Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16063 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 02/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17554-2014 proposto da:

ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA (già MET.RO.

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via Dei Rogazionisti 16, presso

lo studio dell’avvocato Marina DI LUCCIO, che la rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via

Nomentana 257, presso lo studio dell’avvocato Andrea CIANNAVEI, che

lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

E.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2911/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

uditi gli avvocati Marina DI LUCCIO ed Andrea CIANNAVEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Fderico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) Il ricorso concerne l’azione possessoria svolta da E.S. e F.A. contro ATAC spa (già Metro spa) per la chiusura di un passaggio a livello posto su un terreno sito in (OMISSIS).

Il Tribunale di Viterbo ha accolto la domanda dei proprietari terrieri e ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte di appello di Roma con sentenza 21 maggio 2013, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato che vi è giurisdizione amministrativa solo se il ricorso è rivolto contro un provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione.

Ha osservato che il provvedimento contenente la ordinanza di chiusura non era stata prodotta. Ne ha desunto che l’attività denunciata era da considerare attività materiale della P.A., soggetta al sindacato del Giudice ordinario.

Atac ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1 luglio 2014.

Uno solo degli attori ha resistito con controricorso.

Dopo un differimento dell’udienza inizialmente fissata per il 12 gennaio 2016, parte ricorrente ha ridepositato memoria in vista dell’udienza odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo di ricorso, Atac si duole del rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Deduce che sulla base del documento prodotto, costituito dalla lettera di trasmissione delle ordinanze ministeriali di chiusura dei passaggi a livello, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere esistente il provvedimento amministrativo e inferirne la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Sviluppando un secondo profilo del motivo, parte ricorrente aggiunge che la chiusura del passaggio non era frutto di propria unilaterale iniziativa, ma di “semplice esecuzione di un provvedimento amministrativo”; che ella era tenuta ad assicurare la sicurezza dell’esercizio ferroviario, alla quale era funzionale il provvedimento amministrativo eseguito; che i giudici di merito avevano ammesso l’azione possessoria davanti al giudice ordinario, pur avendo menzionato un precedente delle Sezioni Unite (Cass. 23397/06) relativo ad altro passaggio sulla stessa tratta, che in presenza di un formale atto amministrativo aveva stabilito la configurabilità della giurisdizione del Giudice amministrativo.

2.1) Parte resistente ha opposto che essa aveva sempre rilevato, nel corso del giudizio di merito, che l’ordinanza richiamata da Atac non era mai stata notificata o resa pubblica; che era mancata prova dell’esistenza stessa dell’atto; che in ogni caso sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, perchè la carenza di potere in capo ad Atac spa sarebbe “ravvisabile nello stesso atto di soppressione del passaggio a livello” non essendo tale potere “contemplato da nessuna normativa”.

Parte controricorrente ha negato che si possa ex art. 116 c.p.c. fondare su presunzioni l’esistenza dell’atto amministrativo. Da ultimo ha invocato il diritto degli utenti che hanno diritto di attraversare il passaggio a livello di ottenere in consegna la chiave di chiusura della sbarra.

3) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.6189/03) “Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti – di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo -, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali”.

Nel caso di specie parte ricorrente ha nuovamente prodotto in sede di legittimità il documento 6 del fascicolo di primo grado, integrandolo con l’ordinanza del 24 maggio 2000 prot 1703/LP, con cui il Ministero ingiungeva la chiusura di passaggi a livelli su quella tratta, perchè ritenuti pericolosi.

La produzione nuova non è ammissibile in sede di legittimità, poichè ci si trova fuori dai limiti di cui all’art. 372 c.p.c. Tuttavia il ricorso impone alla Corte di Cassazione, che in sede di pronuncia sulla giurisdizione è giudice del fatto processuale, di esaminare la documentazione tempestivamente prodotta, per stabilire se, sulla base di essa, i giudici di merito dovessero declinare la giurisdizione.

Tale è la conclusione che viene raggiunta.

3.1) Il documento n. 6, costituito dalla “missiva di trasmissione” (così la Corte di appello pag. 4, in fine) dell’ordinanza di chiusura, è stato ritenuto dalla Corte di appello insufficiente al fine di accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Per contro da esso si evincono tutti gli estremi utili a far ritenere che l’attività esecutiva posta in essere dalla ATAC, già Metro spa, è da mettere in relazione ad un provvedimento amministrativo.

Trattasi infatti di una comunicazione formale, Prot. n1477/LP, proveniente dalla Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti e indirizzata al CO.Tral., Direzione di esercizio ferroviario, con sede in Roma, avente per oggetto “Ordinanza di chiusura P.L. carrabili privati ai km 36+ 202,70 + 386 e 98 + 598 della ferrovia Roma-Viterbo”. Con essa venivano trasmesse in allegato le ordinanze di chiusura in oggetto, “emesse perchè il loro uso difforme dalla normativa prevista dal D.P.R. n. 753 del 1980 costituisce un pericolo per la sicurezza dell’esercizio e la pubblica incolumità”.

3.1.1) La lettera, che in tal modo superava il limite della “missiva di trasmissione” riduttivamente conferitole dalla Corte di appello, formalmente invitava il Consorzio a “dare esecuzione a quanto disposto entro e non oltre il termine indicato”; chiedeva che fosse dato riscontro del “seguito del procedimento” e precisava che l’Ufficio emittente della Direzione USTIF (Ufficio speciale per i trasporti e impianti fissi) avrebbe revocato l’ordinanza laddove fosse venuto meno “lo stato di pericolo”.

Ora, a fronte di questo documento, che ha contenuto sia provvedimentale, in quanto contenente l’invito a procedere alla chiusura, sia di comunicazione, non vi potevano essere dubbi circa la ricollegabilità del comportamento del delegato dell’amministrazione a un atto amministrativo, adottato dalla P.A. nell’esercizio delle sue funzioni, costituito in parte dalla primitiva ordinanza di chiusura, in parte dallo stesso invito a procedere alla esecuzione.

3.2) Peraltro la comunicazione comprendeva ogni circostanza necessaria per una piena conoscenza dell’atto presupposto, conoscenza da intendere quale percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (cfr. Cons. Stato, 4, n.5973/2013).

3.2.1) Il giudice di appello avrebbe pertanto dovuto riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, poichè, come ritenuto già dalla stèssa pronuncia di queste Sezioni unite da esso citata (SU 233997/06), era in presenza non già di un mero comportamento materiale della P.A., ma di un comportamento ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo, reso nell’ambito di poteri ad essa spettanti.

3.3) Spetta poi al giudice amministrativo, investito della impugnazione dell’atto, stabilire se e quali siano i limiti di esercizio di tale potere e dunque se sia consentita o meno, ed eventualmente in quali limiti, la soppressione del passaggio a livello, questioni che parte resistente oppone per sostenere la tesi prevalsa in appello, ma che attengono invece al merito della controversia, una volta attribuita al suo giudice naturale.

4) Assorbita ogni altra questione, va accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti vanno rimesse.

La incompleta produzione documentale ha creato una condizione eccezionale, tale da giustificare la integrale compensazione delle spese di lite sia quanto ai giudizi di merito che quanto al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti.

Spese compensate per i giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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