Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16065 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19934/2016 proposto da:

D.T.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, FERDINANDO EMILIO ABBATE e RANIERI RODA, ed

elettivamente domiciliata presso il loro studio in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 114/B;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO,

presso i cui Uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI, è domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. cron. 237/2016 della CORTE d’APPELLO di

FIRENZE, pubblicato il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, D.T.S. chiedeva che – accertata la violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU – fosse ingiunto al MINISTERO della GIUSTIZIA il pagamento della somma di Euro 1.250,00 a ristoro del danno non patrimoniale che ella assumeva di avere subito in relazione alla durata di una causa, in materia parimenti di equa riparazione, azionata nel giugno 2010 dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia e che si era protratta 4 anni e 4 mesi per tre fasi di giudizio compresa la procedura di esecuzione.

Con decreto n. 76/2015 del 12.5.2015 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la domanda fosse fondata limitatamente a 1 anno e 4 mesi, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 400,00, oltre alle spese di lite.

Avverso detto decreto proponeva opposizione il Ministero.

Con decreto n. 237/2016 del 23.6.2016 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, annullava il decreto opposto e dichiarava la propria incompetenza essendo competente la Corte di Appello di Perugia e condannava l’opposta al pagamento delle spese di lite.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.T.S. sulla base di due motivi; resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso principale, D.T.S. lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di legge, L. n. 89 del 2001, art. 3 – art. 11 c.p.p. – artt. 38 e 50 c.p.c.”, là dove, secondo la Corte d’Appello di Firenze, essendo stato il procedimento presupposto definito a Roma ne consegue che, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., in combinato disposto con la L. n. 89 del 2001, art. 3, la competenza a giudicare sulla ragionevole durata del processo presupposto è della Corte d’Appello di Perugia.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 91 e 92 c.p.c.”, poichè il decreto impugnato condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonostante la giurisprudenza dell’epoca della domanda escludesse la possibilità di individuare la competenza territoriale, in sede di equa riparazione, facendo riferimento all’Ufficio presso il quale l’azione presupposta si era conclusa.

1.3. – Nella denegata ìpotesì di accoglimento del ricorso principale il Ministero propone ricorso incidentale in base al seguente motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4″. Il Ministero, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per decorrenza del termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, in forza del quale tale domanda può essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla decisione definitiva.

2. – Pregiudizialmente, va rilevato che questa Corte ha affermato il prìncipìo per cui le pronunce che (come nella specie) decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado, ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.), devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che (senza distinguere fra decisioni di primo o di secondo grado) configura il regolamento di competenza (necessario) come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass. 9694 del 2019; conf. Cass. n. 17025 del 2017; Cass. n. 9268 del 2015).

Ne consegue che in tal caso, mentre è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, va fatta salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, semprechè ne ricorrano i requisiti, tenuto conto che tale mezzo, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 2, va proposto nel termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria della sentenza impugnata (Cass. n. 5598 del 2014); infatti, il termine oggi semestrale di cui dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) opera soltanto quando, in assenza della notificazione, la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto” (Cass. n. 3077 del 2006; Cass. n. 18170 del 2004).

Nel caso di specie, come detto, il proposto ricorso ordinario per cassazione è suscettibile di essere convertito in istanza di regolamento necessario. Invero – posto che il dies a quo per l’istanza di regolamento va individuato, non già nella data di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 325 c.p.c., bensì in quella della comunicazione da parte della cancelleria dell’avviso di deposito della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c. – va rilevata la tempestività del ricorso della ricorrente che (nonostante il difetto di notifica o di comunicazione), a fronte della pubblicazione del decreto impugnato mediante deposito in Cancelleria il 23.6.2016, ha notificato il ricorso per Cassazione in data 22.7.2016.

3. – Va sottolineato, peraltro, che nel caso in esame la traslatio iudicii (dall’adita Corte d’appello di Firenze alla Corte d’appello di Perugia) non produce a carico del ricorrente alcuna perdita di poteri o di facoltà processuali, imponendogli soltanto un onere di riassunzione che non intacca minimamente la sua difesa, nè quella già svolta nè quella futura (Cass. n. 18203 del 2015).

4. – Infine deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, che in sede di regolamento di competenza non è consentito proporre; essendo viceversa l’intimato tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo (Cass. n. 19131 del 2005; conf. Cass. 20826 del 2018; Cass. n. 12143 del 2012).

PQM

Dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia; dichiara ed assegna per la riassunzione davanti alla stessa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA