Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16066 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20400/2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO FRANCIA 178, presso lo studio dell’avvocato PERSICO ANTONELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARANTANO BRUNO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

COMUNE di FONTANA LIRI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato COCCO MASSIMO, che lo rappresenta e difende,

giusta delibera n. 114 della Giunta Comunale e giusta procura

speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 78/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/05/08,

depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito l’Avvocato Cocco Massimo, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti e deposita cartolina;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che aderisce

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” P.M. propone ricorso per cassazione con due motivi avverso le sentenze n. 378/39, 379/39, 380/39, 381/39 382/39, 383/39, tutte in data 14 maggio 2008 e con identica motivazione, depositate il 16 giugno 2008 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermative delle sentenze della CTP di Frosinone che avevano respinto i ricorsi di P.M. avverso gli avvisi di accertamento della tassa per rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni dal 2000 al 2005 emessi dal Comune di Fontana Liri.

Il Comune resiste con controricorso. Il ricorso cumulativo deve intendersi ammissibile in quanto sussistono le condizioni idonee, per identità di parti e di questioni di diritto, a dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta (v. Cass. n. 3^ 86 del 2010). Il primo motivo, concernente la carenza di motivazione e la illogicità e contradditorietà delle sentenze, pare infondato per il primo rilievo, in quanto il giudice di appello non si è limitato a richiamare la motivazione di primo grado, ma ha esposto altresì una motivazione articolata e congrua, ed inammissibile per il secondo, in quanto la asserita contraddittorietà non emerge dalla sentenza impugnata, ma dovrebbe ricavarsi da una comparazione di dati tratti dalla sentenza di primo grado, che non viene enunciata testualmente, con violazione del principio di autosufficienza ed altresì del divieto di rivalutazione delle prove nel giudizio di legittimità; Il secondo motivo, relativo alla asserita violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pare inammissibile per mancanza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, udita la parte comparsa, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i contribuenti alle spese a favore del Comune di Fontana Liri, liquidate in Euro 1.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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