Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16066 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9218/2014 R.G. proposto da:

N.S., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’Avv. Iole Nannucci, con studio in Pistoia, via Cavour,

n. 37, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Sezione

competente della Suprema Corte;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 113/1/2013, depositata il 25 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (sentenza n. 216/2/2011) che aveva accolto il ricorso presentato da N.S., architetto, contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per Irap, per l’anno 2007. In particolare, il giudice d’appello evidenziava la non decisività del riferimento contenuto della sentenza di prime cure alla pronuncia emessa sull’annualità 2006, per la quale era stata disconosciuta l’esistenza dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente. In realtà, secondo la Commissione regionale non sussistevano elementi identici tra le due annualità, valendo, peraltro, il principio dell’autonomia della valutazione delle singole annualità. Inoltre, dai documenti emergeva l’esistenza di rilevanti rapporti di collaborazione con terzi nello svolgimento dell’attività professionale, in quanto l’ammontare dei costi sostenuti, pari a circa Euro 50.000,00, costituiva 1/3 del valore della produzione, pari ad Euro 150.000,00. La notevole incidenza dei costi per compensi faceva scaturire la rilevante organizzazione dei mezzi, costituente presupposto per l’assoggettabilità all’Irap. Il raggiungimento dell’indicato valore di produzione era anche connesso strettamente alle prestazioni di lavoro altrui. Nè era condivisibile l’affermazione del contribuente per il quale nell’attività professionale dell’architetto le prestazioni lavorative altrui erano assolutamente essenziali. Il notevole e qualificato spessore del lavoro altrui costituiva, dunque, autonoma organizzazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di imputazione il contribuente deduce la “omessa considerazione di circostanze fattuali determinanti per il giudizio”, in quanto il giudice d’appello ha escluso dal suo giudizio l’elemento determinante costituito dal riferimento necessario ai dati fattuali dell’anno 2006, annualità per la quale il ricorrente era stato dichiarato esente dall’Irap. La Commissione regionale avrebbe erroneamente sostenuto l’autonomia della valutazione di ciascuna annualità. Al contrario, avrebbe dovuto tenere conto di tutta la situazione lavorativa del contribuente per l’anno 2006.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Invero, anzitutto si evidenzia che nel primo motivo di ricorso non vi è alcuna indicazione in ordine al preteso vizio della sentenza del giudice d’appello, in assenza di richiamo ai singoli motivi di impugnazione, costituenti la griglia vincolata cui deve attenersi la parte che intende contestare la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

Non si comprende, infatti, se il ricorrente abbia impugnato la sentenza d’appello per violazione di legge, non avendo tenuto conto del precedente giudicato, ex art. 2909 c.c., a lui favorevole, relativo all’anno 2006, oppure se la censura sia relativa al vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.3. Inoltre, poichè la sentenza d’appello è stata depositata il 25 settembre 2013, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012. Pertanto, il vizio di motivazione della sentenza deve essere articolato, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e quindi declinato come “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorrente non ha indicato lo specifico fatto decisivo, che sarebbe stato trascurato dal giudice di merito, in relazione all’anno di imposta 2007, limitandosi ad allegare una generica “omessa considerazione di circostanze fattuali determinanti per il giudizio”, salvo poi accennare ai “dati fattuali dell’anno 2006”.

1.4. Infatti, per questa Corte la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità – (Cass., sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 2241; Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837).

Pertanto, l’accertamento, anche passato in giudicato, compiuto dal giudice tributario in ordine alla normalità 2006, non può condizionare in alcun modo il diverso e successivo accertamento per l’anno 2007, essendo ovviamente mutevoli i presupposti di fatto posti a fondamento dell’assoggettamento all’Irap. In relazione all’anno 2007, invece, il ricorrente non ha indicato alcun fatto decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il contribuente lamenta la “erronea valutazione di rilevanza su elementi ai fini dell’assoggettamento Irap”, in quanto i compensi a terzi non possono costituire l’organizzazione stabile di lavoro, trattandosi di consulenze cui il contribuente si è avvalso in maniera occasionale. L’incidenza notevole dei costi dovuti per compensi, sul valore totale della produzione dello studio di architettura, con un rapporto di circa un terzo, non costituisce, comunque, autonoma organizzazione, in quanto l’ausilio dei terzi collaboratori è del tutto svincolato da un’attività di coordinamento e controllo, mentre l’attività dello studio si fonda in modo esclusivo sull’intuitu personae dell’architetto N..

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Anzitutto, si rileva anche in questo caso l’assenza di specifica indicazione del motivo del ricorso per cassazione, che è atto impugnatorio a critica vincolata, che impone al ricorrente una precisa scelta sulla tipologia di censura da muovere alla sentenza d’appello. Il ricorrente non indica in quale delle specifiche ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, debba essere incasellata la censura.

2.3. Inoltre, si chiede a questa Corte, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già congruamente espletata dal giudice d’appello, non consentita in questa sede.

2.3. Peraltro, la decisione del giudice d’appello è conforme ai principi di diritto, ormai consolidati e stratificati nella giurisprudenza di legittimità, in relazione ai presupposti di fatto che costituiscono autonoma organizzazione, ai fini della assoggettabilità all’Irap.

3. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.415,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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