Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16062 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 21/07/2011), n.16062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15484/2009 proposto da:

I.A.L. (OMISSIS) in qualità di

amministratore della società LA GIARA Snc, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MANCINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RETICO Vincenzo,

ALFREDO RETICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di l’AQUILA, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di La Giara s.n.c. confermando la sentenza della CTP che aveva ritenuto una minor durata del lavoro irregolare e prescritta la rideterminazione delle sanzioni in relazione ad essa. Ha motivato la decisione ritenendo attendibili, in quanto terzi, le dichiarazioni dei lavoratori in ordine alla durata del rapporto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, si è costituito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

I due motivi del ricorso investono la misura le sanzioni.

I motivi sono inammissibili in quanto sulla questione si è formato il giudicato. Infatti la contribuente, contumace in appello, non ha appellato la sentenza di primo grado sulla questione della misura delle sanzioni, sicchè su di essa deve ritenersi si è formato il giudicato.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso. La questione che l’interesse ad impugnare sia sorto nel giudizio di appello, dedotta con la memoria, è infondata in quanto la misura della sanzione irrogata in primo grado era divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contribuente, tendendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate ad ampliare la misura di detta sanzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 4.000,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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