Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16062 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 323/2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LEUZZI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del legala rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta

e difende unitamente all’aVvocato OTELLO EMANUELE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 120/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso, con rinvio;

udito l’Avvocato Carlo Martuccelli, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato Daniela Jouvenal, difensore del resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale presso l’Ordine dei Geologi della Regione Piemonte, in data 31.10.2016, avviò il procedimento disciplinare nei confronti di C.M.; gli contestò di aver falsamente dichiarato di non essere dipendente pubblico mentre, invece, svolgeva le funzioni di dipendente a tempo pieno presso la Provincia di Asti, in tal modo inducendo in errore il Consiglio dell’Ordine, che lo aveva iscritto all’albo professionale dei geologi sez. A, riservata ai liberi professionisti, con Delib. 27 gennaio 2003. Il C., fino al 2016, aveva assunto incarichi professionali in condizioni di incompatibilità e senza chiedere il parere preventivo all’Ordine di appartenenza, venendo meno ai doveri di correttezza e probità. Successivamente, nel 2010, aveva mutato il proprio status professionale, da dipendente a tempo pieno a dipendente a tempo parziale, senza dare la prescritta comunicazione all’ordine di appartenenza.

Il C. partecipò alla fase amministrativa, che si definì con l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 180 giorni.

1.1. A seguito di impugnazione della Delib. da parte del C., il Tribunale di Torino rigettò il ricorso.

2. La decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 24.4.2018.

2.1. La corte distrettuale osservò che, oltre ad aver reso la mendace dichiarazione al momento dell’iscrizione nell’albo dei geologi, il C. aveva assunto incarichi professionali senza comunicare, per oltre tredici anni, la sua qualifica di dipendente pubblico. L’illecito disciplinare aveva natura omissiva e carattere permanente, perchè reiterato nel tempo. La comunicazione effettuata nel 2009, nella quale il C. aveva ammesso di essere un dipendente pubblico, non era idonea ad interrompere la prescrizione, sia perchè resa ad altri fini – ovvero in risposta alla richiesta di disponibilità a partecipare a commissioni di concorso ad evidenza pubblica – sia perchè il C. aveva falsamente dichiarato di essere dipendente a tempo parziale mentre era dipendente a tempo pieno.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso C.M. sulla base di un unico motivo.

3.1. Ha resistito con controricorso l’Ordine Nazionale dei Geologi.

3.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Carmelo Sgroi, ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso con riferimento alla condotta successiva al 2010.

3.3. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta che l’illecito relativo alla mendace dichiarazione da parte del C., di non essere dipendente pubblico, avesse carattere permanente mentre si tratterebbe di illecito istantaneo, sicchè la prescrizione decorrerebbe dal momento dell’iscrizione all’albo e sarebbe già maturata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare. In ogni caso, la corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’atto interruttivo, costituito dalla missiva diretta all’ordine del luglio 2009, con la quale aveva comunicato la sua qualifica di pubblico dipendente; la permanenza dell’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale sarebbe quindi imputabile all’inerzia dell’Ordine dei Geologi del Piemonte, che non aveva provveduto alle necessarie modifiche e non al suo comportamento. Infine, la corte di merito non avrebbe considerato che dal 2010, a seguito del suo passaggio dall’attività a tempo pieno a quella a tempo parziale, la permanenza nella sezione A dell’albo sarebbe legittima, perchè corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. La dichiarazione mendace resa all’atto di iscrizione all’albo dei geometri di non essere un dipendente pubblico costituisce certamente un illecito istantaneo mentre non lo è la permanenza in tale albo e l’assunzione di incarichi in situazione di incompatibilità.

1.3. Tale principio è già stato affermato da questa Corte con riferimento ad un iscritto all’ordine dei giornalisti, per incompatibilità tra la direzione del giornale ed altre cariche rivestite; si è affermato, in tal caso, che il termine di prescrizione della sanzione disciplinare, da irrogarsi per un illecito deontologico di carattere permanente, decorre dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p. (Cassazione civile sez. III, 28/09/2012, n. 16515).

1.4. Al C. è, infatti, contestata non solo l’iscrizione alla sez. A dell’Albo professionale, attraverso mendaci dichiarazioni, ma l’assunzione di incarichi in condizioni di incompatibilità, perchè vietati in ragione del rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione.

Tale illecito, derivante dalla violazione dei doveri di correttezza e probità, è consistito in un comportamento omissivo, che si è protratto fino alla contestazione dell’illecito disciplinare, connesso alla costante assunzione di incarichi nel periodo di illegittima iscrizione all’albo. Tale comportamento omissivo si è protratto anche dopo l’iscrizione all’albo ed è consistito nell’omessa collaborazione con l’Ordine per l’attuazione delle sue finalità istituzionali (tenuta dell’albo) e di controllo (sulle situazioni di incompatibilità nello svolgimento di incarichi pubblici), stabilite dall’art. 27 del Codice deontologico dei geologi.

La permanenza dell’illecito è integrata quindi non dall’iscrizione alla sezione riservata ai liberi professionisti ma dal comportamento omissivo del C., che, a seguito dell’iscrizione nella Sezione A dell’albo dei geologi, ha violato il dovere di correttezza, ha omesso di collaborare con l’Ordine regionale dei geologi ed ha assunto incarichi in regime di incompatibilità (contestazioni da 1 a 5).

1.5. La comunicazione effettuata in data 7.7.2009, nella quale il C. ammise di essere un dipendente pubblico, non era idonea ad interrompere la prescrizione, sia perchè venne resa ad altri fini – ovvero in risposta alla richiesta di disponibilità a partecipare a commissioni di concorso ad evidenza pubblica, sia perchè il C. indicò l’attività di pubblico dipendente come seconda attività, rispetto a quella di geologo in forma singola, e quindi pretermise il chiarimento circa lo status professionale prevalente di pubblico dipendente.

La corte territoriale ha accertato che si trattava di una mera scheda informativa inoltrata all’Ordine dei geologi non per la regolarizzazione della sua posizione.

1.6. Nè l’inserimento in una determinata sezione dell’albo diventa legittima sol perchè il dipendente pubblico muti il regime di lavoro, passando dal contratto a tempo pieno a quello a tempo parziale in quanto dette variazioni vanno portate a conoscenza dell’Ordine, per l’esercizio del potere, di vigilanza mentre nessuna segnalazione venne effettuata dal C., come contestato in sede di incolpazione disciplinare al punto al punto IV (pag. 7 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

2.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epideologica da COVID-19.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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