Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16063 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23510/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2

A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANNIBALE LAROCCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1181/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza del 14.3.2017, Il Tribunale di Vicenza rigettò l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vicenza, innanzi al quale M.G. aveva proposto opposizione, impugnando otto verbali della Polizia Stradale per plurime violazioni della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell’art. 174 C.d.S.;

– il giudice d’appello respinse l’eccezione di decadenza della contestazione, affermando che il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, qualora vi sia stata contestazione immediata della violazione, decorra non dalla data di percezione del fatto, ma dal momento della valutazione degli accertamenti svolti; nel caso di specie, detti accertamenti erano consistiti nell’acquisizione di documentazione presso la ditta di cui era dipendente il M.; il Tribunale rigettò la richiesta di applicazione della continuazione tra le sanzioni previste per ogni infrazione in quanto le violazioni erano state commesse in giorni ed ore diverse;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G. sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva la Prefettura di Vicenza;

– in data 7.11.2019, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– deve essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per tardività, delle memorie illustrative depositate dal ricorrente in data 7.11.2019, per il mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza camerale, fissata in data 8.11.2018;

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto tempestiva la nonostante delle violazioni, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla commissione dell’illecito ed in assenza di prova, da parte della Prefettura, dello svolgimento di accertamenti complessi;

– il motivo è inammissibile;

– la L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”;

– secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte tale disposizione, nel riferirsi all’accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione; l’accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall’art. 13, l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione e la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis, Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210; Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n. 16286);

il Tribunale di Vicenza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, ritenendo che il termine di novanta giorni non decorresse dalla contestazione dell’infrazione in quanto ad essa seguirono ulteriori accertamenti, consistiti nell’acquisizione di documentazione della ditta, alle cui dipendenze lavorava il M., che aveva commesso l’infrazione;

– il giudice di merito ha doviziosamente ricostruito l’attività di indagine svolta dalla pubblica amministrazione in seguito all’accertamento, alla quale ha partecipato la stessa azienda di trasporto, attraverso il deposito, a più riprese, di documentazione, che la ditta aveva l’obbligo di conservare;

– nella specie, avendo la Ditta Trasporto Internazionale Nogara ultimato la consegna della documentazione il 3.5.2012, la notifica dei verbali di contestazione è tempestivamente avvenuta il 25 luglio 2012;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo degli interessati al procedimento medesimo e la possibilità degli stessi di orientare la direzione del provvedimento finale in fase non contenziosa; il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia assicurato la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo tanto più che il responsabile e il destinatario del precetto e della sanzione era il conducente, ovvero, il presunto trasgressore e non la ditta, di cui era dipendente, mera coobbligata in solido al pagamento delle sanzioni;

– il motivo è inammissibile sia perchè dedotto per la prima volta in sede di legittimità, sia per la sua genericità, in quanto il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme sul procedimento amministrativo non indica quale apporto avrebbe potuto dare la sua partecipazione e, soprattutto, se il suo intervento avrebbe, con ragionevole certezza, determinato l’adozione di un provvedimento diverso da quello adottato dalla pubblica amministrazione (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n. 3524);

con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8; secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere che le condotte contestate ricadevano nel vincolo della continuazione, perchè commesse in un periodo ristretto e quindi rientranti nel concetto di un “unico disegno”;

– il motivo è inammissibile;

– questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che non è sufficiente che la norma violata sia la medesima perchè si debba procedere al cumulo giuridico delle sanzioni ma è necessario che la violazione sia avvenuta con un’unica azione mentre, nel caso in esame, le violazioni avvennero in giorni ed ore diverse, ragione per la quale non è ravvisabile l’unicità del disegno.

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– non occorre provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, posto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– il collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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