Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16065 del 14/07/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 16065 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso 4055-2013 proposto da:
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELICHAFT, DEUTSCHE BANK AG
FILIALE DI LONDRA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato LENER RAFFAELE, che le rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CASTELLANI ENRICO, per
procure speciali, in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 14/07/2014

contro

MARCIANA FINANZIARIA S.P.A., in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato CESAREI
PIERO, che la rappresenta e difende, per procura

– controricorrente contro

CITIGROUP INC., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell’avvocato
GIAMPAOLINO CARLO FELICE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUASTADISEGNI FABIO, per procura
speciale, in atti;
– resistente –

UBS LIMITED, UBS AG, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo STUDIO LEGALE
MACCHI DI CELLERE GANGEMI, rappresentate e difese dagli
avvocati VISCO CLAUDIO, ORLANDO SALVATORE, LAZZERETTI
SILVIA, per procure speciali, in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

ALLEGRA FINANZ AG, ARBEIDSCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN
A.C.G. VZW, ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ENA,
ASSOCIATION MEDICALE INTERENTREPRISE, DORP NR. 2 –

speciale, in atti;

KONINGIN FABIOLA VZW, FIL GESTION, FIL INVESTMENTS
INTERNATIONAL, FIL INVESTMENT SERVICES (UK) LIMITED,
FIXATOR SA, FRANKFURTER SPARKASSE ANSTALT DES
OFFENTLICHEN RECHTS GROUPE RL, CHAMBARD SOCIETE’ CIVILE,
MCA FINACE SA, SCALA INTERNATIONAL SA, SO.LO.TRAT. SAS,

OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, DEUTSCHE BANK S.P.A.,
MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED – MILAN
BRANCH, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, INTESA
SAN PAOLO S.P.A.;

intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 5012/2011 del TRIBUNALE di MILANO;
uditi gli avvocati Enrico CASTELLANI, Piero CESAREI,
Fabio GUASTADISEGNI, Salvatore ORLANDO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di rigettare i ricorsi, affermando la
giurisdizione italiana.

WESTLB AG, CITIBANK NA, CITIBANK INTERNATIONAL PLC, BANK

LA CORTE
Letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla
A.G. Deutsche Bank, con sede a Francoforte sul Meno, e dalla A.G.
Deutsche Bank, filiale di Londra, con sede a Londra, contro la A.G. Allegra

5012/2011 RG del Tribunale di Milano (delle quali la sola Marciana
Finanziaria S.p.a. è costituita nel presente giudizio) e nei confronti di altre
Banche e società finanziarie, delle quali solo la UBS di Londra e la UBS di
Zurigo sono costituite con controricorso e ricorso incidentale adesivo nel
presente giudizio
Osserva
1.Ai fini della decisione del presente regolamento, i fatti giuridicamente
rilevanti sul piano sostanziale e processuale risultano i seguenti:

Allegra Finanz ed altre società attrici (tutte, tranne la qui costituita
Marciana Finanziaria S.p.a., aventi sede all’estero) hanno convenuto
davanti al Tribunale di Milano le odierne ricorrenti, le ricorrenti
incidentali ed altre banche ed imprese finanziarie, al fine di sentirle
condannare, ex art.2043 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a
seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat;

La causa petendi della proposta azione aquiliana si identifica nella
attribuzione, alle odierne ricorrenti (oltre che alle altre banche
convenute) di una condotta

(rectius,

di più condotte

diacronicamente dislocate) consistita nell’aver finanziato un gruppo
industriale in stato di decozione al solo fine di trarne profitto,

3

Finanz ed altre società, attrici nella causa di merito pendente al n.

trasferendo il rischio economico delle operazioni intraprese sul
mercato finanziario con il gruppo Parmalat su investitori e
risparmiatori ingannati circa il reale stato di solvibilità del gruppo
stesso. Allegano, in particolare, le attrici oggi resistenti dinanzi a

titoli obbligazionari e prefencese share) emessi da società di quel
gruppo e di aver maturato, in conseguenza del dissesto della
Parmalat e della sua sottoposizione alla procedura di
amministrazione straordinaria, ingentissime perdite a seguito di tre
precise operazioni finanziarie: 1) Un equity collar swap, stipulato tra
Deutsche Bank e la Newport SA;

2) L’assistenza prestata da

Deutsche Bank London, nel settembre 2003, ai vertici del gruppo
nell’operazione di emissione, da parte di

Parmalat Finance

Corporatin BV, di un prestito obbligazionario per (nominali) Euro
350 milioni; 3) La stipulazione, da parte di

