi inammissibile”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i contribuenti alle spese a favore del Comune di Roma, liquidate in Euro 1.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011