Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16066 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 02/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6094-2015 proposto da:

COMUNE DI TORRE S. SUSANNA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MASSARI,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., S.F., elettivamente domiciliati, in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, rappresentati e difesi dagli avvocati GUGLIELMO CAVALLO e

STEFANO CAVALLO, per delega in calce al controricorso;

S.A., S.M.T., ST.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RINASCIMENTO 11, presso lo STUDIO

PELLEGRINO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA DOMENICA

CAMPANELLI, per delega in calce al controricorso;

Z.R., s.a., ST.FR., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA RITA

SALVATORE, per procura depositata il 23/10/2015;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

436/2007 del TRIBUNALE di BRINDISI;

uditi gli avvocati Nicola MASSARI, Maria Rita SALVATORE, Alfredo

CAVALLO per delega degli avvocati Stefano e Guglielmo Cavallo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell’art. 41 c.p.c., illustrato da memoria e notificato ad S.A. nonchè a C., An., M.T., F., Fr. ed s.a. con Z.R., i quali tutti hanno replicato con due diversi controricorsi, il Comune di Torre S. Susanna ha chiesto che, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7 sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale che gli S. e la Z. hanno proposto nel giudizio che il medesimo Comune ricorrente ha introdotto nei loro confronti, davanti al Tribunale di Brindisi, con citazione notificata il 23.05.2007. Il Comune chiarisce che con questa citazione del 2007 ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta acquisizione in suo favore per usucapione ventennale, del diritto di proprietà sul terreno di mq 9.837, in contitolarità dei convenuti e che con la domanda riconvenzionale quest’ultimi hanno invece chiesto la sua condanna alla restituzione del medesimo terreno ed al risarcimento del danno per la relativa illegittima occupazione protrattasi dal 7.05.2007 in poi.

Nella requisitoria scritta, prescritta dall’art. 380-ter c.p.c., il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.

In fatto emerge anche che nel 1985 il Comune di Torre S. Susanna aveva occupato una vasta superficie (mq 9.327 + mq 9837) di terreno di proprietà degli attuali controricorrenti. inclusiva della porzione di mq 9.837 di cui si discute, e che in relazione a quel fatto era sorto tra le stesse parti un precedente giudizio nel quale con sentenza del 6.05.2004 la Corte di appello di Lecce aveva accertato che dell’intero compendio occupato solo la porzione estesa mq 9.327 era stata irreversibilmente trasformata e perciò acquisita in proprietà dal Comune; la restante area di mq 9.837, che ora rileva, era stata invece (non irreversibilmente trasformata nè espropriata ma) fatta oggetto di perdurante occupazione temporanea illegittima, di cui l’ente locale era stato ritenuto responsabile e perciò condannato al liquidato risarcimento del danno subito dai proprietari a decorrere dalla data d’immissione in possesso (1985) e sino alla pronuncia di appello (6.05.2004). Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 5510 del 2010. in accoglimento del primo motivo del ricorso principale proposto del Comune e del ricorso incidentale dei proprietari, rigettati tutti gli altri motivi articolati da entrambe le parti e mantenute ferme la responsabilità e la condanna risarcitoria dell’ente locale (pure) per l’occupazione temporanea illegittima del suolo di mq 9.837, cassava con rinvio detta pronuncia d’appello, onde consentire la riliquidazione del risarcimento anche alla luce dello ius superveniens. Riassunta la causa, la Corte di appello di Lecce in sede di rinvio, con sentenza n. 141 del 2014, condannava il Comune al pagamento del liquidato risarcimento del danno (per l’occupazione appropriativa del suolo di mq 9.237 e) per l’occupazione temporanea illegittima della residua parte estesa mq 9.837.

Tanto premesso, devono essere preliminarmente in rito respinte le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per regolamento, formulate nel controricorso proposto da A., An. e S.M.T., sull’assunto sia del difetto di procura speciale in capo all’avv. Nicola Massari difensore dell’ente e sia dell’assenza d'”incarico deliberato in favore del predetto procuratore dall’amministrazione comunale”. Come già condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte. l’infondatezza della prima eccezione deriva dal rilievo che la procura speciale può, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3 (cfr Cass n. 23777 del 2011), essere apposta, come nella specie, anche su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso; d’altra parte espresso riferimento nella conferita procura al “giudizio per cassazione” ulteriormente attesta il requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c.. L’infondatezza anche dell’ulteriore dedotto profilo d’inammissibilità del ricorso consegue al rilievo che il mandato al difensore è stato conferito dal Sindaco del Comune ed è a questi, non alla giunta comunale, che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali l’esercitato potere spetta in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 (cfr anche Cass SU n. 12868 del 2005 e da ultimo Cass., ord n. 5802 del 2016). Parimenti infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata nel secondo controricorso da C., F., Fr. ed s.a. con Z.R., sul rilievo che il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla giurisdizione, con l’ordinanza del 26/11/2012. Dal tenore di questo provvedimento emerge, invece, con evidenza la sua natura meramente ordinatoria, valorizzata anche dal Pubblico Ministero. Con esso, infatti, il Tribunale nel confermare la disposta c.t.u., si è limitato ad esercitare poteri istruttori in funzione dell’ulteriore corso del processo ed ha espressamente rinviato la decisione sull'”eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa del Comune in relazione alla domanda riconvenzionale..” alla decisione definitiva anche del merito della controversia (in tema cfr anche S.U. n. 10691 del 2002; n. 27127 del 2014).

Peraltro il regolamento in esame, come detto riferito soltanto alla domanda riconvenzionale proposta dagli S. e dalla Z. (in tema cfr Cass. SU n. 1613 del 1973), si rivela per altro verso inammissibile.

Con la precedente, richiamata sentenza n. 5510 del 2010 resa da questa Corte di legittimità, è intervenuto il giudicato implicito sulla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine al rapporto che è oggetto pure dell’attuale riconvenzionale dei proprietari, giudicato vincolante per le parti anche al di fuori del processo in cui la giurisdizione è stata affermata (Cass SU n. 21065 del 2011). Con quella pronuncia di legittimità, infatti, sono divenute definitive le controverse statuizioni di merito sulla responsabilità e condanna risarcitoria del Comune per la perdurante occupazione temporanea illegittima del terreno privato, le quali presuppongono la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno nel merito ad oggetto gli stessi ambiti involti dall’attuale riconvenzionale dei proprietari; nella medesima prospettiva risarcitoria questa domanda attiene infatti all’ulteriore tempo dell’occupazione illegittima successivo a quello in precedenza considerato e sanzionato e pur traducendosi nel duplice profilo riparatorio della condanna per equivalente pecuniario e restitutoria. pertiene pur sempre a quel rapporto ed all’unico illecito produttivo di danni ingiusti, in relazione al quale è stata già ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario (In tema CFR Cass. SU n. 11919 del 2014).

Trattasi, dunque, di giudicato esterno ostativo alla delibazione della questione di giurisdizione posta col regolamento in esame (cfr anche Cass. S.U. n. 22745 del 2014; n. 5872 del 2012; n. 29531 del 2008).

In definitiva il regolamento preventivo di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Comune di Torre S. Susanna al pagamenti) delle spese del regolamento. liquidate in favore di ciascuno dei due gruppi di controricorrenti in Euro 3.500.00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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