Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16064 del 14/07/2014


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Civile Decr. Sez. U Num. 16064 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

R.G.N. 2695/2014

DECRETO

oron./( 6e

sul ricorso 2695-2014 proposto da:
MANACORDA

STEFANO

MNCSFN68H09F839H,

elettivamente ReP ”

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso ud *
lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA,

che lo

rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

BARTONE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MICHELANGELO TILLI, 52, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA BARTONE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BENITO ALENI;
– controri correnti nonchè contro

2011

BARTOLI ROBERTO;

1

– intimati nonchè contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588,
SECONDA UNIVERSITA’

Data pubblicazione: 14/07/2014

STUDI NAPOLI

elettivamente

Li

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– resistenti –

avverso la sentenza n. 3204/2013 del CONSIGLIO DI STATO

di ROMA, depositata il 10/06/2013;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Presidente Aggiunto

che nel ricorso n. 2695/2014 R.G. proposto da prof. Stefano MANACORDA per la
cassazione ex art. 362 comma 1 c.p.c. della sentenza 12.06.2013 del Consiglio di
Stato, si è costituito con controricorso e difesa in proprio l’avv. Nicola BARTONE e
che il MIUR ha depositato mero atto di costituzione,
che

il ricorrente in data 10.07.2014 ha depositato atto di rinunzia al predetto

ricorso, debitamente notificato agli intimati,
che il contro ricorrente aveva già in data 13.05.2014 depositato atto di “ritiro
della costituzione in giudizio” significante la avvenuta cessazione di ragioni di
contesa;
che si può dichiarare la estinzione, compensandosi per intero il carico delle spese
tra le parti;
visto l’art. 391 c.p.c.
DICHIARA
Estinto il giudizio di cui al ricorso in oggetto,
dispone che il decreto sia comunicato via FAX alle parti costituite
Roma, 11.07.2014

Rilevato

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