Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16062 del 02/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 02/08/2016), n.16062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6641-2014 proposto da:

IGLOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso l’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

GUASTAMACCHIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

EREDI R.P., P.R., R.E.,

D.T.P., D.T.F., D.T.S., M.T.;

– intimati –

Nonchè da:

P.R., D.T.P., D.T.S.,

D.T.F., nella qualità di eredi di R.P. D.T.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso

l’avvocato MASSIMO CAVATORTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUIGI CARBONARO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

IGLOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso l’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

GUASTAMACCHIA, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1203/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE GUASTAMACCHIA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

MASSIMO CAVATORTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luisa, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi

del ricorso principale; per l’accoglimento del quarto motivo per

l’assorbimento del quinto; per l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La s.p.a. IGLOM ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Massa Carrara di Lire 272.800.000 in favore di R.F. quale saldo del prezzo di acquisto della quota societaria del 10% appartenente al R., di altra società.

L’opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato e ha opposto in compensazione i crediti già vantati dalla s.a.s. IGLOM nei confronti di R.F.; società il cui capitale era stato conferito nella s.p.a. IGLOM al 90% da R.F. e R.E..

Nel giudizio – a seguito del decesso di R.F. – sono intervenuti, dopo la riassunzione, gli eredi di questo, R.P. D.T. e P.R.. Successivamente è intervenuto R.E., il quale ha aderito alle difese della opponente.

1.1.- Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione affermando che il credito ivi vantato da R.F. si era estinto per compensazione, essendo lo stesso R.F. debitore di somme d’importo superiore verso Iglom s.a.s. e, di conseguenza, verso Iglom s.p.a. che l’aveva incorporata. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione.

Ad avviso della Corte il Tribunale aveva ingiustamente ritenuto provata l’esistenza di crediti di Iglom s.a.s. e quindi di Iglom s.p.a. verso R.F. perchè di questi non era stata fornita la prova.

La documentazione contabile prodotta in causa dall’opponente Iglom infatti consisteva nella copia di assegni intestati a R.F. e/o alla LON, ditta individuale di cui R.F. era titolare, e di pagine del libro giornale dove risultano registrate fatture emesse da Iglom a carico della LOM, ma la produzione degli assegni intestati a R.F. o alla LOM non attestava l’esistenza di prestiti in favore di costoro, ben potendo essere stati emessi detti assegni per pagare prestazioni rese dal R. o dalla ditta individuale di cui egli era titolare verso Iglom. Invero, le due ditte, Iglom e Lom, erano in rapporti di affari, operando entrambe nel settore petrolifero e avevano frequenti scambi, come era stato dichiarato da entrambe le parti nelle rispettive difese. Le risultanze di detti libri non apparivano attendibili, posto che la registrazione in essi contenuta del pagamento di Lire 63.200.000, quale prima tranche del corrispettivo dovuto a R.F. per la cessione della sua quota, era stata smentita nell’ambito del giudizio definito dal Tribunale di Massa con sentenza dalla quale risultava che detta somma non era mai stata versata a R.F.. Tra l’altro gli importi riportati negli assegni, che non consistevano mai in cifre tonde, ma in cifre spezzate e con decimali, sembravano fare pensare piuttosto a pagamento di un dovuto che non a un prestito.

Anche la copia del libro giornale non risultava prova idonea del credito relativo alle fatture in esso registrate. Come dispone l’art. 2709 c.c. le risultanze dei libri contabili fanno prova solo contro l’imprenditore e non in suo favore, mentre l’art. 2710 c.c. consente che il libri contabili facciano prova per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa solo se regolarmente tenute su libri bollati e vidimati mentre la Iglom aveva prodotto a prova del proprio credito un estratto del libro giornale, e quindi non era un libro preventivamente bollato e vidimato. La registrazioni ivi effettuate erano state contestate dalle eredi di R.F., e dalle relazioni del CTU non avevano trovato riscontro nei libri contabili di LOM. L’emissione delle fatture non era sufficiente a provare il credito ivi registrato, essendo necessario provare altresì l’esecuzione della prestazione a fronte della quale è stata emessa la fattura. Infine, era infondata l’eccezione di prescrizione.

2.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. IGLOM ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso P.R., D.T.P., F. e S., quali eredi di R.P. D.T.A., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, resistito con controricorso della ricorrente principale.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonchè nullità della sentenza lamentando che sia stata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello perchè proposto da R.P. e P.R. in qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario pur essendosi costituite in primo grado quali eredi pure e semplici, salvo costituirsi come eredi beneficiate in sede di conclusioni.

Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente confonde gli effetti sostanziali dell’accettazione beneficiata con quelli processuali.

Da tempo, ormai, è stato chiarito che il chiamato all’eredità, che abbia accettato con beneficio d’inventario, assume la qualità di erede, e, pertanto, salva l’opponibilità del limite di responsabilità intra vires hereditatis, è legittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius; legittimazione che non viene meno per il caso di successiva rinuncia all’eredità, tenuto conto che questa non è ammessa da parte di chi abbia già accettato, ancorchè con l’indicato beneficio (Sez. 2, n. 4373/1980).

Qualificare come domanda nuova (ricorso, pag. 21) la spendita della qualità di erede beneficiato appare una costruzione palesemente infondata per le ragioni esposte dalla sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che il processo è retto dalle norme vigenti prima della riforma del 1995, con conseguente possibilità di modificazioni della domanda sino alla precisazione delle conclusioni in primo grado e possibilità di deduzione di eccezioni nuove in appello ai sensi del previgente art. 345 c.p.c. (per la natura di eccezione dell’accettazione con beneficio di inventario cfr. Sez. 3, n. 3791/2003).

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità.

Il motivo è infondato come emerge dalla trascrizione dell’atto di appello contenuta nel controricorso e dalla corrispondenza degli argomenti ivi svolti con quelli posti a fondamento della decisione della Corte di appello.

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando il rigetto dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2949 c.c..

Il motivo è infondato perchè la Corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Sez. 1, n. 21903/2013; Sez. 1, n. 22574/2014), come quello oggetto del presente giudizio, che concerne il credito per cessione di quote dal R. alla società ricorrente, avente autonoma personalità giuridica. Circostanza che rende irrilevante la qualità di socio della ricorrente rivestita dal R. all’epoca della cessione di quote di “altra” società.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito non abbia ritenuto provato il credito eccepito in compensazione dalla società.

Erroneamente il libro giornale sarebbe stato ritenuto privo di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2710 c.c. in quanto non bollato. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il documento prodotto si riferiva a periodo in cui non era stata ancora soppresso l’obbligo di vidimazione già previsto dall’art. 2115 c.c., modificato solo nel 2001.

Da pag. 31 e da pag. 41 il ricorso contiene la copia fotostatica di atti e documenti processuali, anche successivi alla sentenza impugnata (compresa la copia del libro giornale della ditta LOM) e da pag. 60 a pag. 83 è trascritta la comparsa conclusionale depositata in appello.

Osserva la Corte che, ferma l’inammissibilità della produzione, anche mediante inserimento in copia fotostatica all’interno del ricorso, dei documenti – stanti i limiti di cognizione del giudizio di legittimità il motivo è fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2710 c.c. in quanto effettivamente il documento prodotto si riferiva a periodo in cui non era stato ancora soppresso l’obbligo di vidimazione già previsto dall’art. 2115 c.c., modificato solo nel 2001.

Tale violazione ha comportato anche l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalle scritture contabili prodotte. Omissione che, unitamente al generico richiamo alle conclusioni negative del c.t.u. – che, invece, erano state positivamente apprezzate dal tribunale – rendono necessario un nuovo esame da parte del giudice di rinvio. 2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1224, 1277 e 1282 c.c. “ovvero nullità della sentenza”, per avere la Corte di merito confermato il decreto ingiuntivo contenente anche l’ingiunzione al pagamento della rivalutazione monetaria, senza motivazione e nonostante si trattasse di debito di valuta.

I resistenti deducono che sul punto il decreto ingiuntivo non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte della società opponente. Tuttavia il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato i controricorrenti “chiedono la riforma” della sentenza impugnata “per non avere la stessa tenuto conto di tutti quei crediti che sono emersi dalla svolta istruttoria”, specificamente indicati.

Manca la rubrica e non è dato evincere dal motivo se trattasi di denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. o di altro vizio.

E’ dedotta, peraltro, dai controricorrenti l’inammissibilità del motivo, concernendo crediti già esclusi o ritenuti tardivamente azionati già in primo grado con pronuncia non ritualmente impugnata.

Conformemente alle richieste del P.G., dunque, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

4.- In accoglimento del quarto motivo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio anche per il regolamento delle spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto e, ritenuto assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA