Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16065 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 21/07/2011), n.16065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Rema alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIEIA’ DI ESECUTCRI DI PIE DISPOSIZIONI, associazione senza scopo

di lucro, in persona del rettore pro torpore, rappresentata e difesa

dall’avv. COMPORTI MARCO e dall’avv. Luca Marucchi, presso il quale

è elettivamente domiciliata in Roma in via Barberini 36 (Studio

legale Cardia);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 103/06/06, depositata il 1 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 103/06/06, depositata il 1 giugno 2007, che, per quanto qui rileva, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Siena, ha riconosciuto alla Società di esecutori di pie disposizioni, associazione con sede in (OMISSIS), il diritto al rimborso di quanto corrisposto in eccedenza a titolo di IRPEG per l’anno 1997 e 1998, avendo dichiarato i redditi da fabbricati relativi ad immobili soggetti a vincolo storico e artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, indicando il reddito effettivo e non la minore tra le tariffe d’estimo della zona censuaria, come previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.

Il giudice d’appello, respingendo i rilievi dell’amministrazione, ha infatti ritenuto che il condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, intervenuto nella specie per i periodi d’imposta controversi, non aveva alcuna rilevanza preclusiva in relazione alla richiesta di rimborso; ed ha altresì ritenuto che in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, è di quarantotto mesi dalla data del versamento, decorrente dalla data di pagamento del saldo, in guanto solo in quel momento si è perfezionata l’obbligazione tributaria del contribuente con la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con il primo dei quali l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, deduce che la definizione agevolata dell’imposta implicherebbe l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRPEG risultante dalle dichiarazioni fiscali di cui alle medesime annualità oggetto di definizione; con il secondo dei quali censura per violazione di legge l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui premesso che nel caso de quo non è da escludere la prescrizione decennale; e con il terzo dei quali, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, da una parte assume che il più ampio termine di decadenza introdotto dalla L. n. 133 del 1999 sarebbe applicabile solo qualora, al momento di entrata in vigore della legge, non sia già decorso il termine di 18 mesi originariamente previsto, laddove nella specie l’istanza era stata presentata il 28 marzo 2000 in relazione ad un versamento in acconto effettuato il 27 giugno 1997; dall’altra, sostiene che il termine fissato dalla disposizione in rubrica debba essere computato a far tempo dalla data di versamento dei singoli pagamenti, e non dal versamento del saldo.

Questa Corte ha affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una soma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682r n. 6504, n. 25239 del 2007).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono dichiarate compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA