Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16064 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 02/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19707-2014 proposto da:

N.G., N.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3 presso lo STUDIO LEGALE COMMERCIALE

AVV.TI NASTI E COMUNALE, rappresentati e difesi dall’avvocato

NASTASI GIUSEPPE, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PARTANNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO TRINCERI,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

uditi gli Avvocati Giuseppe NASTASI e Marilena RIGGIRELLO per delega

dell’avvocato Domenico Trinceri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(affermazione della giurisdizione del giudice ordinario).

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) Il tribunale di Marsala nel dicembre 2008 e la Corte di appello di Palermo con sentenza del giugno 2014, notificata il 2 luglio successivo, hanno declinato la giurisdizione sull’azione promossa nel novembre 2005 dagli odierni ricorrenti N. nei confronti del comune di Partanna.

I signori N. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 luglio successivo.

Il comune di Partanna ha resistito con controricorso.

2) La contesa nasce dalla mancata vendita agli attori di un terreno di risulta post terremoto, esteso 25,40 mq, adiacente ad altra loro proprietà, con la conseguente impossibilità di ampliare il fabbricato già posseduto.

Il ricorso, che denuncia violazione dei “principi generali in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo”, sviluppa tre motivi e si conclude chiedendo la cassazione della sentenza etnea:

a) perchè l’azione promossa aveva ad oggetto domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.;

b) perchè la Corte avrebbe omesso di considerare che la posizione di privilegio contrattuale dei ricorrenti, violata dal Comune cedendo l’area a terzi, era stabilita dal regolamento comunale sulla vendita a trattativa privata delle aree di risulta;

c) perchè non è stata disposta la translatio iudicii.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3) Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune di Partanna, che deduce che la sentenza d’appello sarebbe stata solo parzialmente impugnata, con l’avvenuto passaggio in giudicato di “parti motive” di essa, tra cui quella concernente le spese di lite.

Il rilievo non ha fondamento, giacchè il ricorso mira nitidamente a confutare la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, con la quale si è chiuso il giudizio di appello. L’impugnazione della decisione sul punto è idonea astrattamente a provocare anche la caducazione della accessoria condanna alle spese.

4) Fondatamente parte resistente rileva che da controparte giunge un continuo mutamento di accenti della domanda, al fine di superare la declaratoria di difetto di giurisdizione.

Il Comune di Partanna rileva in particolare che del tutto nuova appare la “presunta responsabilità contrattuale della P.A.” prospettata in sede di legittimità e sostiene che nessun diritto soggettivo al trasferimento del terreno conteso è mai maturato in capo agli attori, i quali possono vantare un mero interesse legittimo a partecipare alla procedura di alienazione delle cosiddette aree di risulta.

La difesa del Comune sostiene che tali aree sono state trasferite al Comune, affinchè questi ne disponga “in applicazione del regolamento comunale”.

Aggiunge che l’avvio del procedimento per la vendita dell’area, con richiesta ai N. di invio della documentazione attestante i requisiti, costituiva atto istruttorio del procedimento volto alla istruzione del procedimento, che doveva portare a individuare l’acquirente, senza che controparte potesse vantare l’avvenuta conclusione di un contratto.

5) I rilievi suesposti sono sostanzialmente fondati e il ricorso non merita accoglimento.

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Questo costante insegnamento delle Sezioni Unite (cfr SU 15323/2010; 20902/11; 11229/14) impone che in sede di pronuncia sulla giurisdizione, le Sezioni Unite, che sono giudici del fatto processuale (SU 8074/15; 8095/07; 15559/03), verifichino se la pretesa giudiziale, come “ab initio” formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito.

Il tribunale di Marsala alla stregua di tali principi ha correttamente rilevato che la domanda proposta dai N. attiene al comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale durante la fase di rilevanza pubblicistica di individuazione del contraente per la vendita del lotto di terreno di risulta.

5.1) L’esame dell’atto di citazione giustifica queste conclusioni. In esso infatti parte attrice ha chiesto al primo giudice: di “ritenere e dichiarare che in virtù del regolamento per l’alienazione delle aree di risulta di proprietà comunale” gli attori avrebbero avuto il diritto di acquistare la proprietà ed il possesso del fabbricato urbano di via Caprera in Partanna;

di “ritenere e dichiarare” che l’area di proprietà degli attori non è idonea alla realizzazione di una unità abitativa;

di “ritenere e dichiarare” che a causa del mancato esercizio del diritto di prelazione erano ad essi derivati danni economici, di cui chiedevano il risarcimento.

La domanda di risarcimento è imperniata – di qui la causa petendi che caratterizza il petitum – sulla violazione dell’art. 4 del regolamento sulla vendita delle aree, violazione che sarebbe stata commessa dal Comune erroneamente applicando l’ordine prioritario delle richieste di alienazione.

Premessa della pretesa è dunque l’accertamento, necessariamente da effettuare in via principale, della scorrettezza del procedimento amministrativo, che prescrive le regole per individuare chi abbia diritto, tra più richiedenti confinanti, di ottenere in proprio favore l’alienazione dell’area di risulta.

La richiesta risarcitoria può trovare ingresso soltanto davanti al giudice che sia competente a delibare la validità dell’atto amministrativo con cui sia stato individuato l’acquirente.

Se infatti il fondamento del preteso “diritto di prelazione” risiede in un regolamento comunale che fisserebbe i criteri per la scelta dell’acquirente, la situazione soggettiva che può essere fatta valere è solo quella di interesse legittimo, ancorchè la domanda venga conclusa da una richiesta risarcitoria, che è solo conseguenza e ricaduta eventuale dell’accertamento che la precede dal punto di vista logico e giuridico e al quale la richiesta suddetta accede.

6) Alla stregua di queste considerazioni il ricorso va rigettato, non senza rilevare che va così precisata la motivazione della sentenza di appello, la quale ha disatteso le doglianze di parte N. seguendo un percorso meno lineare.

Ha infatti aggiunto considerazioni superflue in tema di controversie in materia di pubblici servizi.

Restano valide comunque le osservazioni circa la insussistenza di una posizione di diritto soggettivo, che, va chiarito, non poteva discendere dalla priorità temporale della domanda.

Detta priorità era soltanto uno dei presupposti di fatto per far valere l’interesse legittimo allo svolgimento corretto dell’azione amministrativa volta ad individuare il contraente, nel conflitto tra diversi aspiranti.

Di qui il rigetto dei primi due motivi di ricorso.

7) Il terzo motivo lamenta che non sia stata disposta espressamente la translatio iudicii che consente “la salvezza degli effetti dell’azione proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione”, anche fra giurisdizioni diverse (ordinaria e amministrativa).

Trattasi di doglienza infondata, perchè la translatio è effetto, normativamente sancito dall’art. 11 codice del processo amministrativo, della declaratoria di difetto di giurisdizione. Il giudice ordinario che declina la giurisdizione non deve quindi necessariamente esplicitarlo.

8)Le spese si liquidano in relazione al valore della controversia. Occorre dare atto, ratione temporis, della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater introdotto dal dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater introdotto dal dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni unite civili, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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