Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16064 del 14/07/2014
Civile Decr. Sez. U Num. 16064 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
R.G.N. 2695/2014
DECRETO
oron./( 6e
sul ricorso 2695-2014 proposto da:
MANACORDA
STEFANO
MNCSFN68H09F839H,
elettivamente ReP ”
domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso ud *
lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA,
che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
BARTONE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MICHELANGELO TILLI, 52, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA BARTONE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BENITO ALENI;
– controri correnti nonchè contro
2011
BARTOLI ROBERTO;
1
– intimati nonchè contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588,
SECONDA UNIVERSITA’
Data pubblicazione: 14/07/2014
STUDI NAPOLI
elettivamente
Li
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 3204/2013 del CONSIGLIO DI STATO
di ROMA, depositata il 10/06/2013;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Presidente Aggiunto
che nel ricorso n. 2695/2014 R.G. proposto da prof. Stefano MANACORDA per la
cassazione ex art. 362 comma 1 c.p.c. della sentenza 12.06.2013 del Consiglio di
Stato, si è costituito con controricorso e difesa in proprio l’avv. Nicola BARTONE e
che il MIUR ha depositato mero atto di costituzione,
che
il ricorrente in data 10.07.2014 ha depositato atto di rinunzia al predetto
ricorso, debitamente notificato agli intimati,
che il contro ricorrente aveva già in data 13.05.2014 depositato atto di “ritiro
della costituzione in giudizio” significante la avvenuta cessazione di ragioni di
contesa;
che si può dichiarare la estinzione, compensandosi per intero il carico delle spese
tra le parti;
visto l’art. 391 c.p.c.
DICHIARA
Estinto il giudizio di cui al ricorso in oggetto,
dispone che il decreto sia comunicato via FAX alle parti costituite
Roma, 11.07.2014
Rilevato