Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16063 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19322-2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

MATTONATO 3, presso lo studio dell’avvocato PICCININNI DONATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO DE BONIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

P.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 105/01/2013, depositata il 16.12.2013 dalla Commissione tributaria regionale del Molise, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2000, che ai fini Irpef aveva ripreso a tassazione la plusvalenza realizzata e non dichiarata dalla cessione di un’area edificabile.

La ricorrente ha rappresentato che successivamente alla cessione di un terreno, nella sua comproprietà per i 6/18 dell’intero, al prezzo di vecchie Lire 73.000.000 (Lire 26.800.000 a lei spettanti), l’Ufficio aveva accertato nei suoi confronti una plusvalenza, conseguita e non dichiarata dalla P.. Tale plusvalenza era stata determinata non già sulla base del prezzo di vendita dichiarato nel rogito notarile, ma sulla stima di Lire 167.600.000, corrispondente al maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

Contestando l’atto impositivo, la contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che con sentenza n. 306/03/2008 aveva accolto le sue ragioni. Nel successivo giudizio d’appello, introdotto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale dei Molise, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, ha invece accolto per quanto di ragione l’impugnazione dell’Ufficio. Il giudice regionale ha ritenuto che la plusvalenza dovesse corrispondere al valore determinato ai fini dell’imposta di registro in sede di definizione della lite pendente (pari, per l’intero, a Lire 147.800.000).

La ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, cui ha risposto l’Agenzia delle entrate con controricorso, nel quale ha chiesto il rigetto delle ragioni avverse. Inoltre con ricorso incidentale l’Ufficio ha a sua volta impugnato la decisione, dolendosi, con un unico motivo, della erroneità della motivazione in punto di diritto.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 23 marzo 2021.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla questione, riproposta anche in sede d’appello, della nullità dell’atto impositivo perchè carente dell’indicazione delle modalità di calcolo dell’aliquota d’imposta applicata;

con il secondo denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ammesso la produzione di documenti nuovi, pur idonei a modificare il thema decidendum;

con il terzo, in via subordinata, la ricorrente lamenta la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa l’illogicità delle ragioni spese sulla rilevanza probatoria dell’atto di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro e sulla sua conoscenza da parte della P..

Con il primo motivo la ricorrente invoca la nullità della decisione per l’omessa pronuncia su un motivo del ricorso. La P. afferma che già con il ricorso introduttivo era stata eccepita la nullità dell’atto impositivo perchè carente della indicazione dell’aliquota applicata dall’Ufficio alla plusvalenza, sottoposta a tassazione separata del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 17, (comma 1, lett. g-bis). L’eccezione non fu esaminata dal giudice di primo grado che, accogliendo il ricorso introduttivo per altre ragioni, ritenne evidentemente assorbite le altre questioni. Il motivo fu riprodotto in sede d’appello dalla contribuente con le controdeduzioni. Della eccepita nullità dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale prima, e successivamente in sede d’appello, in osservanza del principio di autosufficienza, la ricorrente ha riportato in ricorso gli stralci dei rispettivi atti difensivi. La difesa dell’Agenzia assume che il motivo sarebbe privo di pregio perchè il giudice regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, avrebbe statuito implicitamente, rigettando quel motivo su cui la contribuente insisteva. Sennonchè le ragioni per le quali la Commissione regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio – la corretta notifica e dunque la conoscenza dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro – sono del tutto autonome dall’eccepita nullità dell’avviso di accertamento, così che deve escludersi che le ragioni dell’accoglimento dell’appello sottintendessero il rigetto implicito della eccezione, correttamente formulata come motivo nel ricorso introduttivo e reiterata nel controricorso in appello dalla P.. E d’altronde si trattava di una questione decisiva ai fini della legittimità dell’atto impositivo, come desumibile dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., 27/06/2005, n. 13810; 11/06/2008, n. 15381; 20/02/2009, n. 4187; 12/07/2018, n. 18389). Ne deriva che il giudice d’appello, omettendo di pronunciarsi, è incorso in un error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.

Inammissibile è poi l’unico motivo del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

La sentenza va cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia, oltre che alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Dichiara inammissibile il motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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