Deutsche Bank con

Parnnalat s.p.a. di una serie di operazioni in strumenti finanziari cd.
derivati;
• Il

petitum

conseguente a tali, asserite perdite, viene

complessivamente quantificato in E. 128.810.979,93, variamente
ripartito tra le singole società attrici (la sola Frankfurter Sparkasse
ha ricondotto le proprie ragioni di credito al mancato rimborso di un
finanziamento concesso alla Parmalat nell’ottobre del 2001 per un
importo pari ad E. 6.314.469). In particolare, tali perdite sarebbero
state conseguenza: 1) Della perdurante somministrazione alla

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questa Corte di aver acquistato strumenti finanziari (titoli azionari,

Parmalat dei mezzi finanziari necessari per sopravvivere sul mercato
in una situazione di irreversibile stato di insolvenza; 2) Della
alterazione del mercato dei capitali rispetto al cui buon
funzionamento i soggetti portatori di titoli quotati vantano un vero e

• L’eventus damni lamentato dalle attrici dinanzi al giudice del merito
viene fatto discendere dall’avere la condotta delle convenute
provocato, in concorso con i vertici degli enti finanziati: 1)
L’immissione sul mercato di titoli spazzatura; 2) L’acquisto di detti
titoli da parte delle attrici, con la conseguente e quasi totale perdita
del capitale investito; 3) L’alterazione della percezione in ordine alle
capacità di credito del gruppo Parmalat; 4) L’ulteriore induzione
all’acquisto e/o al mantenimento in portafoglio di quei titoli; 5) La
diminuzione della garanzia patrimoniale del credito conseguente
all’aggravamento dello stato di decozione ad opera delle Banche
oggi ricorrenti.
2. La questione della carenza di giurisdizione della A.G. italiana risulta
tempestivamente sollevata dalle ricorrenti e dalle ricorrenti incidentali con
le loro prime difese nella causa di merito: il regolamento appare pertanto
ammissibile, non essendo intervenuta alcuna decisione sul punto da parte
dell’adito Tribunale di Milano.
3.

Queste le ragioni poste a fondamento dell’eccepito difetto di

giurisdizione da parte delle ricorrenti principali:

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proprio diritto soggettivo;

alla causa intrapresa dalle società attrici andava applicato – stante la
pacifica circostanza che le convenute Deutsche Bank AG e Deutsche
Bank London hanno sede in Paesi dell’UE ma non in Italia – il
Regolamento CE n.44/2001;
nessun rilievo poteva legittimamente attribuirsi alle disposizioni della
legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218 del
1995), ovvero, ratione temporis, a quelle di cui alla Convenzione di
Bruxelles, a torto evocate dalla difesa delle attrici;

la competenza giurisdizionale del giudice italiano non poteva
fondarsi, in particolare, sul criterio-base di cui all’art. 2 del
Regolamento, che prevede la regola generale del foro del
convenuto, essendo nel caso in esame tali fori da individuarsi,
pacificamente, in quello tedesco e/o in quello del Regno Unito;

neppure avrebbero potuto essere applicate le disposizioni di cui
all’art. 5, n. 1) del regolamento, pur evocate dalle controparti nella
causa di merito, poiché l’azione introdotta dinanzi al giudice
milanese appariva fondata espressamente sulla responsabilità
extracontrattuale delle convenute e non su di un qualunque titolo
contrattuale;

l’unica disposizione applicabile alla fattispecie sarebbe, invece,
quella di cui al n. 3) del citato art. 5, secondo il quale la competenza
giurisdizionale si radica “in materia di illeciti civili dolosi o colposi,
davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o
può avvenire”: anche in questo caso, peraltro, restava esclusa la

6

competenza del giudice italiano in quanto l’evento dannoso, secondo
la stessa prospettazione di parte attrice, sarebbe consistito
nell’incauto investimento (o nella incauta concessione di credito) alle
società del Gruppo Parmalat, operazioni che sarebbero state in

Gruppo, onde nasconderne lo stato di dissesto;
• non era infine invocabile, ai fini dell’affermazione della giurisdizione
italiana, la disposizione di cui all’art. 6, n. 1 del Regolamento, per
avere alcune delle convenute società (ma non le ricorrenti e le
ricorrenti incidentali) sede in Italia; ciò in quanto ad ogni singola
banca era addebitabile una specifica condotta, autonoma e separata
dalle altre, onde la impredicabilità di una trattazione congiunta delle
domande.
4. Le ricorrenti incidentali UBS Ltd e UBS AG aderiscono all’impostazione
delle ricorrenti principali, con l’ulteriore specificazione, da parte della
società UBS AG (avente sede in Svizzera), secondo la quale, nei suoi
confronti, sarebbe applicabile (non il regolamento, ma) la Convezione di
Lugano del 2007

– rilievo peraltro non foriero di conseguenze

giuridicamente rilevanti, essendo la disposizione di cui all’art. 5, n. 3) del
citato strumento internazionale del tutto corrispondente a quella di cui
all’art. 5, n. 3) della fonte del diritto UE.
5. La causa in corso davanti al Tribunale di Milano presenta, ai fini che
occupano il collegio, le seguenti peculiarità:

7

qualche modo indotte dalle convenute con le loro condotte verso il

Ha ad oggetto una azione collettiva, introdotta con unico atto da più
soggetti, aventi sede in vari Paesi membri dell’UE, di cui uno solo
avente sede in Italia.

Le convenute sono dodici società, bancarie ovvero finanziarie facenti

secondaria nel nostro Paese, altre ancora con sede legale in altri
Paesi membri, una in Svizzera.

Il petitum è unico per tutte le società attrici, che chiedono la
condanna delle convenute al risarcimento del danno dalle stesse
patito a seguito della perdita di valore delle azioni e delle
obbligazioni emesse da società del Gruppo Parmalat, titoli che le

Famkfurter Sparkasse

stesse avevano acquistato (solo l’attrice
Anstalt

lamenta una perdita derivante dalla impossibilità di

recuperare un proprio finanziamento) confidando nella solvibilità
delle debitrici e nella genuinità delle operazioni intraprese dalle
stesse con le convenute;

La

causa petendi è

a sua volta unica: si assume che le convenute, in

concorso fra loro ovvero attraverso condotte separate ma
convergenti,

avrebbero

contribuito

a

creare

la

falsa

rappresentazione della solvibilità delle società del Gruppo Parmalat
attraverso la concessione di credito o la ideazione di operazioni di
finanziamento tali da ingenerare un affidamento sulle prospettive di
un debitore entrato invece in stato di conclamata insolvenza, cui era
seguita la sottoposizione alla procedura di amministrazione

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capo a gruppi bancari, alcune aventi sede in Italia, altre aventi sede

straordinaria e la perdita pressoché totale dell’investimento, oltre ad
un danno di immagine.
6. Va ancora osservato, in limine, come nessuna delle parti attrici rivesta
la qualità di “risparmiatore” – e conseguentemente di “consumatore” ictu °culi,

a loro volta società finanziarie – se non

addirittura banche o investitori professionali.
7.

Sempre preliminarmente, deve essere ulteriormente confermato il

consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Cass.
SU n.2926 de12012) secondo il quale la giurisdizione si determina sulla
base della domanda individuata con riferimento al cd. petitum sostanziale,
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che
si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendí, ossia
della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata
dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al
rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Ne consegue che
tutte le considerazioni svolte dalle odierne ricorrenti in ordine alla
legittimazione passiva di singole convenute, alla mancata prova del
danno, alla incertezza circa l’individuazione delle singole condotte ascritte
ad ogni convenuta, restano perciò solo estranee a questo giudizio, che ad
oggetto esclusivamente la questione di giurisdizione.
8.

Non può essere poi condiviso l’assunto difensivo delle ricorrenti,

principali e incidentali, relativo alla mancata considerazione, da parte delle
società attrici, del criterio del foro del convenuto, ex art. 2 del
Regolamento e della corrispondente disposizione della Convenzione di

9

essendo esse,

Lugano. Taluni degli enti convenuti sono, difatti, società aventi sede in
Italia ed altri hanno, nel Paese, una loro sede secondaria. La circostanza
secondo cui le ricorrenti non siano fra queste non può, pertanto,
rappresentare un limite o un ostacolo all’esame della Corte della loro

deve essere considerata anche ai fini che in questa sede rilevano.
9. La questione della applicazione, nel caso di specie, dell’art. 6 n. 1 del
Regolamento – a mente del quale la persona domiciliata nel territorio di
uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, “in
caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno
qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso
così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione
unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata di
giungere a decisioni incompatibili” – va risolta avendo riguardo alla
domanda proposta nella causa di risarcimento, non apparendo seriamente
contestabile che essa, per come appare prospettata, si caratterizza per la
sua evidente unicità, essendo demandata all’esclusiva cognizione giudice
del merito (e non di questa Corte) l’accertamento se sia fondata o meno la
tesi delle attrici, volta all’affermazione di una responsabilità solidale fra
tutte le convenute.
9.1. A tanto consegue una preliminare valutazione

di correttezza

dell’individuazione della A. G. italiana così come formulata dalle attrici in
parte qua, essendo pacifico che alcune delle società convenute in Italia

10

esclusiva posizione. La causa introdotta dalle attrici è difatti unica, e tale

hanno la loro sede o sono comunque qui domiciliate, avendo una sede
secondaria.
10. Sotto altro, concorrente profilo, quand’anche si ritenesse che il foro
competente quoad iurisdictionis debba essere individuato sulla base dei
la

giurisdizione italiana sembra
altrettanto correttamente radicata.
10.1. Sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia,
infatti (Grande Sezione, procedimenti riuniti C-509/09 e C-I61/10, aventi
ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalle Corti
tedesca e francese), la norma sulla competenza speciale enunciata
all’art.5, punto 3 del Regolamento, in deroga al principio della competenza
dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento
nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data
controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato,
che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini
della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale.
10.2. Si legge, difatti, nella recente sentenza della CGUE, quinta sezione,
del 18 luglio 2013 in causa C-147/12 – avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE,
dallo Howraetten fòr Nedre Norrland svedese, che “occorre ricordare, da
un lato, come, secondo una giurisprudenza costante, la norma di
competenza speciale prevista – in deroga al principio della competenza dei
giudici del domicilio del convenuto – dall’articolo 5, punto 3 del

11

criteri di competenza speciale di cui all’art. 5.3) del Regolamento,

regolamento n.44/2001 si basi sull’esistenza di un collegamento
particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto, il che giustifica un’attribuzione di
competenza a questi ultimi in ragione della buona amministrazione della

civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è
avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in
merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e
di facilità nell’espletamento dell’istruttoria). Dall’altro, che l’espressione
«luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzata
dall’articolo 5, punto 3 del Regolamento n.44/2001, concerne sia il luogo
in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale
danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi
al giudice dell’uno o dell’altro luogo … che possono costituire un
significativo collegamento dal punto di vista della competenza
giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze,
fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e
dello svolgimento del processo”.
11. Sulla base di tali principi, ritiene il collegio che il nesso tra l’azione
esercitata dalle società attrici e i giudici italiani sia reso evidente:

dal fatto che il Gruppo Parmalat era italiano;

dal fatto che in Italia si è aperta la procedura di amministrazione
straordinaria delle società del Gruppo a seguito dell’insolvenza delle
stesse;

12

giustizia e di motivi di economia processuale (infatti, in materia di illeciti

dal fatto che il Italia è stata esercitata l’azione penale in relazione
alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del
gruppo;

dal fatto che in Italia appare indiscutibilmente realizzatosi quel

esercitata dalle attrici e i fatti dedotti in giudizio.
11.1. Sotto altro profilo, non può ragionevolmente sostenersi che la
citazione in giudizio di società aventi sede in Italia abbia
avuto il solo scopo di radicarvi pretestuosamente la giurisdizione.
Analogamente con quanto deciso da questa stessa Corte con la
recentissima sentenza n. 26937 del 2 dicembre 2013, anche nel caso di
specie va escluso tout court la predicabilità di una patente pretestuosità
del cumulo soggettivo di domande sì come realizzato al solo fine di
determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni
di connessione, perché, ora come allora, dalla prospettazione della
domanda – la cui fondatezza costituisce irredimibile questione di merito risulta che ciascun convenuto non può astrattamente dirsi estraneo alla
pretesa fatta valere in giudizio. Ed in questo come in quel caso, il fatto
illecito prospettato, nel suo aspetto genetico, ha preso le mosse proprio
dal territorio italiano.
11.2. Secondo la (erronea) prospettazione delle ricorrenti, al contrario,
dovrebbe aver rilievo l’ormai desueto criterio del luogo del danno quale
luogo del compimento della condotta illecita, tesi, come si è avuto modo di
osservare poc’anzi, da tempo abbandonata dalla CGUE e da queste stesse

13

collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell’azione

Sezioni Unite, come risulta dalla articolata motivazione dell’ordinanza n.
14654 del 5 luglio 2011 (Hume/Micoperi).
11.3. Infine, avuto riguardo alla tipologia della responsabilità per fatto
illecito invocata dalle attrici, va considerato come, pur non essendo

infedele”, come inquadrata da questa Corte nelle sue più recenti pronunce
(ordinanze n. 8034 dell’8 aprile 2011 e n. 18092 dell’Il ottobre 2012, tra
le altre), l’odierna vicenda risulti, in parte qua, quanto agli effetti sulla
giurisdizione, ad essa del tutto equiparabile.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara la giurisdizione del giudice
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ordinario cui rimette gli atti del processo anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, li 25.3.2014

immediatamente sovrapponibile a quella (precontrattuale) “da prospetto

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